Bonus Natale di €100,00. Nuove indicazioni
Bonus di €100,00 per i dipendenti. Scarica qui un fac-simile

In data 08 ottobre 2024, con il Decreto Omnibus n. 113/2024 (convertito con Legge n. 143/2024) è stato introdotto il, cosiddetto, Bonus di Natale di €100,00 per i lavoratori dipendenti.
L’Agenzia delle Entrate ha emesso la Circolare n. 19 del 10 ottobre 2024 con la quale ha specificato che per poter usufruire di tale Bonus il lavoratore deve inviare una specifica istanza la Datore di Lavoro.
Tuttavia, rimanevano vari dubbi e questioni ancora di risolvere. Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’ulteriore circolare n. 22/2024:
Riportiamo qui un Fac-simile di tale istanza:
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Scarica qui il Decreto Omnibus n. 113/2024 e la Legge n. 143/2024 di conversione:
Tale Decreto ha in sé importanti novità, tra cui:
ARTICOLO D.L. 113/2024 |
SPIEGAZIONE |
Articolo 2 (imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia) |
L’imposta sostitutiva passa da €100.000,00 ad €200.000,00 |
Nuovo articolo 2bis (Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti) |
Erogata l’indennità di €100,00 per dicembre 2024 a dipendenti, alle seguenti condizioni:
a) reddito complessivo annuale non superiore ad €28.000,00; b) coniuge NON legalmente separato e con almeno un figlio fiscalmente a carico; c) l’imposta lorda sia superiore alle detrazioni per lavoratore dipendente (ex art. 13, co. 1. TUIR); Tale indennità di €100,00 non concorre alla formazione del reddito complessivo NOVITA’ illustrate nella circolare n. 22/2024:
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Nuovo articolo 2ter (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono) |
In riferimento al Concordato Preventivo Biennale (del D.L. n. 13/2024) sono previste delle SANZIONI
Per chi decade dall’Concordato Preventivo Biennale (CPB) in caso di irrogazione di sanzioni per tributi o periodo relativo al CPB, la soglia per l’applicazione delle sanzioni accessorie è ridotta del 50% (quindi vi è più possibilità di subire tali sanzioni). Tali sanzioni sono applicate anche per chi non ha aderito al CPB, ma per i periodi d’imposta 2018-2022.
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Art. 2-quater (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale) |
Sempre per il Concordato Preventivo Biennale (del D.L. n. 13/2024 per maggiori info CLICCHI QUI) sono previste degli INCENTIVO
Per i contribuenti ISA* che aderiscono, entro il 31/10/2024, al CPB è prevista un’imposta sostitutiva. È un ravvedimento. La base imponibile è la differenza tra il reddito già dichiarato, per ciascuna annualità, e il valore dello stesso incrementato nella misura del: a) 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; b) 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10; c) 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; d) 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; e) 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; f) 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. Vale anche per l’IRAP e per le addizionali Regionali e Comunali. ULTERIORE INCENTIVO Estende l’imposta sostitutiva sopra schematizzata anche agli anni 2018-2022 |
* Si ricorda che al CBP possono aderire sia i soggetti che devono compilare gli indici sintetici (ISA), sdia i contribuenti forfettari, applicabile in via sperimentale solo per l’anno 2024.
*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay




