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Reati tributari: aumentata la causa di non punibilità

Reati tributari: aumentata la causa di non punibilità

Con il Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023, ART. 23, il Governo ha introdotto importante novità sulla causa di non punibilità dei reati, previsti dall’art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000.

E’, quindi, stata allargata tale causa di non punibilità per i reati, cosiddetti, dichiarativi:

  • Art. 10bis D. Lgs. n. 74/2000 – omesso versamento ritenute per importi superiori ad €150.000,00;
  • Art. 10ter D.Lgs. n. 74/2000 – omesso versamento IVA per importi superiori ad €250.000,00;
  • Art. 10quater D.Lgs. n. 74/2000 – indebita compensazione di crediti per importi superiore ad € 50.000.

Il contribuente, quindi, può andare assolto per tali reati se, entro il deposito della sentenza di secondo Grado corrisponde tutti i tributi oggetto della violazione.

Tali tributi potranno essere corrisposti anche con modalità dilazionata attivando anche le Definizioni Agevolate previste dalla Legge n. 197/2022 (per maggiori info sulle Definizioni Agevolate, CLICCA QUI).

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Schema sulle nuove cause di non punibilità

OGGETTO DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITA’ DELL’ART. 23 D.L. n. 34/2023Art. 10Bis D.Lgs. n. 74/2000 – omesso versamento ritenute per importi superiori ad €150.000,00;
Art. 10Ter D.Lgs. n. 74/2000 – omesso versamento IVA per importi superiori a d€250.000,00;
Art. 10Quater D.Lgs. n. 74/2000 – indebita compensazione di crediti per importi superiori ad €50,000,00.
SOGGETTI CHE POSSONO AVALERSI DI TALE CAUSA DI NON PUNIBILITA’Possono avvalersi di tale causa di non punibilità gli imputati che hanno integrato i reati sopra indicati e si trovano:
in primo grado (con sentenza non passata in giudicato);
– in secondo grado ed hanno impugnato la sentenza di primo grado, ma la Corte d’appello non abbia già depositato la sentenza.
TEMPI PER TALE CAUSA DI NON PUNIBILITA’ (confrontati con i precedenti)La precedente norma dell’art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000 prevedevano, come termine ultimo per il pagamento di tributi, sanzioni, interessi e spese correlate, l’apertura del dibattimento del processo di primo grado.
Ora, al fine di permettere di fare attivare le Definizioni Agevolate della Legge n. 197/2022 (CLICCA QUI), la scadenza è stata prorogata al deposito della sentenza di secondo grado.
Si ricorda che applicando la Definizione Ruoli o Liti il contribuente non pagata sanzioni ed interessi; ciò vale per l’applicazione di tali causa di non punibilità.
SOSPENSIONE DEL PROCESSO IN ATTESA DEL COMPETAMENTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATALaddove il contribuente abbia deciso di adire una o più delle procedure di Definizione Agevolata egli dovrà comunicare, l’ufficio del Giudice Penale che deve decidere, l’avvenuto invio dell’apposita istanza e del pagamento delle somme (o della prima rata se vi è il pagamento dilazionato).
In tal caso, il Giudice Penale sospenderà il processo di merito fino all’integrale pagamento delle somme Rottamate.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E CONTROLLI DA APRTE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIAL’Ufficio del Giudice penale procedente avviserà l’Agenzia delle Entrate del ricevimento di tale comunicazione, con indicati i riferimenti del processo penale.
L’Agenzia delle Entrate avviserà l’Ufficio del Giudice penale in caso di completo pagamento delle somme rottamate (e il giudice emetterà sentenza di non luogo a procedere), oppure di mancato pagamento delle rate della Rottamazione (il processo penale verrà ripreso).
L’autorità giudiziaria, ex art. 392 c.p.p., può, duramente il periodo di sospensione del processo, acquisire prove relative al pagamento di tale piano di Definizione Agevolata.
REATI TRIBUTARI ESCLUSIDa tale causa di non punibilità sono esclusi i reati, cosiddetti, fraudolenti, tipo:
art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti);
art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici);
art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione infedele);
art. 5 D.Lgs. 74/2000 (Omessa dichiarazione).

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L’art. 13, co. 1, D. Lgs. n. 74/2000

(prima della modifica)

1.I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.”

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