Contributo Unificato, sanzioni ridotte
Sanzioni passano dal 110% al 200% al 70%

In caso di mancato o insufficiente pagamento del Contributo Unificato veniva applicata la sanzione dal 100% al 200%. L’art. 71 DPR n. 115/2022 prevedeva, in caso di mancato pagamento e insufficiente pagamento, tale incredibile sanzione. Ora, dal 01 settembre 2024, tale sanzione è abbattuta al 70% si vedano anche altre News CLICCA QUI)
Il Contributo Unificato (sia civile che tributario) è la tassa che si deve pagare per iscrivere a ruolo una causa. In buona sostanza è il tributo da corrispondere al Tribunale o alle Corti Tributarie per fare causa.
Il D.Lg.s n. 87 del 14/06/2024 (per saperne di più CLICCA QUI), in ottemperanza alla volontà legislativa di attivare il sistema sanzionatorio ai principio di proporzionalità, ha abbattuto tali sanzioni.
Tali sanzioni sono abbattute e passano dal 100% al 200%, appunto, al 70%. Tale abbattimento sarà applicabile dal 01/09/2024.
Tuttavia, in ottemperanza al favor rei¸ tale modifica in meius è applicabile per gli atti di irrogazione delle sanzioni non diventati definitivi (non sono ancora passati i 60 giorni dalla loro notifica). Nonché per gli atti impugnati e sono ancora pendenti sub iudice (vedi anche la News del 05/10/2024).
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
Per il Tributario il contributo unificato va considerato, al netto di sanzioni, interessi e spese di notifica, per singolo atto impugnato, nonché seguendo apposita tabella:
| Valore della Causa | Contributo |
| Valore fino a € 2.582,28 | € 30,00 |
| Valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00 | € 60,00 |
| Valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 | € 120,00 |
| Valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00 | € 250,00 |
| Valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00 | € 500,00 |
| Valore superiore a € 200.000,00 | € 1.500,00 |
Il controllo è la riscossione del Contributo Unificato Tributario (CUT) è di competenza delle Segreterie dei Giudice delle Corti Tributarie.
La procedura prevede che, in caso di mancato pagamento e insufficiente pagamento, che la Segreteria invii un sollecito al contribuente che ha iscritto a ruolo il ricorso (solitamente via PEC). Non sono dovuti sanzioni o interessi (codice tributo 173T). La prova del pagamento dovrà essere comunica alla Segreteria nei successivi 10 giorni.
Se il contribuente non ottempera all’avviso di pagamento entro 30 giorni dalla ricezione del sollecito, la Segreteria invierà un atto di contestazione ed irrogherà anche la relativa sanzione con gli interessi. Il pagamento va sempre effettuato tramite F23 (qui il codice tributo sarà 172T).
CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
Per il Civile il valore è riferito ad una apposita tabella, distinta per Giudice adito. Scarica qui la tabella:
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