Corte Costituzionale: Giudici Tributari indipendenti anche se posti sotto la dipendenza del MEF
Giudici Tributari e incostituzionalità

Con l’Ordinanza n. 403 del 31 ottobre 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di VENEZIA (CDG di Venezia)rinviava alla Corte Costituzionale le modifiche apposte dalla Legge n. 130/2022 (per maggiori info vedi la News) al D.Lgs. n. 545/1992 (in particolare agli artt.13, 24, 24bis, 32, 36 e 41).
In buona sostanza, per la CGT di Venezia non solo i Giudici tributari sono rimasti sotto “le dipendenze” del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ma addirittura tale dipendenza si è rafforzata con il nuovo processo tributario, a discapito della terziarietà e imparzialità del Giudice e del buon esito della giustizia tributaria.
Per tale ragione è stata sollevata la questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale.
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RISPOSTA DELLA CONSULTA: INAMMISSIBILE LA QUESTIONE DI INCOSTITUZIONALITA’
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 204 del 17 dicembre 2024, ha dichiarato inammissibile la questione di incostituzionalità sollevata dai Giudici di Merito, in riferimento alle modifiche della Legge n. 130/2022.
Per la Consulta non vi sono elementi oggettivi (o meglio non li ha indicato il Giudice a quo) da far ritenere che i Giudici Tributari non siano indipendenti, ma anzi risultino dipendenti dal Ministero dell’Economia e Finanza (MEF):
“Ai fini della rilevanza occorre ulteriormente verificare se le norme asseritamente interferenti sullo status
di magistrato ne compromettano l’indipendenza e la terzietà riflettendo lesioni non solo potenziali delle
garanzie costituzionali ma violazioni attuali in relazione alla concreta questione posta all’esame dei
rimettenti e alla specifica e conseguente decisione che sono chiamati a adottare nei giudizi a quibus. Questi presupposti sono del tutto assenti nelle odierne questioni, alla luce della stessa motivazione sulla
rilevanza fornita dai giudici rimettenti in relazione all’attuale sistema normativo sull’organizzazione della
giustizia tributaria e sui concreti e specifici elementi caratterizzanti i giudizi a quibus che permettano di
dubitare realmente dell’indipendenza del giudice. Nelle fattispecie in esame, infatti, l’asserito perturbamento del giudice, derivante dalla sensazione di dover giudicare in merito a una controversia tributaria non “in un campo neutro” ma, per così dire, “in casa” del MEF, con i possibili condizionamenti connessi ai profili organizzativi, è privo di riscontri oggettivi circa la concreta lesione ad opera delle disposizioni censurate delle garanzie di autonomia“
Scarica qui la Sentenza n. 204/2024 della Corte Costituzionale:
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I dubbi costituzionali che erano stati sollevati dalla CDG di Venezia
Il Giudice Tributario di Venezia redigeva una corposa ordinanza passando a rassegna diversi dubbi di costituzionalità:
- L’effetto di accentuazione del rapporto di dipendenza dei giudici tributari dal Ministero Economia e Finanze, titolare sostanziale dell’interesse oggetto delle controversie tributarie.
- Effetto di squilibrio del rapporto proporzionale tra elettorato attivo ed elettorato passivo, con riserva di posti a favore di alcune categorie soltanto di componenti dell’organico della Giurisdizione Tributaria.
- Violazione del principio di ragionevolezza da parte del combinato disposto di norme che dispongono l’irrogazione di una misura espulsiva senza un procedimento disciplinare che consenta di valutare la gravità del fatto e la proporzionalità della sanzione.
- Previsione di una sanzione disciplinare mascherata da requisito di accesso al concorso interno per il tramutamento alle funzioni superiori.
- Violazione dei principi di indipendenza ed inamovibilità del giudice tramite la mascherata moltiplicazione di incarichi di servizio onorario
- Violazione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art.3 Cost.)
- Illegittimità costituzionale perché non è previsto che ai giudici tributari con rapporto di servizio onorario siano attribuibili soltanto funzioni monocratiche.
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