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Processo Tributario, una rivoluzione. Ecco l’ulteriore Decreto del Governo

Riforma del processo tributario

Il Governo continua nella riforma del processo Tributario. In questi il Consiglio dei Ministri dovrà approvare anche il Decreto che, in attuazione della Delega Fiscale, attuerà importanti modifiche al codice di procedura tributaria (D.Lgs. n. 546/1992).

Scarica qui il modello del Decreto approvato dal CDM:

Al fine di fare un po’ di chiarezza su tali novità, schematizziamo il Decreto evidenziando le modifiche più importanti:

ARGOMENTILE MODIFICHEINDICAZIONI
Prova testimonialeLa notificazione dell’intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della Giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica (…), se il testimone è in possesso di firma digitale, (…) deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone (…)Il decreto concretizza la novità istruttoria, prevista dall’art. 4 dalla Legge n. 130/2022.
Viene previsto l’apposito modulo per la testimonianza scritta. Inoltre, viene prevista la possibilità di attivare tale testimonianza scritta anche con modalità telematiche.
Informatizzazione del processo tributarioal comma 7, primo periodo, dopo le parole “dallo stesso incaricato” sono aggiunte le seguenti: “salvo che il conferente apponga la propria firma digitale”; 2) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità (…)”; 3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: “7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente (…) copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.”;La volontà del legislatore è quella di informatizzare il più possibile il processo tributario.
Questo sia per contenere i costi della giustizia, ma anche per velocizzazioni delle decisioni (è uno dei presupposti del PNRR)
Vizzi notifica valevoli anche per l’ente pubblico non citato in giudizionell’articolo 14, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: “6-bis. In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti.Come la Suprema Corte insegna in caso di impugnazione di un atto del Riscossore (ad esempio una cartella di pagamento) è il contribuente che decide se rivolgere l’azione verso lo stesso riscossore oppure verso il titolare del credito (Agenzia delle Entrate).
Questo perché tra Agenzia delle Entrate ed il Riscossore non esiste un rapporto stretto (litisconsorte) e se viene citato in giudizio il Riscossore, per questioni che ineriscono anche l’ente creditore, il primo sta in giudizio (e risponde) anche per il secondo (ne è il sostituto processuale).
Il Giudice non può chiedere, quindi, l’integrazione del contraddittorio con la parte non citata dal contribuente.
Tale chiaro principio, finalmente, è stato positivizzato in una norma di legge    
Chiarezza e sinteticità degli atti (Lex Cartabia)1. Gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali sono redatti in modo chiaro e sintetico. 2. (…)  3. La liquidazione delle spese del giudizio tiene in ogni caso conto della violazione ad opera dei difensori (…) delle norme tecniche del processo tributario telematico, (…) .”;Anche nel processo tributario si inseriscono i principi di chiarezza e sintetizzazione degli atti (anche dei Giudici) ex art. 121 c.p.c., inseriti dalla cosiddetta Riforma Cartabia”(D.Lgs. n. 149/2022).
Il mancato rispetto di tali requisiti è punito nella liquidazione delle spese.
Impugnazione rifiuto in autotutelanell’articolo 19, comma 1, dopo la lettera g) è inserita la seguente: “g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;”;Finalmente viene dato spazio alla mancata risposta, da parte della Amministrazione Finanziaria, alle richieste di annullamento degli atti con lo strumento dell’autotutela.
Tale modifica deve essere letta assieme all’introduzione dell’art. 10quater nello Statuto del Contribuente che ha previsto le causa in cui l’Amministrazione Finanziaria è obbligata a rispondere in autotutela.
L’udienza e sempre in camera di consiglio, salvo istanzanell’articolo 33 il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non chiede la discussione in pubblica udienza, in presenza o da remoto, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma 2, (…)Sempre nell’ottica di informatizzare e velocizzare il processo tributario, si precisa che le cause sono sempre in camera di consiglio (senza la presenza dei difensori), ad eccezione che una delle parti non richieda la pubblica udienza anche da remoto
Con la sospensiva il giudice può decidere anche il meritodopo l’articolo 47-bis è inserito il seguente: “Art. 47-ter Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione 1. Escluso il caso di pronuncia su reclamo, il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione. Ove ne ricorrano i presupposti, il collegio dispone l’integrazione del contraddittorio (…)Si positivizza una prassi di alcuni giudici Tributari, che, nel decidere la richiesta cautelare, decidono anche sul merito della questione.
Tuttavia, vi sono indicati alcune delimitazioni: Esclusa la pronuncia su reclamo;
1.Devono passare al meno 20 giorni dalla notifica del ricorso;
2.Si devono sentire le parti costituite;
3.Non vi deve esserci la possibilità di richiedere motivi aggiunti;
4.Non vi deve esserci la possibilità di esperire il regolamento di giurisdizione.
Non più ammessi nuovi documenti in appellol’articolo 58 è sostituito dal seguente: “Art. 58 Nuove prove in appello 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (…)”;La norma è chiara. In appello non si possono più produrre nuovi documenti (il imiti sui nuovi mezzi di prova già c’era).
Si segue la linea tracciata nel processo civile d’appello.
Tali nuovi documenti sono ammissibili se:
1.Sono indispensabili per il giudizio;
2.Vi deve esser stata una impossibilità di produrli nel primo grado e non per causa dalla parte che se ne vuole avvantaggiare.
Tali due requisiti devono esserci entrambi
Ammessi motivi aggiunti in appello2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.”Finalmente è prevista la possibilità di formulare motivi aggiunti anche in secondo grado.
Naturalmente se ciò deriva da documenti prodotti per la prima volta in appello dalla controparte e non conosciuti da chi li produce.
Abrogazione del reclamo ricorsoA decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; b) (…)”
Viene, finalmente, cancellata la procedura del Reclamo, che prevedeva di attendere 90 giorni dalla notifica del ricorso prima di iscriverlo a ruolo (per contenziosi con valore fino ad €50,000,00), per poter avere una proposta di mediazione.
All’inizio dell’introduzione di tale istituto vi erano alcuni risultati, connessi alle proposte formulate dall’ADE che abbatteva le sanzioni anche fino al 10% (poi diventato 35%.
Negli ultimo anni, invece, non veniva formulato alcun “incentivo premiale” per il contribuente al fine di svuotare completamente l’istituto del suo reale fine.

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