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Prescrizione: più 85 giorni COVID

In caso di decadenza si applica però art. 157 DL 34/2020

La Cassazione, con l’Ord. n. 960 del 15 gennaio 2025, ha stabilito, per la prima volta (non è però la quinta sezione, la sezione tributaria), che per i termini di prescrizione si devono sommare gli 85 giorni previsti dall’art. 67 del D.L. n. 18/2020 (per la decadenza delle cartelle si veda: CLICCA QUI) 

Nel caso in cui, tale periodo di prescrizione, coincide con i giorni di emergenza COVID si deve sommare il periodo di sospensione ex lege dal 8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni).

Subito si precisa che nella fattispecie, oggetto della pronuncia analizzata, era relativa all’insinuazione al passivo di un fallimento pretese non erariali.

Il Tribunale di Roma non aveva ammesso la richiesta allo stato passivo, presentata dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, verso un fallimento di una società di capitali, perché il credito era ormai prescritto. Era trascorso il termine quinquennale (in quel caso) di prescrizione.

Sul punto non ci sembra del tutto  scorretto il ragionamento posto in essere dalla Cassazione. Il termine di sospensione di 85 giorni, previsto dall’art. 67 co. 1 e 4 D.L. n. 18/2020 era una sospensione ex lege sia per il Fisco che per il contribuente. 

Anche se (questo è rilevante considerando che la normativa emergenziale COVID è eccezionale e quindi non interpretabile estensivamente) la sospensione degli 85 giorni è espressamente riferita a “all’attività degli uffici degli enti impositori”. Quindi a Agenzia delle Entrate e non ad Agenzia delle Entrate Riscossione

Si riportano i due commi dell’art. 67 D.L. 18/2020, in questione:

COMMA PRIMO: “ Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.(…)”

COMMA QUARTO: “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,  l’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”

Sul punto tale decisione della Cassazione  ha precisato: “1.1.3 Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.” (Cass. n. 960/2025) Si veda anche la Cassazione n. 1630 del 23 gennaio 2025 CLICCA QUI)

Il termine decadenziale della notifica delle cartelle e la non rilevanza di tale sentenza

Si precisa, altresì, che tale pronuncia non è relativa all’annullamento delle cartelle decadute dal termine decadenziale ex art. 157 del  D.L. n. 34/2020.

Per diversi nostri assistiti abbiamo coltivato tale principio con ottimi risultati . 

In caso di termine decadenziale della notifica delle cartelle ex art. 36bis DPR n. 600/1973 unica norma applicabile è, appunto, l’art. 157 del D.L. 34/2020 che espressamente delimita la proroga COVID alle sole cartelle relative a dichiarazioni dei redditi depositata nel 2018 (per vedere le sentenze CLICCA QUI)

Si riporta l’ultima sentenza che ha annullato una intera cartella per decadenza ex art. 25 DPR n. 602/1973, pretese relativo all’anno d’imposta 2019:

“Infatti, l’art 25 dpr n 602/1973 prevede che potere di controllo ex art 36 bis DPR n 602/73 debba essere esercitato entro il terzo anno successivo a quello della dichiarazione. Nella specie, poiché la cartella è relativa all’anno di imposta 2019, la stessa doveva essere notificata entro il 31.12.2023, mentre è stata notificata oltre il termine di decadenza in data 17.4.2024. Non è applicabile la normativa sulla proroga dei termini di decadenza previsti dalla normativa anti covid. In particolare, l’art 157 co 3 DL n 34/2020 proroga di 14 mesi soltanto le cartelle di pagamento ex art 36 bis dpr n 602/1973 dell’anno 2018, mentre nella specie la cartella impugnata è relativa all’anno 2019. L’art 68 co 4 bis DL n 18/2022 riguarda soltanto i carichi affidati all’agente della riscossione sino al 31.12.2021, mentre nella specie il carico è stato affidato in riscossione il 25.3.2024 (cfr anche CGT primo grado Milano n 4254/2024). Né è comunque rilevante l’art 67 DL n. 18/2020 relativo al termine di 85 gg di proroga (dall’8 marzo al 31 maggio 2020) che porterebbe a spostare il termine di decadenza dal 31.12.2023 al 24.3.2024, poichè la cartella è stata notificata il 17.4.2024.” (Corte di Giustizia Tributaria di Como n. 14 del 14/01/2025)

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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