Appello

Corte Costituzionale: parzialmente illegittimo il limite di produrre documenti in appello

La consulta ha dichiarato, parzialmente, incostituzionale l'art. 58, co. 3, D. Lgs. n. 546/1992

L’art. 1, co. 1, let. bb, D.L. n. 220/2023 aveva modificato l’art. 58, co. 3, D.Lgs. n. 546/1992 prevedendo: “l’articolo 58 è sostituito dal seguente: “Art. 58 Nuove prove in appello 1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. (…)” (CLICCA QUI)

Tale modifica legislativa è stata impugnata avanti alla Consulta, sia per tale limite di produzione in secondo grado del processo tributario, sia per la data in cui tali modifiche entrano in vigore: appello notificato dopo dopo il 4/01/2024 (art. 4, co. 2, D.L. n. 220/2023).

Scarica qui la sentenza della Corte Costituzionale:

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 36 del 27-03-2025 ha dichiarato in parte infondato tale articolo:

“1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413), come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 30
dicembre 2023, n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), limitatamente alle parole «delle
deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della
sottoscrizione degli atti,»;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023,
n. 220 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), nella parte in cui prescrive che le disposizioni di
cui all’art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in
secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui
primo grado sia instaurato successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo;”

In buona sostanza, la Corte Costituzionale ha:

  1. dichiarato applicabile la riforma del processo tributario relativa all’art. 58 D.Lgs. n. 546/1992 solo per i processi d’appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 4 gennaio 2024
  2. per tali processi (con il primo grado iniziato dopo il 4 gennaio 2024) viene confermato il divieto in appello di introdurre documenti che si potevano introdurre in primo grado e non sono stati depositati (salvo impossibilità di precedente deposito per causa non imputabili alla parte, oppure il Giudice consideri tali documenti, prodotti in secondo grado, indispensabili per i decidere). Su tale punto la Consulta ha chiarito che la volontà del legislatore era quella di evitare che il giudizio di primo grado venga inutilmente instaurato, “tanto i documenti si possono riprodurre anche in secondo grado” (atteggiamento, solitamente, valutato dalla parte pubblica)

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