Riforma Riscossione: nuova dilazione e prescrizione
E' sospesa la prescrizione anche per il debitore coobbligato

Con il Decreto Legislativo n. 110 del 7 agosto 2024, il Legislatore ha continuato la concreta riforma fiscale.
Tale Decreto, che entra in vigore l’8 agosto 2024 (scaricalo qui sotto), ha introdotto particolari novità:
1. nuove forme di organizzazione delle modalità operative dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, al fine di farla diventare più efficiente e tempestiva;
2. nuove regole per sfoltire il magazzino delle cartelle/atto da riscuotere iscritti a ruolo in “pancia” al Riscossore;
3. nuove modalità per richiedere la dilazione, cono più rate e forme progressive nel tempo.
4. potenziamento dei cosiddetti atti impoesattivi (avvisi di accertamento immediatamente esecutivi), che prescindono ancora di più dal ruolo.
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Si ricorda, però, che la richiesta di dilazione non è accettazione o riconoscimento del debito (per maggiori info CLICCA QUI) e, in riferimento alla prescrizione, non la interrompe ma la sospende
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Scarica qui il Decreto n. 110 del 7 agosto 2024:
Con tale articolo si vuole analizzare ed approfondire (pur sommariamente) le principali novità relative al terzo punto sopra indicato: la riforma delle dilazioni con il Riscossore (tema già anticipato con la News del 5 luglio 2024).
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Riforma delle dilazioni con il Riscossore
In riferimento alla possibilità di richiedere pagamenti dilazionati per sonno iscritte a ruolo o affidate al Riscossore (ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973) vi sono due novità, previste da due distinti articoli di tale Decreto 110/2024:
| ART. | |||
| 13 | DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DILAZIONE | ART. | |
| 15, CO. |
ART. 13: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DILAZIONE
Già con le modifiche apportate dall’art. 15bis del D.L. n. 50/2022, il Legislatore aveva “allargato” la possibilità di dilazionare con il Fisco. Erano stati introdotte due novità:
- Si poteva, semplicemente dichiarando (e non documentando) la situazione di temporanea difficoltà economica, poter avere una dilazione a 72 rate per debiti fino ad €120.000,00 (prima il limite era €60.000,00);
- Il limite di €120.000,00 va considerato per singola richiesta e non per tutto il debito generale dilazionato.
A teli modifiche si aggiungono quelle dell’art. 13 D.Lgs. n. 110/2024.
Come anticipato nella nostra News del 5 luglio 2024, le rate che possono essere concesse sono maggiori e sono distinte dalla necessità di documentare o di non documentare la situazione di temporanea difficoltà economico-finanziaria.
| SENZA NECESSITA’ DI PROVARE LA TEMPORANEA DIFFICOLTA’ FINANZIARIA | Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la
ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di: a) 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; b) 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; c) 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. |
| CON NECESSITA’ DI PROVARE LA TEMPORANEA DIFFICOLTA’ FINANZIARIA | Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino ad un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta; b) per le somme di importo fino a 120.000 euro: 1) da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 2) da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028; 3) da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. |
Si ricordo che la valutazione sulla temporanea difficoltà economico-finanziaria è documentata:
| per le persone fisiche o per le ditte individuali in regime di fiscalità semplificata | Tale situazione di temporanea difficoltà è documentata con l’Isee.
Tale attestazione è calcolata dall’INPS, previa presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (anche tramite il sito dell’INPS accedendo con lo Spid). Il calcolo è eseguito considerando la capacità economica dell’intero nucleo familiare. |
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ART. 15: SOSPENSIONE PRESCRIZIONE PER DEBITORE COOBBLIGATO (VERIFICA ora AUTOMATICAMENTE e GRATUITAMENTE la PRESCRIZIONE)
Con l’art. 15, co. 1 di tale Decreto n. 110 del 7 agosto 2024 è stato introdotto il nuovo art. 25bis del D.P.R. n. 602/1973, che prevede una disciplina nuova, anche in riferimento alla prescrizione ed alla dilazione, verso i coobbligati solidali.
Il nuovo art. 25bis del D.P.R. n. 602/1973 che la richiesta di dilazione fatta dal debitore principale ed accolta ha effetto anche per il coobbligato debitore agli effetti della prescrizione.
La prescrizione rimane sospesa ANCHE nei confronti del debitore coobbligato per l’intera durata del piano di rateazione.
Subito si deve precisare che tale norma sulla responsabilità solidale dei coobbligati è una eccezione alla regola generale del codice civile.
L’art. 1310, co. 2 c.c. prevede: “La sospensione delle prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo agli atri”
Il fine di tale novella è quello di ampliare l’area dei soggetti che devono onorare il debito con il fisco e di non subire, a causa ad esempio della possibilità che il debitore coobbligato possa far valere il beneficium excussionis (la possibilità di arrestare esecuzioni verso di lui se prima il creditore non dimostra di aver tentato inutilmente l’esecuzione verso il debitore principale), il rischio che il credito si prescrivi.
Si pensi ad alcuni esempi:
- 14 D.Lgs. n. 472/1997 per l’ipotesi del cessionario d’azienda coobbligato in solido limitato con il cedente;
- Si pensi al rapporto socie e società di persone ex 2291 c.c. e art. 2304 c.c.
- Si considerino le rettifiche ai fini dell’imposta di registro, con le quali l’Amministrazione accerta il valore degli immobili compravenduti e l’avviso di rettifica e liquidazione va emesso in modo unitario (stesso numero di riferimento) e notificato all’acquirente che al venditore.
*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay



