Notifica PEC

Notifica cartella con PEC. Vale la certificazione AGID

E' sempre rilevante il pericolo di subire virus informatici

La Corte di Giustizia Tributaria II del Lazio, con la sentenza n. 1828 del 20/03/2025, ha annullato 2 cartelle di pagamento per illegittima notifica PEC. Le cartelle sono state notificate da un indirizzo del Riscossore non presente nei Pubblici Registri (per maggiori info sulle sentenze che hanno annullato le cartelle notificate con PEC illegittime, CLICCA QUI).

Si consideri che il Giudice Tributario ha deciso su cartelle impugnate tramite l’estratto di ruolo (per maggiori info, CLICCA QUI)

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Tale sentenza, però, è rilevante perché dà spazio ed importanza alla certificazione dell’Agenzia dell’Italia Digitale (AGID). Tale Autorità pubblica (unico organo che regola l’Agenda digitale italiana) ha certificato che fino al 01 settembre 2022, le notifiche di cartelle PEC eseguite dal Riscossore con un indirizzo diverso da protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, non sono opponibili a terzi (per maggiori info su tale certificazione e per scaricarla, CLICCA QUI). Quindi non hanno effetto verso il contribuente destinatario della notifica. Le notifiche sono, quantomeno, nulle.

Il passaggio della Sentenza della Corte di Giustizia:

“Esaminati gli atti ed i documenti prodotti tuttavia questa Corte osserva che della vicenda, prima ancora che la giustizia, si è occupata proprio l’Autorità a ciò preposta, è a dire, l’AGID. Tale oggettiva considerazione è stata ulteriormente confermata dalla circostanza che il Riscossore, solo dal 2 settembre 2022, ha inserito proprio le PEC non pubbliche, qui sempre contestate perché non era state inserite nel registro pubblico IPA. Segnatamente, le PEC tipo: notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it; notifica.acc.lombardia@pec. agenziariscossione.gov.it “ (CGT Lazio n. 1828/2025).

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La sentenza di merito, poi, continua evidenziando che l’art. 16ter del D.L. 179/2012, gli artt. 6bis, 6 quater, 57bis e 62 D.Lgs. n. 82/2005 (il cosiddetto CAD), l’art. 16 D.L. 185/2008, al fine di assicurare una certezza della notifica PEC, impongono che sia la PEC del destinatario, che quella del mittente siano estratte dai pubblici registri (INI-PEC, IPA, REGINDE, per maggiori info CLICCA QUI).

Il passaggio della Sentenza della Corte di Giustizia:

“L’art. 16 ter, del D.L. n. 179/2012 (…)  si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (…) e la notifica Pec si intende validamente effettuata soltanto se effettuata a un indirizzo Pec certificato ed inviato da un indirizzo Pec anch’esso certificato. Anche l’art. 57-bis, del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, ‘CAD’), (…) è istituito l’indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, (…). In altri termini, il Legislatore ha sancito la necessità che l’attività di notifica avvenga mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto da notificare e ciò non può valere soltanto rispetto alla parte contribuente. Ritiene la Commissione che non possa, pertanto, reputarsi valida la notifica effettuata dall’Ufficio avvalendosi di indirizzi non ufficiali, poiché ciò non consente assoluta certezza della provenienza dell’atto impugnato, atta a comprovare l’affidabilità giuridica del contenuto dello stesso, profili che devono invece essere entrambi garantiti, a salvaguardia della pienezza del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue l’inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto tributario proveniente da indirizzo formalmente non opponibile al contribuente. Pertanto, (…), posto che non risulta dai registri ufficiali Reginde o Indice PA e che, dunque, non può essere riferito all’agente della riscossione” (CGT Lazio n. 1828/2025).

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Infine, tale Corte di Giustizia evidenzia anche il pericolo insito nel usare un indirizzo non inserito nei pubblici registri. Il grave pericolo, oggi più che mai attuale, è quello di subire attacchi informatici virus o “malware” (per avere maggiori info anche sull’ulteriore sentenza sul punto, CLICCA QUI). 

Il passaggio della Sentenza della Corte di Giustizia:

“Pertanto, le notifiche effettuate via Pec da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri sono inesistenti ed è escluso ogni effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., perché: “utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto, senza correre il rischio di essere attaccato da c.d. ‘Malware’ ” (così C.T.P. Roma n. 6298/2022). In tal senso la Corte del Lazio si è già espressa (sent. n. 2633/07/2022 e la già in essa citata CTR Lazio, sent. n. 915/2022)”(CGT Lazio n. 1828/2025).

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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