
La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 18152 del 02 luglio 2024, ha affermato un importante principio su prescrizione e cartella non impugnata (VERIFICA ora AUTOMATICAMENTE e GRATUITAMENTE la PRESCRIZIONE).
Per il Supremo Consesso, anche in caso di non impugnazione di cartella regolarmente notificata è possibile eccepire la prescrizione maturata.
L’estinzione del credito è un fatto che può essere fatto valere in ogni momento, anche con atti successivi alla cartella, chiedendo un accertamento negativo al Giudice.
Coltivando tale principio sarà quindi possibile impugnare atti successivi (intimazioni di pagamento, avvisi di ipoteca, di fermo, eccetera) a cartelle di pagamento correttamente notificare e far annullare le pretese.
Concetto può essere, tranquillamente, allargato anche al mancato impedimento della decadenza delle cartelle (ex art. 25 DPR n. 602/1973), nonché a pretese di carattere tributario. Vediamo come.
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LA FATTISPECIE
A un contribuente veniva notifico un atto di intimazione relativo ad una precedente cartella. Tale cartella era stata correttamente notificata, ma non impugnata.
Il Riscossore, con tale cartella chiedeva il pagamento di sanzioni del codice della strada contestate con verbale di accertamento, anch’esso non impugnato.
Fin dal primo atto introduttivo, il contribuente eccepiva che la prescrizione quinquennale delle pretese de codice della strada (per sapere di più sui termini di prescrizione e decadenza CLICCA QUI) erano prescritte prima della notifica della cartella.
Sia il Giudice di Pace, che il Tribunale (in funzione di Giudice d’Appello) rigettavano l’opposizione del contribuente, perché l’intervenuta prescrizione doveva essere fatta valere con l’impugnazione della cartella regolarmente notificata.
Caparbiamente il contribuente e il suo Avvocato hanno coltivato il loro motivo anche in Cassazione. Per essi la prescrizione in caso di opposizione all’esecuzione (o di richiesta di accertamento negativo del credito) non vi è limite di tempo per farla valere. Inoltre, una volta intervenuta la prescrizione essa deve essere valutata dal Giudice anche se viene impugnato l’atto successivo alla cartella.
La Suprema Corte, rifacendosi ad un principio espresso dalla Sentenza Sezioni Unite n. 22080/2017, ha dato ragione al contribuente, indicando l’unico limite nell’interesse ad agire di quest’ultimo.
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IL PRINCIPIO DELLA CASSAZIONE
Il principio espresso dalla Cassazione è estremamente importante e con molti risvolti sul contezioso.
Per la Suprema Corte:
- La prescrizione è un fatto estintivo del credito che può essere fatto valere senza limiti di tempo;
- Tale prescrizione può essere fatta valere anche con atti successivi alla cartella, se maturata prima della notifica di quest’ultima;
- L’intervenuta prescrizione deve essere valutata dal Giudice anche se è impugnato un atto successivo alla cartella;
- La prescrizione può essere fatta valere con l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma anche con un’altra azione con oggetto l’accertamento negativo del credito.
- Unico limite è l’interesse ad agire.
Il principio espresso dalla Cassazione:
“Nel solco tracciato dalla Sezioni Unite, questa Sezione ha di recente precisato (cfr. Cass. n. 13300, 13304 e 13306/2024) che la contestazione in esame, avendo ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l’esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito), può essere proposta senza limiti temporali, con l’opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c., ovvero anche eventualmente con una azione di accertamento negativo, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell’interesse di agire. (…) . Dando applicazione a detto principio, in disparte il fatto che la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se la cartella di pagamento era stato il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se effettivamente era maturata la prescrizione del credito in contestazione come eccepito dal debitore, verificando pure (in mancanza di eventuali giudicati interni espliciti sul punto) l’interesse ad agire dell’attore, alla stregua dei principi posti da Cass. Sez. U. 26283/22 (come già ribadito da questa Corte con ord. 13300/24).” (Cass. n 18152/2024)
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Sul punto è opportuno fare alcune precisioni ragionando sul principio espresso dalla Cassazione.
Quanto stabilito dalla Suprema Corte non può essere limitato solamente all’istituto della prescrizione, ma può essere allargato anche alla decadenza.
Entrambi hanno in comune che l’azione del tempo determina la perdita o il non sorgere di un diritto, ma esse, genericamente, si differenziano perché:
Prescrizione: l’inerzia per un determinato tempo, comporta la perdita di tale diritto che era già presente nella sfera del titolare.
Essa è soggetta a sospensione (l’inerzia è “giustificata” e quindi apre una parentesi nel decorso del tempo) ed ad interruzione (c’è azione e l’inerzia viene, quindi, meno e ricomincia a decorre nuovamente il tempo).
Decadenza: il mancato compimento di una determinata azione in un tempo determinato comporta la perdita di acquisire il diritto, che non c’era nella sfera del soggetto. Non è soggetta a sospensione e interruzione.
E’ chiaro, quindi, che tale principio può essere allargato alla decadenza relativa alla notifica della cartella ex art. 36bis DPR n. 602/1973 (controllo automatizzato) ed alla cartella ex art. 36ter DPR n. 602/1973 (controllo formale), nonché per la notifica degli avvisi di accertamento ex art. 43 DPR n. 600/1973.
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