Sanzioni, ravvedimento e società. Ecco il software per il calcolo
Sanzioni omesso versamento ridotte

Continuiamo con la spiegazione del nuovo assetto delle sanzioni tributarie. Con al News del 5/10/2024 abbiamo illustrato la questione della “Violazione del favor rei e contrasto con l’art. 53 della Costituzione”.
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Si ricorda che una delle grandi novità è la possibilità di utilizzare l’istituto del CUMULO GIURIDICO, ex art. 12 D.Lgs. n. 472/1997, anche con il RAVVEDIMENTO OPEROSO. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione di tutti gli utenti uno specifico software per il calcolo preciso di tale CUMULO GIURIDICO: CLICCA QUI.
Si ricorda che tale RAVVEDIMENTO OPEROSO è applicabile in fase di indagine fiscale ed anche dopo l’invio dello schema ad atto. Unico limite temporale è la notifica dell’avviso di accertamento
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Qui riportiamo uno schema sulle nuove sanzioni per omesso versamento ed analizziamo la questione delle Sanzioni in capo alla società (CLICCA QUI per avere info sul testo unico delle nuova Sanzioni Tributarie)
Schema sulle nuove sanzioni per omesso versamento
L’art. 2 del D.Lgs. n. 87/2024 reca modifiche all’art. 13, co. 1, D.Lgs. n. 471/1997. Dal 1 settembre 2024, tale art. 13 al primo comma prevede la sanzione comminata per omesso o parziale versamento dei tributi dichiarati.
In buona sostanza, per omessi o parziali versamenti si passa da una sanzione pari al 30% alla sanzione del 25%: “1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al venticinque per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile”.
Vi saranno, per il 2024, due diverse sanzioni. Ad esempio: per omesso versamento dell’acconto IMU 2024 vi sarà la sanzione del 30%, ma per omesso versamento del saldo la sanzione sarà del 25%
Invece, per i tardivi versamenti, l’art. 13, co. 1 ultimo periodo, D.Lgs. n. 471/1997 è stato modificato il ravvedimento operoso.
Quindi, sempre dal 01 settembre 2024, ora lo schema del ravvedimento operoso è:
RITARDO NEL VERSAMENTO |
NORMATIVA |
di almeno 91 giorni |
La sanzione è pari al 25% |
non superiore a 90 giorni |
La sanzione è ridotta alla metà, quindi del 12,5% |
non superiore a 15 giorni |
La precedente sanzione è ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Quindi 0.833% per ogni giorno di ritardo |
Sanzioni in capo alla società
L’art. 3 del D.Lgs. n. 87/2024 reca importanti modifiche al D. Lgs. n. 472/1997, in particolare dell’art. 2.
La prima modifica è relativa all’introduzione del nuovo art. 2bis: “La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esclusivamente a carico della società o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Se è accertato che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.“
Pertanto, con l’introduzione di tale nuovo comma 2bis si prevede che la sanzione relativa al rapporto proprio della società o enti sia esclusivamente a carico della società o ente (salvo la fase di riscossione e nel caso in cui la società o enti siamo state fittiziamente costituite).
Si ricordo inoltre che l’art. 7, ci. 1, D.L. 269/2003 prevede: “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”
*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay



