Riforma riscossione: ok impugnazione ruolo e più rate per la dilazione
Riforma della Riscossione

In data 3 luglio 2024, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il Decreto di riforma della riscossione. Il testo non si discosta dalla versione “bollinata” dalla Ragioneria di Stato (sotto scaricabile), tranne per la maggior possibilità di impugnare il Ruolo. Scarica qui il testo della norma:
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Analizziamo le principali novità
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Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione |
Continuazione della riunione di Agenzia delle Entrate con Agenzia delle Entrate Riscossione |
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Disposizioni in materia di dilazione |
Nuove dilazioni con il riscossore |
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Disposizioni in materia di compensazione tra rimborsi ed importi iscritti a ruolo |
Tale articolo che va a modificare l’art. 28 ter DPR n. 602/1973 (il decreto “bollinato” erroneamente indica 28ter DPR 600/1973 che non esiste) e l’art. 48bis DPR n. 602/1973. |
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Ampliate le ipotesi di impugnazione del ruolo – LA SITUAZIONE ATTUALE |
La principale novità di tale decreto approvato concerne, l’ “allargamento” della possibilità di impugnare il ruolo. *** In buona sostanza, nel caso in cui il Riscossore non notifica (o non notifica correttamente) le cartelle di pagamento ad un contribuente, quest’ultimo può chiedere copie dell’estratto di ruolo e, impugnando il ruolo, eccepire che le cartelle non gli sono mai state notificate. Chiedere quindi l’annullamento dei relativi tributi. *** Tale possibilità è stata, però, fortemente limitata dall’art. 3bis, co. 1, D.L. n. 146 del 21/10/2021 (convertito dalla Legge n. 215/2021) che ha escluso l’impugnabilità del ruolo (e della connessa cartelle non notificata) ad eccezione: 1. L’iscrizione a ruolo pregiudica la partecipazione a gare d’appalti pubblici (art. 80, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016). 2. L’iscrizione a ruolo compromette i pagamenti che devono essere effettuati da una Pubblica Amministrazione, perché attivata la procedura di blocco ex art. 48bis DPR n. 602/1973 (ciò avviene per i pagamenti dovuti in somma superiore ad €5.000,00). 3. L’iscrizione a ruolo comporta la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Come è palese, tutte tali condizioni escludevano la possibilità di impugnare il ruolo per una semplice Persona Fisica. *** Sul punto la Suprema Corte, con la Sentenza SS. UU. n. 26283/2022, ha addirittura dichiarato che tale restrizione dell’impugnabilità del ruolo a effetti retroattivi. Quindi applicabile anche prima del 21/10/2021.
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Ampliate le ipotesi di impugnazione del ruolo – LA SITUAZIONE DOPO L’EMANAZIONE DEL DECRETO |
Novità introdotte con l’approvazione del Nuovo decreto E’ stata, quindi ampliata la casistica dell’impugnazione del ruolo. E’ stata data la possibilità di contestare la non notifica delle cartelle anche alle semplici persone fisiche. a. L’iscrizione a ruolo pregiudica l’ambito di applicazione di procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (persone fisiche) di cui al D.Lgs. n. 14/2019. b. L’iscrizione a ruolo pregiudica operazioni di finanziamento da parte di soggetti terzi (relativo a tutti i soggetti e non solo agli imprenditori). c. L’iscrizione a ruolo la possibilità di cessione d’azienda (si veda anche l’art. 14 D.Lgs. n. 472/1997). *** Tuttavia, sul punto di tutte queste restrizioni relative alla possibilità di impugnare il ruolo, la Corte Costituzionale (sentenza n. 190 del 17/10/2023) aveva già ammonito il legislatore che tale restringere comporta una deviazione della giustizia (un vuoto), nel caso in cui il riscossore effettivamente non notifica le cartelle. |
SULLA DILAZIONE
Importante è evidenziare che tale Decreto non modifica la “pericolosa” disposizione che esclude la nuova rateazione di piani di dilazione decaduti.
L’art. 15 bis del Decreto Legge n. 50/2022 (il cosiddetto decreto aiuti) esclude la possibilità di dilazionare una precedente rateazione decaduta (si veda anche la News del 31 maggio 2024)
In altri termini, è necessario un distinguo:
- Per le dilazioni richieste PRIMA del 16 luglio 2022, se decadute è possibile riattivarle o dilazionarle nuovamente pagando, in unica soluzione, le rate decadute;
- Per le dilazioni richieste DOPO il 16 luglio 2022, se decadute NON è più possibile riattivare la dilazione o rateizzare nuovamente i debiti; unica possibilità è pagare tutto subito o impugnare le pretese.
*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay



