Schema per orientarsi su decadenza notifica cartelle nel 2025
Scadenze per le notifiche delle cartelle con proroga covid

Con l’inizio del 2025, intercorrono nuove scadenze per le cartelle di pagamento. Con tale articolo si tenta di fare un po’ di ordine con le scadenze ordinarie e la legislazione di emergenza che ha caratterizzato il periodo COVID
Prenderemo in considerazione le cartelle derivanti da controllo automatizzato, ex art. 36 bis DPR n. 600/1973, e quelle del controllo formale ex art. 36 ter DPR n. 600/1973 con anni d’imposta (si veda anche la News del 28/10/2024):
anno d’imposta 2015 dichiarazione presentata nell’anno 2016;
anno d’imposta 2016 dichiarazione presentata nell’anno 2017;
anno d’imposta 2017 dichiarazione presentata nell’anno 2018;
anno d’imposta 2018 dichiarazione presentata nell’anno 2019;
anno d’imposta 2019 dichiarazione presentata nell’anno 2020;
anno d’imposta 2020 dichiarazione presentata nell’anno 2021;
anno d’imposta 2021 dichiarazione presentata nell’anno 2022.
TERMINE ORDINARIO DI DECADENZA PER LA NOTIFICA DELLE CARTELLE
Iniziamo nel indicare il termine ordinario di decadenza in cui devono essere notificate le cartelle
Secondo l’art. 25 DPR n. 602/1973
Per le cartelle automatiche, ex art. 36bis DPR n. 602/1973, il termine a pena di decadenza è il “entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”,
Per le cartelle automatiche, ex art. 36ter DPR n. 602/1973, il termine a pena di decadenza è il “entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”.
TERMINE PROROGATO CON LA LEGISLAZIONE DI EMERGENZA COVID
Si tratta di una situazione strana e confusa. Si devono considerare due norme principali l’art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020 e l’art. 68, co. 4bis, D.L. n. 18/2020 come modificato dal D.L. 41/2021 (vanno anche considerati gli 84 giorni dell’art. 67 D.L. 18/2020).
La stranezza riguarda sia la sovrapposizione di norme eccezionali emesse in tempi diversi, sia che la valutazione legislativa è orientata su l’invio della dichiarazione dei redditi e non sull’anno d’imposta.
Ad esempio, per l’anno 2017 la dichiarazione dei redditi deve essere presentata nell’anno 2018, in tal caso si applica la proroga eccezionale (art. 157 D.L. 34/2020) e la cartella, controllo formale, poteva essere notificata fino al 28/02/2024 (termine ordinario era il 31/12/2022).
Invece, nel caso in cui il contribuente trasmetteva tardivamente la dichiarazione dei redditi nel 2019 (anno d’imposta 2017), alla cartella, controllo formale, non si applica la proroga eccezionale (art. 157 D.L. 34/2020) ed essa doveva essere notificata entro il termine ordinario: 31/12/2023.
SCHEMA RIEPILOGATIVO
Con l’intento di fare un po’ di chiarezza e dare un punto di orientamento schematizziamo i termini per la notifica delle cartelle.
Cartelle derivanti da controllo automatizzato, ex art. 36 ter DPR n. 600/1973
Anno |
Dichiarazione |
Termine ordinario |
Con Proroga COVID |
| 2015 | 2016 | 31/12/2020 | Art. 67 D.L. 18/2020 (84 giorni), quindi fino al 25/03/2021 |
| 2016 | 2017 | 31/12/2021 | Art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020 (14 mesi), quindi fino al 28/02/2023 |
| 2017 | 2018 | 31/12/2022 | Art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020 (14 mesi), quindi fino al 28/02/2024 |
| 2018 | 2019 | 31/12/2023 | Art. 68, co. 4bis, D.L. n. 18/2020 e art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020, se i debiti sono stati affidati al Riscossore entro il 31/12/2021 (24 mesi), quindi fino al 31/12/2025* |
| 2019 | 2020 | 31/12/2024 | Art. 68, co. 4bis, D.L. n. 18/2020 e art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020, se i debiti sono stati affidati al Riscossore entro il 31/12/2021 (24 mesi), quindi fino al 31/12/2026* |
| 2020 | 2021 | 31/12/2025 | NESSUNA PROROGA* |
Cartelle derivanti da controllo formale ex art. 36 bis DPR n. 600/1973
Anno |
Dichiarazione |
Termine ordinario |
Con Proroga COVID |
| 2015 | 2016 | 31/12/2019 | NESSUNA PROROGA |
| 2016 | 2017 | 31/12/2020 | Art. 67 D.L. 18/2020 (84 giorni), quindi fino al 25/03/2021 |
| 2017 | 2018 | 31/12/2021 | Art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020 (14 mesi), quindi fino al 28/02/2023 |
| 2018 | 2019 | 31/12/2022 | Art. 68, co. 4bis, D.L. n. 18/2020 e art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020, se i debiti sono stati affidati al Riscossore entro il 31/12/2021 (24 mesi), quindi fino al 31/12/2024* |
| 2019 | 2020 | 31/12/2023 | Art. 68, co. 4bis, D.L. n. 18/2020 e art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020, se i debiti sono stati affidati al Riscossore entro il 31/12/2021 (24 mesi), quindi fino al 31/12/2025* |
| 2020 | 2021 | 31/12/2024 | NESSUNA PROROGA* |
| 2021 | 2022 | 31/12/2025 | NESSUNA PROROGA* |
* L’art. 68, co. 4bis, D.L. 18/2020 n/el richiamare gli affidamenti al Riscossore dopo il 31/12/2021 espressamente si limita alle dichiarazioni indicate nell’ art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020, quindi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 e 2018
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