rottamazione cartelleSaldo e Stralcio con Equitalia

Cartelle fino a 1000 euro, escluse automaticamente dalla Rottamazione IV

Cartelle fino a 1000 euro escluse dalla Rottamazione

Uno dei grossi problemi quando si sceglie e si compila l’istanza di Rottamazione IV è quella di valutare se sono già state escluse le cartelle oggetto del Saldo e Stralcio perché di importo inferiore ad €1000,00 (per maggiore info sul tutte le Definizione Agevolate della Legge n. 197/2022, CLICCA QUI).

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Precisamente, ex art. 1, co. 222-230, legge n. 197/2022 devono essere automaticamente cancellate:

Importo cartelleConsiderando capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, l’importo non deve essere superiore ad €1.000,00, anche se residui.
L’importo non è alla singola cartella, ma a singoli carichi iscritti a ruolo (può essere che per singola cartella vi siano più carichi iscritti a ruolo di importo inferiori ad €1.000,00)
Termine di riferimentoSono considerati in tale Saldo e Stralcio i carichi a ruolo affidati ai Riscossori degli enti locali ed ad Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del D.L. n. 119/2018 Rottamazione III.
Termine entro il quale i carichi devo essere annullatiEntro la data del 30 aprile 2023 sono automaticamente annullati tutti i carichi (la data, inizialmente prevista al 31 marzo, è stata rinviata al 30 aprile dalla conversione in legge del decreto Milleproroghe 2023).
I carichi da cancellare sono quelli che rientrano nelle caratteristiche sopra indicate:
-Importo inferiori ad €1.000,00;
-Affidate al riscossore entro il 31/12/2015.
Comunicazione elenco carichi da parte di ADERL’ Agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l’elenco delle quote annullate.

Orbene, dallo scorso 30 aprile 2023 è iniziato l’effettivo annullamento dei carichi rientranti nel perimetro applicativo della disposizione dell’art. 1, co. 222-230, legge n. 197/2022.

Inoltre fino a tale data era sospesa la riscossione di tutti i debiti ricompresi nell’ambito applicativo di tale norma

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