Cartelle di pagamento

Cartella decaduta anche con la proroga degli 85 giorni

Non si può applicare genericamente le norme COVID a tutte le cartelle

I Giudici di merito confermano la non applicazione delle proroghe del periodo COVID per tutte e cartelle notificate.

La Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia n. 694 del 12 marzo 2025 ha confermato, per una società da noi assistita, che la normativa, del periodo emergenziale COVID, non va applicata genericamente a tutti gli atti notificati dal Fisco. Tali leggi eccezionali vanno ben valutate e puntualmente eseguite

In particolare, alle cartelle notificate dopo l’anno 2020, non vanno applicate indiscriminatamente tali norme eccezionali e straordinarie, specialmente se sono relative ad anno d’imposta del 2016

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Tale sentenza della Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, considerando anche l’ultima sentenza della Cassazione, sezione 1 (CLICCA QUI), che applicava genericamente la proroga dei 85 giorni (dell’art. 67 D. L. n. 18/2020), ha annullato una cartella di pagamento, per €36.826,10, per intervenuta decadenza.

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LA VICENDA PROCESSUALE

In data 04 ottobre 2021, ad una società contribuente veniva comunicata, mediante PEC, cartella di pagamento, per la somma complessiva di €. 36.826,10 

Veniva notificato tempestivo ricorso con, in particolare, il motivo sulla nullità della notifica della cartella, perché notificata oltre i termini decadenziali ex art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, anche considerando le norme del periodo emergenziale COVID.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo genericamente in riferimento alla decadenza della cartella e chiedeva la chiamata in causa dell’Ente creditore.

Successivamente, quindi, interveniva anche l’Agenzia delle Entrate eccependo, sulla decadenza della notifica della cartella ex art 25 DPR n. 602/1973, l’applicazione della proroga dell’art. 68 D.L. n. 18/2020.

La Società ricorrente depositava repliche con le quali illustrava che, nella causa in essere, è applicabile solamente l’art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020.

In data 27 marzo 2023, la Corte di Giustizia Tributaria di Milano, depositava sentenza con la quale rigettava le ragioni della contribuente statuendo: “Anche la seconda eccezione risulta infondata, poiché il termine decadenza riguardante la notifica emergenziale Covid-19, che ha comportato il protrarsi dei termini normativamente stabiliti, i quali risultano più volte prorogati. In particolare, per gli atti di accertamento esecutivo, le cartelle e le ingiunzioni di pagamento, il termine è stato, infatti, prorogato di due anni per tutte le questioni in scadenza del 2020. Ciò, in base a quanto disposto dall’articolo 12 del decreto legislativo 159/2015, richiamato dall’articolo 68 del decreto n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”.(…). Va pertanto confermato l’operato dell’ufficio e rigettato il ricorso. Le spese seguono la soccombenza” (CGT di Milano sentenza n. 1074/2023).

La Società contribuente non accettava la sentenza è formulava appello

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Con l’atto d’appello la Società contribuente insisteva nei motivi formulati nel ricorso introduttivo, in particolare nella decadenza della notifica della cartella, ex art. 25 DPR n. 602/1973, anche considerando le normative eccezionali del periodo di pandemia.

Si costituivano in fase d’appello sia il Riscossore che l’Agenzia delle Entrate.

La Società appellante depositava memoria con la quale eccepiva che:

  1. le normative introdotte nel periodo d’emergenza COVID sono TUTTE norme SPECIALI ed ECCEZIONALI. Esse, quindi, non possono essere interpretabili estensivamente e neppure analogicamente. Si deve applicare il senso fatto palese dal significato proprio delle parole usate.
  2. Tra il proliferare di tali norme il legislatore ha positivizzato solo un articolo espressamente previsto per la proroga del termine decadenziale ed art. 25 DPR n. 602/1973, per le cartelle formate ed emesse ex art 36bis DPR n. 600/1973. Esso è l’art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020: “I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’ articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente: a)  alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”
  3. Di conseguenza, per espressa volontà del legislatore, solamente le cartelle, generate dal controllo automatizzato ex art. 36bis DPR n. 600/1973, per le quali sono state depositate le dichiarazioni dei redditi nell’anno 2018, vi è proroga del termine di decadenza ex art. 25 DPR n. 602/1973. Nella vexata quaestio la cartella impugnata era relativa all’anno d’imposta 2016 e la dichiarazione modello 770 è stata presentata nel 2017. Quindi non vi può essere alcuna proroga del termine decadenziale per la notifica della cartella.
  4. In riferimento all’art. 68 del D.L. n. 18/2020 si è precisato che tale norma non è applicabile (contrariamente a quanto affermato dal Riscossore e da ADE). E’ sufficiente leggere i commi 1 e 4bis di tale articolo: “1.    Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (…).” “4-bis.     Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , sono prorogati: a)  di dodici mesi, il termine di cui all’ articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; (…).
  5. Quindi si applicherebbe la normativa dell’art 68, co. 1, D.L. n. 18/2020, nel caso in cui: le entrate tributarie sono state affidate all’agente della riscossione durante il periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Nel nostro caso, le pretese, oggetto della cartella qui impugnata, sono state affidate al riscossore il 17/01/2020 (“reso esecutivo in data 17-01-2020”, come indicato nella cartella impugnata), quindi prima dell’8 marzo 2020
  6. In riferimento all’art. 67 del D.L. n. 18/2020 si è precisato che non è applicabile perché espressamente riferita solamente agli “enti impositori”. Precisamente: “4.    Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.

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LA DECISIONE

La Corte di secondo grado, in riforma della sentenza del Giudice di prime cure, ha accolto il ricorso introduttivo, annullato completamente la cartella per decadenza e condannato al pagamento delle spese legali entrambi le controparti: “Come evidenziato dalla società appellante nella memoria integrativa l’art 68, co. 1, D.L. n. 18/2020, trova applicazione laddove le entrate tributarie sono state affidate all’agente della riscossione durante il periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 mentre le pretese oggetto della cartella qui impugnata sono state affidate al riscossore il 17/01/2020 come riscontrato dal dato testuale ivi riportato (doc. n. 1 del fascicolo di primo grado). L’appello va pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, la cartella va annullata essendosi intervenuta la decadenza. Le spese di entrambi i gradi – liquidate come in dispositivo – vanno poste a carico sia dell’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano che dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione in via solidale.” (CGT Lombardia n. 694/2025)

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SULL’APPLICAZIONE DEGLI 85 GIORNI PREVISTI DALLE ULTIME SENTENZE DELLA CASSAZIONE

Come sopra indicato, tale sentenza della Corte Tributaria della Lombardia non contrasta neppure con le ultime due sentenze della Suprema Corte di Cassazione (CLICCA QUI), che applicano genericamente gli 85 giorni di sospensione previsti dall’art. 67 D.L. n. 18/2020, indiscriminatamente, per tutti gli atti del fisco

In buona sostanza, anche considerando tali 85 giorni, la carrettella sarebbe, in ogni caso, decaduta

 

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

 

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