Cartelle di pagamentoLegge di Stabilità
Conciliazione Agevolata Legge n. 197/2022: le precisazioni dell’Agenzia
Conciliazione Agevolata e circolare Agenzia

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 9 del 19 aprile 2023, che chiarisce parti importanti della Conciliazione Agevolata prevista dall’art. 1, co. 206-212 della Legge n. 197/2022 (Legge di Stabilità del 2023).
Principalmente, in alternativa alla Definizione Liti (CLICCA QUI), per le liti instaurate anche dopo il 01/01/2023 fino al 15/02/2023 (come da novella del D.L. n. 34/23), è possibile beneficiare delle sanzioni ad 1/18.
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Scarica qui la Circolare n. 9 del 19 aprile 2023:
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SCHEMATIZZIAMO LE NOVITA’ DELLA CIRCOLARE
INDICAZIONE NOVITA’ | SPIEGAZIONE |
Proroga del termine per la Conciliazione Agevolata | La Circ. 9/23 conferma e precisa che possono essere oggetto della Conciliazione Agevolata anche (oltre alle liti pendenti fino al 01/01/2023) anche quelle pendenti fino al 15/02/2023. Si considerano le liti pendenti avanti all’Autorità Giudiziaria Tributaria con controparte anche l’Agenzia delle Entrate |
Applicabile anche alle cartelle di pagamento | Oggetto della Conciliazione Agevolata possono essere anche le cartelle di pagamento se sono il primo atto (si veda Cass. n. 18298/2021) con cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa tributaria (naturalmente in processi tributari con parte anche l’Agenzia delle Entrate). |
Non serve che la causa sia iscritta a ruolo | Vi è pendenza della liti per la Conciliazione Agevolata per il semplice fatto che il ricorso è stato notificato a controparte entro il 15/02/2023. Non serve che sia stato anche iscritto a ruolo entro tale data |
Reclamo/mediazione | Per le liti che, alla data del 15/02/2023, sono ancora in fase di reclamo/mediazione, decorsi, però, i previsti 90 giorni, il contribuente può avvantaggiarsi della Conciliazione Agevolata (naturalmente se decide di iscrivere la causa a ruolo) |
Conciliazione Agevolata ed appello | Per la Conciliazione Agevolata non è sufficiente che l’appello si ancora pendente alla data del 15/02/2023. E’ necessario che l’atto d’appello sia stato notificato entro il 15/02/2023. |
Perfezionamento Conciliazione Agevolata – come funziona | Per la Conciliazione Agevolata si applica la procedura dell’art. 48 D.LGS. n. 546/1992 (con il limite del 30 settembre 2023, come modificato dal D.L.n. 34/2023). Vi deve essere una singola Conciliazione Agevolata per ogni atto impugnato. La Conciliazione Agevolata si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo da entrambe le parti. Se si sceglie il pagamento dilazionato, la prima rata deve essere corrisposta entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Le spese di lite, salvo diverso accordo tra le parti, si considerano compensate. |
Pendenze escluse | Sono escluse dalla Conciliazione Agevolata: -liti per dinieghi di rimborso; -le controversie che hanno come oggetto le sole sanzioni (si veda pag. 12 e 13 della Circ. 9/23). |