Dilazionirateazioni

La dilazione NON interrompe la prescrizione se vi è espressamente indicato che serve per “evitare l’esecuzione”

Rateazioni e prescrizione

La Cassazione, con la pronuncia n. 19401 del 16 giugno 2022, affronta, nuovamente, la problematica della dilazione e dell’interruzione della prescrizione (VERIFICA ora AUTOMATICAMENTE e GRATUITAMENTE la PRESCRIZIONE)

La Suprema Corte, con tale ordinanza, però, conferma una ulteriore precisazione: la dilazione non interrompe la prescrizione (non è forma di riconoscimento del debito) se vi è l’espressa e diversa finalità indicata dal contribuente (si veda anche la News del 5/10/2020).

In buona sostanza se il contribuente comunica o indica che la dilazione non è accettazione del debito ed è emessa solo per evitare azioni esecutive o cautelari del Riscossore, essa non interrompe la prescrizione (si veda la News del 16/01/2022 che non segue tale principio).

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La decisione della Cassazione

Per il Supremo Consesso, con tale pronuncia, la presentazione di un’istanza di dilazione delle cartelle di pagamento non costituisce acquiescenza della pretesa tributaria, ma può avere effetti interruttivi della prescrizione nel caso in cui integri un riconoscimento del debito.

Per i Giudici di legittimità la richiesta di dilazione è un atto idoneo a interrompere la prescrizione (secondo l’art. 2944 c.c.) ogniqualvolta contenga una manifestazione, anche implicita, della consapevolezza dell’esistenza del debito e non sia presentata per fini meramente cautelari, per bloccare azioni esecutive.

In particolare, la Cassazione conferma i principi della pronuncia n. 5549/2021. Tale sentenza precisava che il riconoscimento del debito ha effetto interruttivo della prescrizione se proviene dal soggetto che ha poteri dispositivi del diritto e se viene manifestato con la consapevolezza di riconoscere il debito, con la conseguenza che la dichiarazione finalizzata ad evitare di subire un’esecuzione coattiva non equivale ad un riconoscimento del debito.

Questo è il punto centrale.

Fin dall’emissione della richiesta di dilazione è importante esternare che la volontà del contribuente non è quella di riconoscere il debito o accettare le somme delle cartelle dilazionate.

Ecco perché, oramai da anni, ai nostri clienti formalmente inseriamo nelle istanze di dilazione la chiara volontà del contribuente che è quella di non accettare il debito e di richiedere la dilazione solo per non subire future azioni esecutive, con diritto di ripetizione della somma pagata.

In tale modo, non vi sono ostacoli per future impugnazioni o contestazioni nel caso in cui il contribuente non riesca più a pagare la rateazione.

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Sul punto, si consideri, inoltre, la emblematica sentenza della Cassazione n. 5549 del 03/03/2021 che spiega bene il motivo per cui la dilazione concessa NON può essere considerata come riconoscimento di debito (nonché atto interruttivo della prescrizione), a maggior ragione qualora il contribuente (nella stessa richiesta di dilazione) specifica la chiara intenzione: “Questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, ne carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può (Cass. 24555/2010) anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. ” (Cass. n. 5549/2021). Si veda anche la News del 27/12/2024)

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*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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