Decadenza ed illegittimitàSentenzaSenza categoria

Intimazione illegittima se notificata dall’ufficio del Riscossore incompetente territorialmente

Incompetenza del Riscossore atto illegittimo

Con la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II° dell’Abruzzo n. 192/2023 è stata affermata l’illegittimità dell’atto d’intimazione di pagamento perché formato e notificato dall’ufficio provinciale di Agenzia delle Entrate-Riscossione diverso da quello realmente competente.

L’Ufficio del Riscossore competente è quello del luogo in cui il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale (residenza per le persone fisiche) al tempo della nascita dei tributi contestati.

Non è competente l’ufficio provinciale della successiva residenza che ha cambiato il contribuente.

La Corte di Giustizia Tributaria dell’Abruzzo si è rifatta ad una recente sentenza della Cassazione n. 4400 del 13 febbraio 2023, che ha dichiarato l’incompetenza territoriale del Riscossore pur considerando che oggi esso è “unico” e nazionale.

La Suprema Corte si è rifatta alla normativa dell’art. 31, co. 2, D.p.r. n. 600/1973 che definisce competente l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate del domicilio fiscale del contribuente, al tempo in cui sono sorti i tributi.

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Sul punto la Corte Tributaria

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di impugnazione – atto emesso da un agente della riscossione incompetente per territorio – è fondato.

Quanto affermato nella sentenza impugnata e cioè che dopo la novella del 2005 l’attività di esazione è divenuta unica ed a valenza nazionale e che il precedente regime che poneva i limiti della competenza territoriale dei concessionari della riscossione è stato superato, non è condivisibile.

Su questa questione si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con l’ordinanza n. 4400 del 13 febbraio 2023 che ha statuito “In materia, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell’attività di riscossione, attribuita all’Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell’art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 600/73, ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall’altro, che, giusta l’art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973, “l‘ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso di riferisce” (Cass. V, n 8049/2017)”.

Nel caso in esame l’intimazione di pagamento è stata emessa ed inviata dall’AdeR della provincia di Pescara e non dall’AdeR della provincia di Alessandria ove il ricorrente aveva il proprio domicilio fiscale e, quindi, è stata emessa da un Ufficio territorialmente incompetente.

L’appello, pertanto, è fondato e deve essere accolto.

Resta assorbito l’altro motivo di impugnazione.

Le spese seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo

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Le norme di riferimento

Art. 31, co. 2, D.P.R. N. 600/1973 (Dispositivo dell’art. 31 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi)

Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle pene pecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapporto all’autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente.

La competenza spetta all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

Art. 24 D.P.R. 602/1973 (Dispositivo dell’art. 24 Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)

1. L’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce secondo le modalità indicate con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

2. Con lo stesso o con separato decreto sono individuati i compiti che possono essere affidati al consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari relativamente alla consegna dei ruoli e le ipotesi nelle quali l’affidamento dei ruoli ai concessionari avviene esclusivamente con modalità telematiche.

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