Processo cartaceo e processo telematicoProcura

01/09: procura con attestazione

Per il deposito la procura cartacea deve avere una attestazione

Giovedì 29 agosto 2024

01 settembre: procura con attestazione

La riforma del processo tributario (D.Lgs. n. 220 del 30 dicembre 2022) obbliga il difensore, dal 01 settembre 2024, ad attestare la conformità della procura cartacea autenticata.

Tale attestazione è necessaria per il deposito, presso la segreteria del Giudice Tributario, della procura alle liti rilasciata con modalità cartacea.

Modalità obbligatoria per tutti i giudizi di primo e di secondo grado, i cui ricorsi sono stati notificati successivamente al 01 settembre 2024 (si ricorda che il 01 settembre 2024 è una domenica).

La frase da inserire nella procura cartacea potrebbe essere:

Si attesta la conformità della copia informatica per immagini della procura alle liti all’originale cartaceo detenuto in originale e dal quale è estratta, ai sensi dell’art. 22, co. 2, D. Lgs. n. 82/2005.

Nel caso in cui la procura alle liti è sottoscritta dal cliente digitalmente e anche autenticata dal difensore digitalmente, tale attestazione non è necessaria (si ricorda che tale modalità “a distanza” era stata già introdotta, eccezionalmente, nel periodo COVID, dall’art. 80, co. 20 ter, D.L. n. 83/2020, poi abrogata dal D.L. n. 77/2021, si veda anche Cass. n. 6318/2023)

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In buona sostanza:

PROCURA CARTACEA Nel caso in cui la procura sia conferita con modalità analogiche (firmata dal cliente e autenticata dal difensore su carta), per il DEPOSITO deve esserci inserita anche una attestazione che conferma che la copia di immagini depositata è conforme all’originale cartaceo in possesso del difensore
PROCURA DIGITALE Nel caso in cui la procura sia conferita con modalità digitali (il cliente sottoscrive la procura con firma digitale e il difensore autentica sempre con firma digitale), per il DEPOSITO non sarà necessario inserire nella procura una dichiarazione di autenticità.

In tal caso verrà deposito proprio l’originale digitale sottoscritto (per maggiori info sull’originale digitale o sulla copia digitale di un atto, CLICCA QUI)

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Esempio di PROCURA ALLE LITI ANALOGICA;

Esempio di PROCURA ALLE LITI DIGITALE:

Si ricorda che, in caso di contestazione della procura analogica NON accompagnata da attestazione di conformità, è possibile sanarla successivamente ex art. 182 c.p.c.  (è importante considerare che tale sanabilità è applicabile solo se rilevata d’ufficio dal Giudice: Corte di Giustizia Tributari II° Lombardia n. 1214 del 29/04/2024).

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Si riporta il testo dell’art. 12 D.Lgs 546/1992 che sarà in vigore dal 01 settembre 2024

  1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
  2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
  3. Sono abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell’elenco di cui al comma 4:
  4. a) gli avvocati;
  5. b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  6. c) i consulenti del lavoro;
  7. d) i soggetti di cui all’articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
  8. e) i soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l’IVA, l’IRPEF, l’IRAP e l’IRES;
  9. f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell’ultimo periodo dell’articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636;
  10. g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
  11. h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
  12. L’elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h), è tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero della giustizia, emesso ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di tenuta dell’elenco, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L’elenco è pubblicato nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze.
  13. Per le controversie di cui all’articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
  14. a) gli ingegneri;
  15. b) gli architetti;
  16. c) i geometri;
  17. d) i periti industriali;
  18. e) i dottori agronomi e forestali;
  19. f) gli agrotecnici;
  20. g) i periti agrari.
  21. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all’assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell’apposito albo.
  22. Ai difensori di cui ai commi da 1 a 6 deve essere conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso incaricato salvo che il conferente apponga la propria firma digitale. All’udienza pubblica l’incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale. Il difensore, quando la procura è conferita su supporto cartaceo, ne deposita telematicamente la copia per immagine su supporto informatico, attestandone la conformità ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l’inserimento della relativa dichiarazione.

7-bis. La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su un separato documento informatico depositato telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce ovvero quando è rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.

  1. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall’Avvocatura dello Stato.
  2. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all’oggetto della loro attività previste nei medesimi commi.
    10. Si applica l’articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio
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*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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