Interesse ad agire

Intimazione di pagamento: no obbligo di impugnare

Se già intervenuta la prescrizione, successivamente la si può eccepire

La Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento che esclude l’obbligo di impugnare le intimazioni di pagamento, per far annullare le pretese tributarie.

Per il Supremo Consesso gli atti non indicati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non comportano perdita del poter di chiedere l’annullamento dei debiti tributari con i successivi atti notificati.

In buona sostanza, l’Ordinanza n. 16743 del 17 giugno 2024 (si veda anche Cass. n. 6163/2024; Cass. n. 1213/2023; Cass. n. 26523/2022; Cass. n. 21045/2007; Cass. n. 4513/2009; Cass., Sez. Un. n. 10672/2009; Cas, n. 2616/2015; Cass. n. 12150/2019; Cass. n. 1230/2020; Cass. n. 31259/2021) conferma che non cessa l’interesse ad impugnare per il contribuente, anche se non ha impugnato una intimazione che gli viene correttamente notificato. Può formulare, quindi, la stessa richiesta di annullamento dei tributi con l’impugnazione della successiva impugnazione (o preventiva iscrizione di ipoteca, di fermo).

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L’atto di intimazione di pagamento

Orbene, l’intimazione di pagamento è un atto che viene notificato successivamente alla comunicazione di una cartella di pagamento.

Quest’ultima ha un effetto “esecutivo” di un anno. Quindi, nel caso in cui il Riscossore volesse attivare un pignoramento dopo un anno dalla notifica di una cartella, DEVE notificare tale atto di intimazione di pagamento, altrimenti il pignoramento sarà illegittimo.

Pertanto, l’intimazione di pagamento è un atto necessario per eseguire il pignoramento dopo un anno dalla notifica della cartella. L’intimazione è come fosse un atto di precetto, in rinnovazione, necessario per fare eseguire il nostro titolo (decreto ingiuntivo, cambiale, assegno, eccetera).

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Atti obbligatoriamente impugnabili e facoltativamente impugnabili

Tale principio della Suprema Corte precisa una netta distinzione tra ben individuati atti tributari, considerando il diritto ad impugnare del contribuente.

La Cassazione ha distinto tra atti OBBLIGATORIAMENTE impugnabili ed atti FACOLTATIVAMENTE impugnabili.

I primi sono gli atti espressamente indicati nell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992 i secondi sono quelli NON indicati in tale articolo (come le intimazioni e la comunicazione preventiva di ipoteca, preavvisi di fermo, eccetera).

Ebbene, solamente la mancata impugnazione dei primi comporta la venuta meno dell’interesse ad agire. La manca impugnazione dei secondi non fa venire meno tale interesse ad agire (impugnare l’atto successivo).

Sul punto il Supremo Consesso ha precisato:

“2.3.1. L’avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (…). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l’avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.

Ne consegue che XXXX non aveva l’onere d’impugnare il primo avviso di intimazione per fare valere l’eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione del primo avviso di intimazione, come ritenuto erroneamente dalla CTR; l’eccezione di prescrizione, pertanto, è stata correttamente proposta in sede di impugnazione del successivo avviso di intimazione e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se detta prescrizione si era effettivamente maturata.” (Cass. n. 16743/2024)

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Sull’interruzione della prescrizione

Quanto sopra descritto non vale, però, per l’interruzione della prescrizione. L’intimazione di pagamento è sempre un sollecito/diffida di pagamento ed è quindi valida per interrompere i termini di prescrizione.

Tuttavia, se la prescrizione è intervenuta prima che fosse stata notificata l’intimazione non impugnata, con la successiva intimazione si può far valere tale prescrizione intervenuta, perché mai interrotta (si veda anche la News del 13 luglio 2024).

 

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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