In generale sugli atti tributari

Concordato preventivo, ultimo richiamo

Schematizzate le caratteristiche del concordato e le ultime novità

Oggi, 12 dicembre 2024, scade la proroga a Concordato Preventivo Biennale (CPB), riparte dal D.L. n. 167/2024, per gli anni 2024 e 2025.

L’Agenzia delle Entrate, con l’intento di aiutare i contribuenti e fare più chiarezza, ha pubblicato il FAQ (Frequently Asked Questions) n. 4 del 9 dicembre 2024

Si ricorda che possono aderire a tale CPB prorogato i soggetti che hanno presentato, entro il 31 ottobre 2024, la dichiarazione dei Redditi 2024.

Inoltre, per le persone fisiche con partita iva con ricavi e compensi inferiori ad €170.000,00, forfettari compresi, vi è la possibilità di corrispondere l’acconto delle imposte (che scadeva il 2/12/2024) in 5 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2025. Tale proroga e pagamento a rate (dal 16 gennaio 2025) è applicabile anche per il pagamento della maggiorazione del CPB

Analizziamo, quindi, le principali caratteristiche di tale Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), disciplinato dal D.Lgs. n. 13/2024, è relativo a contribuenti di minori dimensioni, sia soggetti ISA che forfettari.

Il fine di tale CPB è quello di far emergere spontaneamente ”ricchezze”. Tramite tale CPB è, quindi, possibile definire per un biennio il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di professioni, ai fini delle imposte dirette (Irpef e Ires) e IRAP (per chi ne è assoggettato). Il CPB non ha effetto sul tributo IVA. Il termine per aderire al Concordato è il 31/10/2024.

Tale è stato modificato D.Lgs. n. 13/20214 e dal Decreto Legge n. 113/2024 (il cosiddetto decreto Omnibus, si veda anche la NEWS del 15/10/2024). Tali modifiche avevano l’obiettivo di rendere più interessante ed attrattivo Concordato.

In particolare, Decreto Legge n. 113/2024 ha introdotto un ravvedimento speciale per gli anni 2018-2022.

***

Qui cerchiamo di schematizzare le principali caratteristiche di tale Concordato con l’intento di renderlo più chiaro.

ARGOMENTI SPIEGAZIONE
SOGGETTI INTERESSATI Possono accedere al Concordato i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo (professionisti), che svolgono attività nel territorio dello Stato.

Precisamente:

– i Soggetti che applicano gli ISA;

– i contribuenti in regime forfettario (applicabile, in via sperimentale, solo per l’anno 2024).

REQUISITI PER L’ACCESSO Per poter accedere la Concordato il contribuente (ISA o forfettario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello a cui si riferisce il Concordato (2023),:

non deve avere debiti per tributi con l’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi con l’INPS, tutti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile con atti non impugnati OVVERO aver estinto tali debiti entro il termine per l’adesione (31/10/2024), con un minimo di €5.000,00; tali debiti, superiori ad €5.000,00 possono essere stati fatti oggetto di dilazione attiva (i debiti dilazionati non concorrono al limite per il Concordato).

CAUSE DI ESCLUSIONE Le cause che comportano l’esclusione dal Concordato concluso sono:

1. Omessa presentazione di almeno uno dei 3 periodi precedenti a quello dell’applicazione del Concordato, della dichiarazione dei redditi.

2. Condanna per uno dei reati tributari di cui al D. Lgs. n. 74/2000;

3. Conseguimento, nel periodo d’impresa o di professione, di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa e professione, oggetto del Concordato.

4. Adesione al regime forfettario nell’anno d’imposta 2024 (si veda però la Circolare n. 18/E del 17 settembre 2024)

5. Operazioni di fusione, scissione, conferimenti

6. Inizio attività nel 2023

PROCEDURA DI ADESIONE Le proposte di reddito e del valore della produzione netta vengono formulate utilizzando i dati (nonché il software messo a disposizione da ADE):

– forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024 (per i soggetti ISA), oppure del quadro LM del modello Redditi PF 2024 (per i contribuenti forfettari)

– delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti;

– presenti nelle banche dati di ADE

Le proposte formulate non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accertarle oppure rifiutarle.

Il reddito e il valore della produzione netta oggetto del Concordato non tengono conto di alcuni elementi “straordinari” o “non ricorrenti” che devono, quindi, essere sottratti o aggiunti per la determinazione del reddito rilevante ai fini del Concordato

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA Con l’accettazione della proposta formulata dall’ADE, il contribuente si impegna a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP (se dovuta) relativamente ai periodi d’imposta oggetto del Concordato.

L’accettazione della proposta da parte delle società di persone e soggetti equiparati (tipo studi associati) vincola anche i soci e gli associati.

EFFETTI CONCORDATO – L’obbligo di dichiarare gli importi oggetto del Concordato

esonero dall’apposizione del visto di conformità per le compensazioni di crediti per un importo non superiore a €70.000 annui per l’IVA e per un importo non superiore a €50.000 annui per imposte dirette e IRAP

l’esonero dall’opposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a €70.000 annui

esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, ossia gli accertamenti analiti, analitici-induttivi o induttivi

l’anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento

esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo

RAVVEDIMENTO SPECIALE DEL D.L. 113/2024** Al fine di incentivare l’adesione al Concordato l’art. 2-quater del D.L. n. 113/2024 ha previsto un ravvedimento per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

Vi deve essere il versamento di una imposta sostitutiva entro il 31/10/2024 e per le annualità sopra indicate non vi potrà essere accertamenti analitico-induttivi e accertamenti presuntivi.

** Il D.L. n. 113/2024 è stato di recente modificato dal D.L. 155 del 15/10/2024, in particolare dall’art. 7. Tale ultimo Decreto ha rimodificato i costi del Ravvedimento, con l’intento di allargare i contribuenti che posso avvantaggiarsi di tale Ravvedimento per rendere più appetibile il Concordato

 

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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