Intimazione di pagamento, deve essere impugnata?
La Cassazione dovrà decidere se l'intimazione rientra nell'ex avviso di mora

Con diverse e numerose sentenze la Suprema Corte (si veda News del 20/9/2024 e News del 30/07/2021) ha precisato che le intimazioni di pagamento, non impugnate, non pregiudicato la contestazione futura impugnando atti successivi.
Tali sentenze hanno distinto in due tipologie gli atti relativi all’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992:
Sono atti OBBLIGATORIAMENTE impugnabili (se non si impugnano le pretese tributarie si consolidano) quelli indicati espressamente nell’elenco dell’art. 19. Ad esempio: cartella di pagamento, avviso di accertamento, comunicazione di ipoteca, atto irrogazione sanzione, eccetera.
Sono invece atti FACOLTATIVAMENTE impugnabili (se non si impugnano le pretese tributarie NON si consolidano e la contestazione può essere fatta valere successivamente) quelli NON indicati espressamente nell’elenco dell’art. 19. Ad esempio: le intimazioni di pagamento, preventiva iscrizione di fermo amministrativo, eccetera.
Tuttavia, con l’Ordinanza Interlocutoria n. 16371 del 17/06/2025, ha evidenziato due opposti orientamenti giurisdizionali:
Primo orientamento: le intimazioni rientrano nell’ex avviso di mora (dell’abrogato art. 46 DPR n. 602/1973) che è espressamente indicato nell’elenco dell’art. 19 D.Lgs. n. 546/1992: “In particolare, la più recente sentenza n. 6436/2025, premessa la cristallizzazione delle pretese portate in atti contenuti nell’elenco di cui all’art. 19 d.lgs n. 546/92, statuisce che “Con riferimento all’intimazione di pagamento in generale – quale atto il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all’esecuzione forzata – questa Corte ha ribadito che si tratta di atti assimilati all’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr. tra le più recenti Cass. n. 22108 del 2024 cit.)”, dunque rientrante nell’elenco suddetto.” (Ord. n. 16371/2025).
Secondo orientamento: le intimazioni non rientrano nell’ex avviso di mora (dell’abrogato art. 46 DPR n. 602/1973) quindi rimangono atti facoltativamente impugnabili: “Peraltro, in base a Cass. n. 16743/24 vale l’opposto principio per cui l’avviso in discorso non rientra fra gli atti elencati dall’art. 19 cit., e pertanto lo stesso sarebbe solo facoltativamente impugnabile. Decisione che si pone nel solco di altre precedenti e numerose pronunce (Cass. n. 2616 dell’11/02/2015; si vedano, altresì, Cass. n. 14675 dell’11/07/2016; Cass. n. 26129 del 2/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020; fattispecie, peraltro, la cui corrispondenza al caso dell’intimazione di pagamento va forse rivisitata).” (Ord. n. 16371/2025).
Veniva, quindi, chiesta la trattazione della causa in pubblica udienza.
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In riferimento al primo orientamento è però opportuno evidenziare due importanti passaggi:
L’avviso di mora, ex art. 46 DPR 602/1973, è stato abrogato dall’art. 16 D.Lgs. n. 46/1999. Risulta alquanto incomprensibile far rientrate l’intimazione in un atto non più esistente.
Ecco il testo del precedente avviso di mora dell’art. 46
“[1]L’esattore prima di iniziare l’espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso deve notificargli un avviso contenente l’indicazione del debito, distintamente per imposte, soprattasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l’invito a pagare entro cinque giorni. [2]Se vi è pericolo nel ritardo il pretore, o il giudice conciliatore nei comuni che non siano sede di pretura, può autorizzare l’esattore ad iniziare l’esecuzione anche prima del decorso del suddetto termine. Il provvedimento di autorizzazione deve essere notificato al debitore. [3]Qualora l’esattore non abbia iniziato l’esecuzione entro centottanta giorni dalla notificazione dell’avviso di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare un nuovo avviso. [4]La notificazione dell’avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell’esecuzione nei suoi confronti. [5]Le notificazioni previste nei precedenti commi sono regolate dall’ art. 26”.
Con l’art. 65 del D.Lgs. 175/2024 il legislatore ha riformato il processo tributario. Tra le altre novità vi è anche la riformulazione dell’art. 19 del D.Lgs. 546/1992. Modifica che entrerà in vigore dal 01/01/2026 (vedi la News del 4/01/2024).
Il Legislatore non ha inserito anche l’atto di intimazione di pagamento. Chiara volontà di considerare tale atto d’intimazione come FACOLTATIVAMENTE impugnabile
*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay



