NotificaNotifica PEC

Casella PEC piena, notifica nulla se non inviata al domicilio fisico

PEC piena la notifica va cartacea

Con l’ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, la Suprema Corte ha cambiato il proprio orientamento in riferimento alla non invio di notifica PEC per casella del destinatario piena.

In buona sostanza, nel caso in cui la casella del soggetto destinatario della PEC risulta piena e ciò impedisce il completamento della notifica, sarà onere del soggetto mittente attivarsi con la notifica cartacea al domicilio fisico, indicato geli atti processuali.

Non è sufficiente aver la ricevuta della accettazione della PEC (RA) e la ricevuta di impossibilità della consegna (RAC) per casella elettronica piena.

Il Supremo Consesso, quindi, scarica l’onere di concludere la notifica PEC dell’atto processuale in capo al soggetto mittente la PEC.

Non inquadra più l’onere, in capo al destinatario della PEC, di mantenere la casella elettronica libera, pena l’integrazione della presunta conclusione della notifica (si veda anche la News del 27/02/2020).

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Gli orientamenti della Suprema Corte

Il Primo orientamento giurisprudenziale, in quadra l‘onere in capo al destinatario di tenere sempre la casella PEC libera.

In caso contrario, se l’eventuale notifica PEC non si conclude per la casella piena, si attiva la presunzione di avvenuta notifica (fioctio iuris), non avendo il destinatario assolto a tale onere.

Precisamente:

In proposito, dunque, per tale orientamento, rileva l’espressione “rendere disponibile” figurante nel citato disposto codicistico, che “individua un’azione dell’operatore determinativa di effetti potenziali e non una condizione di effettività della detta potenzialità dal punto di vista del destinatario (Cass. 3164/2020). Si
giustificherebbe così che “qualora il “rendere disponibile” quale azione dell’operatore non possa evolversi in una effettiva disponibilità da parte del destinatario per causa a lui imputabile, come per essere la casella satura, la notificazione si abbia per perfezionata, con la conseguenza che il notificante può procedere all’utilizzazione dell’atto come se fosse stato notificato” (ancora Cass. 3164/2020)”

Il Secondo orientamento (seguito dall’Ordinanza qui in commento) esclude la possibile applicazione di una presunzione (fioctio iuris) in caso di non effettiva consegna (“rendere disponibile”) dell’atto notificato tramite PEC.

Per tale orientamento la notifica non deve derivare da un principio di affidamento, ma deve essere reale.

Pertanto, nel caso in cui il mittente della PEC riceve il messaggio di impossibilità di consegna della notifica elettronica (perché la casella è piana), questo ha l’onere (non più il destinatario della PEC) di attivarsi con la “ordinaria” notifica cartacea, se l’indirizzo fisico del domicilio del destinatario è indicato in atti.

Se il mittente non si attiva con tali modalità cartacee, non vi sarà alcuna notifica.

Precisamente:

In definitiva “se si può ritenere che l’elezione di domicilio fisico non impedisca l’utilizzo di quello telematico sopra richiamato, ciò non può viceversa imporre al difensore destinatario della notifica, in assenza di norme esplicite, gli stessi oneri che sono a lui richiedibili quando non possa aver fatto affidamento sulla suddetta legittima elezione e, anzi, abbia dato speculare valore al luogo elettronico di ricezione appositamente eletto; e, parimenti, l’onere del notificante si articola diversamente, dovendo tenersi congruo conto della specifica elezione di domicilio fisica; pertanto, la notifica telematica al domicilio digitale sarà valida nell’ipotesi di avvenuta consegna, mentre, qualora vi sia una differente e specifica elezione di diverso domicilio (nell’odierna fattispecie, fisico), nell’eventualità di casella telematica piena” (presso il domicilio digitale più sopra ricordato) per insufficiente gestione dello spazio da parte del destinatario della notifica, il notificante dovrà, per tempo, riprendere il procedimento notificatorio presso il domicilio eletto, e ciò a valere solo nel caso specificato, altrimenti non potendo sussistere alcun altro affidamento, da parte del notificatario, se non alla propria costante gestione della casella di posta elettronica, e nessun’altra appendice alla condotta esigibile dal notificante” (ancora Cass. 40758/21)

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