Non paghi il Contributo Unificato, si estingue la causa
L'obbligo di pagare il Contributo Unificato ricade sul cliente e non sull'Avvocato

Il Governo ha approvato il testo di legge definitivo per la Legge di Stabilità per il 2025.
Tra le molte novità ci è apparsa subito molto importante la nuova causa di estinzione del processo (per ora) solo civile, in caso di mancato pagamento del Contributo Unificato (esso è la tassa da corrispondere alle cancellerie del Giudice per preporre causa, per maggiori info CLICCA QUI)
L’art. 105 della Legge di Stabilità introduce il nuovo art. 307bis c.p.c.:
“Dopo l’articolo 307 del Codice di procedura civile è inserito il seguente: «Art. 307-bis (Estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato) Il processo si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato. Alla prima udienza il giudice, verificato l’omesso o il parziale pagamento, assegna alla parte interessata termine di trenta giorni per il versamento o l’integrazione del contributo e rinvia l’udienza a data immediatamente successiva. A tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l’estinzione del giudizio.
In caso di mancato o parziale pagamento, nel termine assegnato ai sensi del secondo comma, del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l’intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell’impugnazione incidentale, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda cui si riferisce l’inadempimento. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti cautelari e possessori. Si applicano alle controversie disciplinate dal rito del lavoro e al processo esecutivo.».”
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Quindi oltre alle 3 figure di estinzione del processo civile:
– art. 306 c.p.c. estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio;
– art 307 c.p.c. estinzione del processo per inattività delle parti;
– di matrice giurisprudenziale, estinzione per cessazione della materia del contendere (Cass. 1625/2020; Cass. n. 27400/2006; Cass SS. UU. n. 114/1996)
Si aggiunge la nuova prevista dalla Legge di Stabilità per l’anno 2025,
– art. 307bis c.p.c. estinzione del processo per mancato pagamento del Contributo Unificato
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Tale proceder da parte del Legislatore porta sempre più a pensare che le cause saranno un lusso solo per chi potrà permettersele.
Inoltre, è abbastanza certo che si aumenteranno i contenziosi.
Basta pensare se deve essere considerato il pagamento del Contributo Unificato indicato nell’atto introduttivo oppure quello ricalcolato dalla Cancelleria?
Se la pretesa del Contributo Unificato è stata impugnata, si applica tale causa di estinzione?
Per ora non sembrerebbe che tale modifica coinvolga il processo tributario, sia perché la modifica riguarda il processo civile, sia per il carattere di specialità del processo tributario.
Vediamo come si comporterà il Parlamento in fase di approvazione del testo di legge approvato dal Governo.
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Un piccolo appunto.
Su il Sole24ore di oggi, 24 ottobre 2024 (pagina 10) vi è un articolo sulla causa di estinzione del processo per mancato pagamento del Contributo Unificato.
Dalla lettura del testo, sembra che tale causa di estinzione sia colpa dell’Avvocato.
Si deve subito mettere in chiaro che l’obbligo di pagare la tassa del Contributo Unificato incombe sul cittadino che attiva la causa e non sull’Avvocato.
Non è quest’ultimo che lo deve pagare, ma il cliente che vuole fare causa. E’ meglio mettere subito un po’ di chiarezza.
*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay


