Concordato preventivo, ultimo richiamo
Schematizzate le caratteristiche del concordato e le ultime novità

Oggi, 12 dicembre 2024, scade la proroga a Concordato Preventivo Biennale (CPB), riparte dal D.L. n. 167/2024, per gli anni 2024 e 2025.
L’Agenzia delle Entrate, con l’intento di aiutare i contribuenti e fare più chiarezza, ha pubblicato il FAQ (Frequently Asked Questions) n. 4 del 9 dicembre 2024
Si ricorda che possono aderire a tale CPB prorogato i soggetti che hanno presentato, entro il 31 ottobre 2024, la dichiarazione dei Redditi 2024.
Inoltre, per le persone fisiche con partita iva con ricavi e compensi inferiori ad €170.000,00, forfettari compresi, vi è la possibilità di corrispondere l’acconto delle imposte (che scadeva il 2/12/2024) in 5 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2025. Tale proroga e pagamento a rate (dal 16 gennaio 2025) è applicabile anche per il pagamento della maggiorazione del CPB
Analizziamo, quindi, le principali caratteristiche di tale Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, è relativo a contribuenti di minori dimensioni, sia soggetti ISA che forfettari.
Il fine di tale CPB è quello di far emergere spontaneamente ”ricchezze”. Tramite tale CPB è, quindi, possibile definire per un biennio il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di professioni, ai fini delle imposte dirette (Irpef e Ires) e IRAP (per chi ne è assoggettato). Il CPB non ha effetto sul tributo IVA. Il termine per aderire al Concordato è il 31/10/2024.
Tale è stato modificato D.Lgs. n. 13/20214 e dal Decreto Legge n. 113/2024 (il cosiddetto decreto Omnibus, si veda anche la NEWS del 15/10/2024). Tali modifiche avevano l’obiettivo di rendere più interessante ed attrattivo Concordato.
In particolare, Decreto Legge n. 113/2024 ha introdotto un ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022.
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Qui cerchiamo di schematizzare le principali caratteristiche di tale Concordato con l’intento di renderlo più chiaro.
| ARGOMENTI | SPIEGAZIONE |
| SOGGETTI INTERESSATI | Possono accedere al Concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo (professionisti), che svolgono attività nel territorio dello Stato.
Precisamente: – i Soggetti che applicano gli ISA; – i contribuenti in regime forfettario (applicabile, in via sperimentale, solo per l’anno 2024). |
| REQUISITI PER L’ACCESSO | Per poter accedere la Concordato il contribuente (ISA o forfettario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce il Concordato (2023),:
– non deve avere debiti per tributi con l’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi con l’INPS, tutti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile con atti non impugnati OVVERO aver estinto tali debiti entro il termine per l’adesione (31/10/2024), con un minimo di €5.000,00; tali debiti, superiori ad €5.000,00 possono essere stati fatti oggetto di dilazione attiva (i debiti dilazionati non concorrono al limite per il Concordato). |
| CAUSE DI ESCLUSIONE | Le cause che comportano l’esclusione dal Concordato concluso sono:
1. Omessa presentazione di almeno uno dei 3 periodi precedenti a quello dell’applicazione del Concordato, della dichiarazione dei redditi. 2. Condanna per uno dei reati tributari di cui al D. Lgs. n. 74/2000; 3. Conseguimento, nel periodo d’impresa o di professione, di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa e professione, oggetto del Concordato. 4. Adesione al regime forfettario nell’anno d’imposta 2024 (si veda però la Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024) 5. Operazioni di fusione, scissione, conferimenti 6. Inizio attività nel 2023 |
| PROCEDURA DI ADESIONE | Le proposte di reddito e del valore della produzione netta vengono formulate utilizzando i dati (nonché il software messo a disposizione da ADE):
– forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024 (per i soggetti ISA), oppure del quadro LM del modello Redditi PF 2024 (per i contribuenti forfettari) – delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti; – presenti nelle banche dati di ADE Le proposte formulate non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accertarle oppure rifiutarle. Il reddito e il valore della produzione netta oggetto del Concordato non tengono conto di alcuni elementi “straordinari” o “non ricorrenti” che devono, quindi, essere sottratti o aggiunti per la determinazione del reddito rilevante ai fini del Concordato |
| ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA | Con l’accettazione della proposta formulata dall’ADE, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP (se dovuta) relativamente ai periodi d’imposta oggetto del Concordato.
L’accettazione della proposta da parte delle società di persone e soggetti equiparati (tipo studi associati) vincola anche i soci e gli associati. |
| EFFETTI CONCORDATO | – L’obbligo di dichiarare gli importi oggetto del Concordato
– esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni di crediti per un importo non superiore a €70.000 annui per l’IVA e per un importo non superiore a €50.000 annui per imposte dirette e IRAP – l’esonero dall’opposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a €70.000 annui – esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, ossia gli accertamenti analiti, analitici-induttivi o induttivi – l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento – esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo |
| RAVVEDIMENTO SPECIALE DEL D.L. 113/2024** | Al fine di incentivare l’adesione al Concordato l’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024 ha previsto un ravvedimento per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.
Vi deve essere il versamento di una imposta sostitutiva entro il 31/10/2024 e per le annualità sopra indicate non vi potrà essere accertamenti analitico-induttivi e accertamenti presuntivi. |
** Il D.L. n. 113/2024 è stato di recente modificato dal D.L. 155 del 15/10/2024, in particolare dall’art. 7. Tale ultimo Decreto ha rimodificato i costi del Ravvedimento, con l’intento di allargare i contribuenti che posso avvantaggiarsi di tale Ravvedimento per rendere più appetibile il Concordato
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