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Tregua Fiscale: proroga dei termini. Scarica il Decreto

Tregua Fiscale: proroga dei termini

Nella serata di ieri, 28 marzo 2023, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto contenenti importanti novità, tra cui alcune proroghe alle scadenze, anche prossime, delle Definizioni Agevolate, previste dalla Legge n. 197/2022 (CLICCA QUI per il comunicato ufficiale del Governo). CLICCA QUI, per essere indirizzato alla pagine WEB di Agenzia delle Entrate Riscossione per la Rottamazione Ruoli IV.

Scarica qui il Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023:

In breve vi è la proroga dei termini per:

  • irregolarità formali (Art. 1, co. 166-173, Legge n. 197/2022): il pagamento della prima rata per tale Definizione Agevolata passa dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023;
  • ravvedimento speciale (Art. 1, co. 174-178, Legge n. 197/2022): la prima rata trimestrale per l’integrazione di tale ravvedimento speciale passa dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023;
  • Liti pendenti (Art. 1, co. 186-205, Legge n. 197/2022): la scadenza per la presentazione del modello della Definizione Agevolata ed il pagamento, quantomeno, della prima rata, passa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023;
  • Rinuncia agevolata ai ricorsi pendenti in Cassazione (Art. 1, co. 213-218, Legge n. 197/2022): il termine entro il quale il contribuente può formulare la rinuncia ai ricorsi pendenti avanti alla Suprema Corte passa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023;
  • Conciliazione agevolata (Art. 1, co. 206-212, Legge n. 197/2022): la scadenza per la conciliazione con l’Agenzia delle Entrate delle cause pendenti passa dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023

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Schematizziamo ed analizziamo più in dettagli le novità

ISTITUTOCOLLOCAMENTO NELLA LEGGE DI STRABILITA’ e D.LGS. N. 74/2000TESTO NORMANUOVO TESTO/NUOVA SCADENZA
Definizione agevolata degli avvisi bonariArt. 1, co. 153-165Per info CLICCA QUINESSUNA NOVITA’
Irregolarità formaliArt. 1, co. 166-173Le irregolarità, le infrazioni o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla base imponibile, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Tale somma va versata in due rate:
– entro il 31 marzo 2023
– ed entro il 31 marzo 2024.

(per maggiori info CLICCA QUI)
ART. 19, let. a), D.L. N. 34/2023. Rimane l’oggetto della sanatoria e la chiusura di tali violazioni formali con il pagamento della somma di €200.
E’ stato posticipato solo la prima scadenza che ora è al 31 ottobre 2023.
Rimane invece la seconda scadenza del 31 marzo 2024
Ravvedimento specialeArt. 1, co. 174-185La sanabilità delle violazioni per le dichiarazioni con periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 è eseguita pagando:
1/18 delle sanzioni irrogate;
le imposte e gli interessi;
– in 8 rate trimestrali di cui la prima con scadenza il 31/03/2023.

(per maggiori info CLICCA QUI)
ART. 19, let. b) e c), D.L. N. 34/2023
Il pagamento della prima rata di tale Ravvedimento speciale e la presentazione della dichiarazione è stata prorogata al 30 settembre 2023.
Le restanti rate avranno successive scadenze, NON più trimestrali.

ART. 21 D.L. N. 34/2023
Inoltre, con norma di interpretazione autentica:
– vengono escluse da tale Ravvedimento speciale le violazioni ex art. 36bis DPR n. 600/1973 e art 54bis DPR n. 633/1972, per violazioni di natura formale, regolarizzabili con i provvedimenti della Legge n. 197/2022 (tipo “violazioni formali”);
– vengono escluse da tale Ravvedimento speciale le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale (Quadro RW).

– Sono invece comprese in questo Ravvedimento speciale le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997;
– Sono invece comprese in questo Ravvedimento speciale le violazioni relative ai redditi di fonte estera, l’imposte IVIE e IVAFE, non rilevate in sede di liquidazione della dichiarazione.
Definizione Agevolata avvisi di accertamento e PVCArt. 1, co. 179-185In riferimento ad accertamenti con adesione, ai processi verbali di constatazione (consegnati entro la data del 31 marzo 2023), ad di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione, TUTTI non impugnati e ancora impugnabili, possono essere corrisposti con le sanzioni nella misura di 1/18.
Tali somme possono essere corrisposte anche in 20 rate trimestrali.

(per maggiori info CLICCA QUI)

Scarica il programma dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo preciso delle rate: CLICCA QUI
ART. 17 D.L. N. 34/2023
Viene chiarito che i PVC notificati entro il 31/03/2023 possono essere definiti anche se l’avviso di accertamento, connesso ad essi, è notificato successivamente, al 31/03/223.
Per gli altri atti notificati dagli uffici, non sono previste modifiche.

Sono definibili con tale adesione agevolata gli atti di accertamento, rettifica e di liquidazione, che:
NON sono stati IMPUGNATI,
– ma che ERANO IMPUGNABILI alla data del 01 gennaio 2023,
– l’impugnazione E’ SCADUTA dal 02 gennaio al 15 febbraio 2023.
Rottamazione Liti III
Clicca qui per accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate e scaricare il software per la compilazione e l’invio dell’Istanza di Definizione Agevolata della Lite
Art. 1, co. 186-205Le controversie tributarie, per qualsiasi atto, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (quindi senza sanzioni ed interessi), in diverse modalità.
Entro il 30 giugno 2023 il contribuente deve inviare l’apposita domanda con la quietanza di pagamento almeno della prima rata trimestrale.

(per maggiori info CLICCA QUI)
ART. 20 D.L. N. 34/2023
Viene spostata la scadenza dell’invio dell’apposito modello di adesione agevolata, con prova del pagamento della prima rata al 30/9/2023.
Si corrispondono, però, 3 rate nel 2023, rispettivamente al:
30 settembre 2023,
31 ottobre 2023,
20 dicembre 2023;
le successive rate entro il 31 marzo, 31 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

La sospensione dei processi viene spostata al 10 ottobre 2023 (prima era il 10/07/2023).

Prorogato a 11 mesi il termine per l’impugnazione delle pronunce rottamabili (prima era di 9 mesi).
Rinuncia agevolata ai ricorsi pendenti in CassazioneArt. 1, co. 213-218, Legge n. 197/2022In alternativa alla Rottamazione Liti, è possibile rinunciare alle cause tributarie pendenti avanti alla Suprema Corte di Cassazione, depositando, entro il 30 giugno 2023, formale istanza di rinuncia a seguito di transazione definitiva conclusa con controparte

Si veda anche altra chiusura liti in Cassazione, CLICCA QUI
ART. 20 D.L. N. 34/2023
Come conseguenza alla proroga dei termini della Definizione Liti, sono stati modificati anche i termini per tale rinuncia avanti alla Cassazione.
Ora il termine è al 30/09/2023.
Saldo e stralcioArt. 1, co. 222-226Per info CLICCA QUINESSUNA NOVITA’
Rottamazione Ruoli IVArt. 1, co. 231-252Per info CLICCA QUINESSUNA NOVITA’
Reati tributari (per maggiori info CLICCA QUI)Art. 10 bis D.Lgs. n. 74/2000 Art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000 Art. 10 quater D.Lgs. n. 74/2000Cause speciali di non punibilitàART. 23 D.L. N. 34/2023
Sono previste cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari:
omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore ad € 150.000 per annualità (Art. 10 bis D.Lgs. n. 74/2000),
omesso versamento di IVA di importo superiore ad € 250.000 per annualità (Art. 10 ter D.Lgs. n. 74/2000),
indebita compensazione di crediti non spettanti superiore ad € 50.000 (Art. 10 quater D.Lgs. n. 74/2000),
SE:
1- le relative violazioni sono correttamente definite;
2- le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente;
3- i punti 1 e 2 devono essere definiti prima della pronuncia della sentenza d’appello.

La sentenza di merito è sospesa dalla ricezione, da parte del contribuente all’Autorità Giudiziaria procedente, di aver posto in essere i sopra indicati punti 1 e 2.

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