Notifica PEC

Nuova Area Web per l’errata notifica Pec

Notifica PEC non a buon fine, va depositata nell'area web

Ogni volta che si esegue una notifica PEC, vi è sempre la necessità di avere la conferma che tale invio sia andato a buon fine. Prova certa di tale invio è data dalla ricezione della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RAC).

Ma può accadere che tale RAC non arrivi. Sostanzialmente per due motivi: 1. la PEC del destinatario è inattiva; 2. la PEC del destinatario è piena.

Da qui nascono grossi problemi. La notifica è perfezionata? La colpa della mancata notifica è a carico del destinatario? il mittente deve attivarsi con ulteriormente per perfezionare tale notifica?

Molte sono state le sentenze della Cassazione:

– allegati illeggibili, (CLICCA QUI);

– casella destinatario piena e notifica al domicilio fisico (CLICCA QUI);

– diversi orientamenti su casella PEC del destinatario piena (CLICCA QUI);

– da ultimo la Cass. SS. UU. n. 28452/2024 ha cercato di dirimere i contrasti giurisprudenziali affermando il seguente principio: ”Il principio di diritto che va, quindi, affermato è il seguente: <<nel regime antecedente alla novella recata dal d.lgs. n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994 non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PЕС».”

Precisiamo subito che qui tratteremo delle notifiche di atti processuali eseguite da Avvocati.

AREA WEB

Ebbene, nel tentativo di portare un po’ di certezza in tale situazione, il legislatore ha apportato alcune modifiche alla legge che disciplina la notifica telematica degli atti processuali: Legge n. 53 del 1994. Tale novella è chiamata “correttivo Cartabia”.

L’ art. 6, co. 4, a), D. Lgs. n. 164/2024 ha introdotto all’art. 3-ter della Legge n. 53/1994 il comma 2

2. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’avvocato la esegue mediante inserimento dell’atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia [è l’area web], unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l’inserimento, all’interno di un’area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l’inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all’area riservata.

3. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall’avvocato a mezzo del servizio postale o dall’ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l’avvocato dichiara all’ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.»;

Inoltre, tale procedura di inserimento dell’AREA WEB è efficace a tutti gli atti processuali notificati dopo il 23/02/2023. 

L’art. 7, co. 1, D. Lgs. n. 164/2024:”1.  Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

PROCEDURA

Il Portale dei Servizi Telematici (PST) ha implementato una nuova AREA WEB per dare attuazione all’art. 3-ter, comma 2, della Legge 53/1994, che disciplina le modalità di perfezionamento delle notifiche telematiche in caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario

Per tale norma prevede quando un avvocato tenta una notifica a mezzo PEC e questa non va a buon fine per causa imputabile al destinatario, il procedimento notificatorio deve essere perfezionato attraverso il deposito nell’AREA WEB del PST. In questo caso, la notifica si considera perfezionata per il mittente al momento del deposito nellAREA WEB e per il destinatario con il decorso di dieci giorni dal momento del deposito

ACCESSO ALL’AREA WEB

L’accesso all’AREA WEB avviene attraverso i servizi riservati del Portale PST, utilizzando le credenziali di autenticazione come: SPID, CIE o CNS. Una volta effettuato l’accesso, si avranno a disposizione tre aree principali:

  1. Notifiche non perfezionate: dove consultare le notifiche ricevute, ma non ancora perfezionate;
  2. Predisponi notifica: per inserire nuove notifiche non andate a buon fine;
  3. Notifiche predisposte e certificazioni: per gestire e monitorare le notifiche inserite.

CHI E’ DESTINATARIO DELL’AREA WEB

Possono essere destinatari delle notifiche attraverso l’AREA WEB tutti i soggetti che dispongono di un domicilio digitale iscritto in uno dei pubblici elenchi (CLICCA QUI)

 

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

 

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