Poste Italiane e Poste Private

Notifica con raccomandata

In caso di compiuta giacenza va inviata ulteriore raccomandata informativa

Per la Suprema Corte, anche in riferimento alla notifica di cartelle tramite il servizio di Poste Italiane, in caso di mancata consegna, deve essere spedita la raccomandata informativa. In mancanza di tale spedizione non vi sarà la notifica.

Tale principio era stato statuito dalle Sezioni Unite in caso di notifica di cartelle o avvisi di accertamento con l’interposizione dell’Agente notificatore  (si vede al News del 30/07/2021). Ora, appunto, applicabile alle notifiche eseguite dal Riscossore attraverso la raccomandata (notifica, cosiddetta, diretta).

Con l’Ordinanza n. 28618 del 06 novembre 2024, nel caso in cui gli atti tributari vengano notificati a un contribuente, momentaneamente assente, direttamente a mezzo del servizio postale, con raccomandata ordinaria, l’ente impositore deve, in caso di compiuta giacenza, spedire al destinatario la raccomandata informativa.

Come già previsto per gli atti giudiziari e per le notifiche poste in essere dall’agente notificatore o dall’ufficiale giudiziario. 

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Per i Giudici di legittimità, in caso di notifica della cartella, tramite raccomandata, si devono applicare le regole attivabili da Poste Italiane per la spedizione della raccomandata.

Qualora viene spedita la raccomandata non va compilata una relata di notifica o non si richiede che vengano indicate specifiche annotazioni nell’avviso di ricevimento, ma, in caso di mancata consegna al destinatario (o ad altro soggetto che possa ritirare la raccomandata), oppure in caso di compiuta giacenza, è richiesto che sia inviata la, cosiddetta, raccomandata informativa. Quest’ultima serve sia per dare una concreta certezza di notifica, con raccomandata, al destinatario (quindi “ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica”), ma anche per poter concludere la procedura di notificazione. 

In caso di temporanea assenza del destinatario la notifica si considera compiuta trascorsi 10 giorni dall’invio di tale raccomandata informativa.

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Sul punto la Cassazione ha precisato:

“Nella specie ricorre pacificamente l’ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd “notifica diretta”) che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l’altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. (Cass. 14/11/2019, n. 29642). Orbene la necessità dell’invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell’avviso di deposito quante volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza”. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell’invio dell’avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall’ufficiale giudiziario con il concorso dell’agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest’ultimo- non può che ravvisarsi un’unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma, Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall’art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”.  (Cass. n. 28618/2024, si veda anche Cass. n. 24555/2024)

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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