Legge di Stabilità e Decreti Fiscali

Spiegazione della Legge di Bilancio 2025

Scarica la Legge di Bilancio

E’ stata pubblicata al Legge di bilancio per l’anno 2025 (clicca qui).

I principali punti della nuova legge per l’anno 2025 sono:

Aumento detrazioni per scuole private Innalzato a 1.000 euro il tetto delle detrazioni fiscali per le spese scolastiche nelle scuole paritarie.

SOSTEGNO AI REDDITI MEDIO BASSI (Taglio del cuneo fiscale) Viene previsto un nuovo meccanismo per la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti.

Tale abbattimento non sarà più relativo alla quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, ma sarà solo fiscale con il riconoscimento di un bonus o un’ ulteriore detrazione (art. 49 del DPR n. 917/1986).

Bonus (per redditi non superiori ad 20.000 euro)

Il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:

– 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

– 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;

– 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

L’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito.

Ulteriore detrazione (per redditi superiori ad 20.000 euro)

L’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro. L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:

– a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;

– al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Modalità di riconoscimento

Il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta (datore di lavoro) all’atto dell’erogazione delle retribuzioni.

Revisione delle aliquote IRPEF Viene confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF (già prevista per il periodo d’imposta 2024).

A decorrere dal periodo d’imposta 2025 (dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2026), l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF rimane quindi la seguente:

– fino a 28.000 euro 23%;

– oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro 35%;

– oltre 50.000 euro 43%.

Detrazione d’imposta per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Viene confermato, a regime, l’aumento da 1.880 a 1.955 euro della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, già prevista per il periodo d’imposta 2024.

Trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati

Viene stabilito, a regime, che le somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo della retribuzione”, per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, siano erogate a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante (ai sensi dell’art. 13 co. 1 lett. a) del DPR n. 917/1986), diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno, come già previsto per il periodo d’imposta 2024.

FAMIGLIA: bonus spese scolastiche e bonus nascite

 

Spese scolastiche

Viene elevato a 1.000 euro il limite massimo delle spese sostenute per la frequenza scolastica dei figli che possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19%. La detrazione compete in relazione alle spese di frequenza:

– delle scuole dell’infanzia (scuole materne o “vecchi” asili);

– delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie);

– delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori).

In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica su un importo annuo non superiore a:

– 1.000 euro, a decorrere dal 2025;

– 800 euro, a decorrere dall’anno 2019 e fino al 2024.

Bonus per le nuove nascite

È previsto un bonus nella misura di 1.000 euro una tantum per i figli nati o adottati dal 1° gennaio 2025. Il bonus è erogato, su domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione.

I genitori richiedenti devono essere:

– residenti in Italia;

– cittadini italiani o cittadini dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,

– oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Detrazioni IRPEF per carichi di famiglia A partire dal 1° gennaio 2025 vengono apportate alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia.

Abolizione delle detrazioni per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per i figli fiscalmente a carico spettino in relazione:

– ai figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, non disabili;

– a ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni, con disabilità accertata ai sensi della legge n. 104/1992.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni di età non disabili, mentre in precedenza non c’erano limiti di età “massima”.

Resta fermo che le detrazioni IRPEF non spettano per i figli con meno di 21 anni di età, in quanto sostituite dall’assegno unico e universale (DLgs. n. 230/2021).

Abolizione delle detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi

Viene stabilito che le detrazioni IRPEF per gli altri familiari fiscalmente a carico, cioè diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettino solo in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente.

In pratica, vengono abolite le detrazioni IRPEF in relazione agli altri familiari che non sono ascendenti cioè genitori o nonni (sono esclusi, ad esempio, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i fratelli e le sorelle anche uni-laterali, i generi e le nuore, il suocero e la suo-cera).

Diventa inoltre indispensabile che l’ascendente conviva con il contribuente; in precedenza, infatti, in alternativa alla convivenza era possibile attestare che il familiare percepiva assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.

Abolizione delle detrazioni per i cittadini extracomunitari con familiari all’estero

Le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano più:

– ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein);

– in relazione ai familiari residenti all’estero.

Comunicazione al sostituto d’imposta delle detrazioni per familiari non spettanti 

Ai fini dell’effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta (es. figli con più di 30 anni non disabili, altri familiari non conviventi, fami-liari residenti all’estero).

L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro.

Riduzione contributiva per nuovi iscritti alla Gestione Separata INPS I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS. La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti:

– imprenditori individuali o soci di società;

– collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati.

Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione.

La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.

L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.

Agevolazioni ed altri interventi per le imprese IRES premiale

Solo per il 2025 viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24% al 20% sul reddito d’impresa dichiarato, per le società che rispettano le seguenti condizioni:

– destinazione a riserva di una quota minima dell’80% degli utili dell’esercizio 2024;

– investimento di una quota di tali utili accantonati (di ammontare comunque non inferiore a 20.000 euro) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;

– effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, con incremento occupazionale.

Super-deduzione per nuove assunzioni

Viene prevista la proroga per il 2025, 2026 e 2027 della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Credito d’imposta per investimenti 4.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0., in particolare:

– viene abrogata per il 2025 l’agevolazione per i beni immateriali 4.0;

– viene introdotto un tetto di spesa per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con necessità di presentare apposite comunicazioni. Ai fini dell’utilizzo dell’agevolazione, assume quindi rilevanza l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Credito d’imposta transizione 5.0

Sono previste alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta per investimenti transizione 5.0., in particolare:

– l’incremento della misura del beneficio, estendendo fino a 10 milioni di euro l’aliquota del 35% prevista per il primo scaglione di investimenti (in luogo della precedente aliquota del 15% riconosciuta per la quota di investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro);

– un ulteriore incremento della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;

– la possibilità di cumulo con il credito d’imposta Mezzogiorno e con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.

Le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024.

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI

Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI è riconosciuto fino al 2027.

Servizi digitali e web tax

La Legge di Bilancio 2025 dispone anche in materia di servizi digitali (web tax) già disciplinata dall’art. 1, comma 35 e ss., Legge n. 145/2018 (per maggiori INFO CLICCA QUI).

Modifiche al regime forfettario Le norme in tema di regime forfetario prevedono come regola generale che per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile detto regime se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime.

Solamente per l’anno 2025, questa soglia viene incrementata a 35.000 euro e, pertanto, per fruire del regime agevolativo nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024: ove il nuovo limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2025.

Novità IVA Aliquota IVA gestione dei rifiuti

Prevista l’aliquota IVA del 10%, prevista per la gestione e lo stoccaggio dei rifiuti, è esclusa per il conferimento in discarica dei rifiuti, nonché per l’incenerimento senza recupero efficiente di energia.

Per le prestazioni relative allo smaltimento in discarica e all’incenerimento dei rifiuti senza efficiente recupero di energia torna, dunque, applicabile l’aliquota IVA ordinaria (pari al 22%).

Reverse charge per gli appalti nel settore della logistica

Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, si prevede:

– l’applicazione del meccanismo del reverse charge (a seguito del rilascio di un’apposita misura di deroga alla direttiva IVA);

– in via transitoria, in attesa del rilascio di tale misura di deroga europea, un regime opzionale per effetto del quale il versamento dell’IVA è a carico del committente.

Per le anzidette prestazioni di servizi, in attesa del rilascio della misura di deroga che autorizza l’applicazione del meccanismo del reverse charge, è introdotto un regime transitorio tale per cui:

– il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento dell’IVA da parte del committente, in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell’imposta;

– il committente comunica l’esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello (che sarà approvato con un provvedimento di prossima emanazione);

– il versamento dell’IVA, da parte del committente, avviene mediante il modello F24 e senza possibilità di compensazione “orizzontale” ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Il regime è escluso per le prestazioni di servizi:

– già assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, co. 6, lett. da a) ad a-quater) del DPR n. 633/1972;

– rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere

l’imposta con il meccanismo dello split payment;

– effettuate dalle agenzie per il lavoro.

L’efficacia del regime è condizionata all’emanazione di un provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l’IVA risulti non dovuta, al committente spetta il diritto alla restituzione dell’imposta, purché egli dimostri l’effettivo versamento della stessa.

Detrazione IRPEF per oneri  Viene previsto un riordino delle detrazioni per oneri mediante la previsione di un nuovo metodo di calcolo delle detrazioni fiscali parametrato al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Le novità si applicano: alle sole persone fisiche, con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Il reddito complessivo che rileva è quello che si ottiene dopo aver dedotto il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

Ambito oggettivo

Le novità riguardano “gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente”, sostenuti dal 1° gennaio 2025, salvo alcune eccezioni di seguito specificate.

Non rientrano tra gli oneri detraibili per i quali è applicabile il nuovo limite:

– le spese sanitarie agevolate;

– le somme investite nelle start up innovative;

– le somme investite nelle PMI innovative;

– gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024;

– gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31 dicembre 2024 per l’acquisto dell’abitazione principale;

– gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31 dicembre 2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

– tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 che consentono di beneficiare di una qualche agevolazione che viene ripartita in più rate annuali;

– i premi di assicurazione stipulati fino al 31 dicembre 2024.

Bonus edilizi ed altre agevolazioni su immobili Interventi di recupero edilizio

In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”), è stata rimodulata l’aliquota dell’agevolazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025.

Per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità immobiliare ad abitazione principale, la detrazione IRPEF compete con l’aliquota:

– del 50% per le spese sostenute nel 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro;

– del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, nel limite di spesa agevolata non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, l’aliquota è fissata al:

– 36% per le spese sostenute nel 2025;

– 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

Interventi ecobonus e sismabonus

Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico (c.d. “sismabonus”), vengono sostanzialmente allineate a quelle previste per gli interventi di recupero edilizio, di cui sopra.

Superbonus

Sono state introdotte novità per il superbonus, di cui all’art. 119 del decreto legge n. 34/2020.

Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota del 65% può competere soltanto se al 15 ottobre 2024:

– risulti presentata la CILA-S per gli interventi di-versi da quelli effettuati dai condomìni;

– risulti presentata non soltanto la CILA-S ma sia anche stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori per gli interventi effettuati dai condomìni;

– sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Inoltre, viene consentito di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023.

L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023. Tale dichiarazione (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024.

Bonus mobili

Viene prorogato anche per l’anno 2025 il c.d. “bonus mobili” mantenendone inalterata la disciplina. In pratica, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione spetta una detrazione IRPEF del 50% per le spese sostenute al 31 dicembre 2025.

Bonus elettrodomestici

Viene riconosciuto, per l’anno 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici, previsto a favore degli utenti finali se al contempo:

– l’elettrodomestico acquistato è ad elevata efficienza energetica;

– vi è il contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.

Agevolazione prima casa

Viene elevato a due anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa, senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare.

Si ricorda che, l’agevolazione prima casa consente di usufruire, in caso di acquisto dell’abitazione (purché classificata in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9), del seguente trattamento di favore:

– imposta di registro del 2% (con il minimo di 1.000 euro) e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro l’una;

– IVA del 4% e imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

Pagamento contributo unificato e iscrizione a ruolo della causaCon l’ art.

1, co. 812, let a), n 2, la legge di Stabilità per il 2025, ha condizionato l’iscrizione a ruolo della causa al pagamento del contributo unificato, Per maggiori info CLICCA QUI

 

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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