INPS: cambiano le sanzioni e la procedura
Dal 01 settembre 2024 le sanzioni sono abbattute e le notifiche degli atti seguono una collaborazione con il contribuente

Dal 01 settembre 2024 le sanzioni applicate dall’INPS e le modalità di invio degli atti al contribuente cambiano. Le sanzioni sono abbattute.
Le notifiche degli atti saranno dirette a una collaborazione con il contribuente.
Questo è l’effetto delle novelle introdotte dal D.L. n. 19 del 02 marzo 2024 (vedi anche la News del 05/10/2024).
ABBATTIMENTO DELLE SANZIONI
L’art. 30, co. 1 del D.L. n. 19/2024, ha modificato l’art. 116, co. 8 e 10, della Legge 388/2000, al fine di combattere anche il lavoro sommerso, prevede le seguenti modifiche:
| MANCATO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI | Viene modificato il regime sanzionatorio per il mancato o ritardato versamento dei contributi.
Condizioni: 1. Tale pagamento dovrà essere effettuato (anche se tardivo) spontaneamente; 2. dovrà essere effettuato prima di una contestazione o richiesta dell’INPS. 3. Entro 120 giorni dalla data in cui tale pagamento doveva essere effettuato. 4. il pagamento va effettuato in unica soluzione. In tal caso la sanzione civile applicata sarà senza la maggiorazione (prima si doveva corrispondere la sanzione civile e la maggiorazione di 5,5 punti) |
| EVASIONE, OMESSA DENUNCE O DICHIARAZINI OBBLIGATORIE | In tal caso viene abbattuta la sanzione al 30%.
Condizioni: 1. viene richiesto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30%. 2. Vi è anche un limite massimo: la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. 3. il contribuente deve denunciare la situazione debitoria entro 12 mesi dal termine ordinario stabilito per il pagamento dei contributi 4. la denuncia della situazione debitoria è effettuata, comunque, sempre prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. 5. versamento in unica soluzione dei contributi e delle sanzioni. |
| SITUAZIONE DEBITORIA RILEVATA DALL’INPS | Nel caso in cui la situazione debitoria viene rilevata dall’INPS (ovvero a seguito di verifiche ispettive) le sanzioni civili saranno sarà ridotta al 50% alle seguenti condizioni:
1. pagamento dei contributi (e sanzioni) è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. 2. In caso di pagamento in forma rateale, il versamento della prima rata va eseguito entro trenta giorni dalla notifica della contestazione (saranno applicati gli interessi sul piano di dilazione). In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la maggiorazione del tasso ufficiale applicato alla sanzione pari a 5,5 punti |
Infine, viene specificato che sono fatte salve le disposizioni che prevedono l’applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti previsto dall’art. 116 della Legge 388/2000, novellato (CLICCA QUI per essere rinviato alla pagina specifica del sito INPS)
NUOVE MODAITA’ DI NVIO AL CONTRIBUENTE
Viene introdotta una nuova procedura per stimolare la collaborazione del contribuente nell’assolvere gli obblighi contributivi.
L’art. 30, co. 5, D.L. 19/2024, sempre dal 01 settembre 2024, l’INPS mette a disposizione le informazioni in suo possesso all’interessato e, grazie anche a tali informazioni, il contribuente può instaurare in contraddittorio “preventivo” con l’INPS.
I criteri e le modalità di applicazione di tale “concessione” di informazioni saranno definite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS (modifica effettuata dalla legge di conversione n. 56/2024).
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Nel caso in cui il contribuente non regolarizza tramite tale contraddittorio con l’INPS, l’istituto notificherà un atto di recupero applicando al contributo dovuto una maggior sanzione:
| OMISSIONE DEL CONTRIBUTO | Sarà applicata la sanzione civile in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge |
| EVAZIONE CONTRIBUTIVA | In caso di evasione contributiva, nella misura, in ragione d’anno, pari al 30 %.
La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge |
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L’INPS potrà, in ogni caso in presenza dei presupposti, attivare eventuale ulteriore accertamento ispettivo.
Le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale.
Tali accertamenti potranno acquisire elementi anche dalla consultazione di banche di dati dell’Istituto di credito o di altre pubbliche amministrazioni.
*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay


