Proroghe COVID non cumulabili
Proroghe atti COVID non sono cumulabili tra loro, anche per le cartelle

La Suprema Corte, con la sentenza n. 17668 del 30 giugno 2025, ha stabilito che le diverse proroghe, previste dalla legge emergenziale del periodo COVID, non sono cumulabili.
In buona sostanza, le varie proroghe per l’emissione/notifica degli atti del Fisco, del periodo COVID, non sono cumulabili per il calcolo del termine della prescrizione o della decadenza della notifica. In particolare le disposizioni dell’art. 157 D.L. n. 34/2020 sono disposizioni specifiche che prevalgono sulle altre.
E’ possibile riassumere tre principali proroghe:
- art. 67 D.L. 18/2020: proroga i termini di prescrizione e decadenza dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 (85 giorni, si veda anche la News del 14/03/2025 e la News del 5/06/2025).
- art. 68 D.L. 18/2020: proroga i termini di prescrizione e decadenza dall’ 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 e per la notifica delle cartelle, il comma 4bis, richiamando l’art. 157 D.L. 34/2020 concede altri 12/2024 mesi (si veda la News del 13/04/2022).
- art. 157 D.L. 34/2020: proroga (1) l’emissione degli avvisi di accertamento che dovevano essere notificati entro il 31/12/2020 vanno solo firmati entro il 31/12/2020, e poi notificati entro il 28/02/2022, si veda la News del 3/10/2022; (2) proroga la notifica specificatamente per le cartelle, le di dichiarazioni sono state presentate negli anni 2017 e 2018, di ulteriori 14 mesi (si veda la News del 13/04/2022; News del 12/03/2025; News del 01/11/2024; News del 28/10/2024)
Orbene, per tale sentenza n. 17668/2025, i termini dell’art. 67 D.L. 18/2020 (85 giorni) non sono cumulabili con quelli, relativi alla notifica degli avvisi di accertamento, previsti dall’art. 157 D.L. n. 34/2020. Tale ultima norma, essendo “più speciale” assorbe la proroga anche dell’art. 67 D.L. 18/2020.
Per di più, gli Ermellini sanciscono che l’art. 157 del D.L. 34/2020 si pone come norma speciale anche rispetto all’art. 12 D.Lgs. 159/2015, richiamato dall’art. 67, co. 4, D.L. 18/2020, per cui le proroghe previste da tale art. 12 non operano.
Precisamente: “Tale sospensione pertanto, agli effetti che ne occupano (atti da adottarsi e da notificarsi ai sensi dell’art. 157 in commento) risulta superata e, per così dire, assorbita dalla disciplina del DL n. 34/20 (come anche ritenuto dall’Agenzia nel citato atto di prassi). Né in alcuna guisa interferisce con la disciplina di cui all’art. 157 in commento quella sulla decadenza di cui all’art. 68 della citata L. n. 18/20, posto che la decadenza è derogata appunto nei modi e nei termini indicati dal più volte citato art. 157 del DL n. 34/20. Da quanto precede emerge poi la specialità della disposizione da ultimo richiamata rispetto al portato dell’art. 12, DLgs. n. 159/2015, invocato dalla difesa erariale. Va dunque affermato il seguente principio di diritto “Il termine per l’effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall’art. 157, comma 1, DL quella di cui all’art. 12, intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il ulteriormente prorogato di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all’art. 67 del DL n. 18/2020, termine che infatti risulta assorbito agli effetti di cui sopra” (Cass. n. 17668/2025)
Tale principio di non cumulabilità dei termini previsti dagli artt. 67 e 68 D.L. n. 18/2020 e dall’art. 157 D.L. n. 34/2020 è applicabile anche per la notifica delle cartelle. Inoltre, è applicabile alla notifica della cartelle anche il principio che le proroghe dell’art. 157 D.L. 34/2020 assorbono, per specialità, quelle previste dagli artt. 67 e 68 D.L. n. 18/2020.
Quindi, se il termine per notificare la cartella di pagamento risulta già prorogato dall’art. 157 comma 3 del DL 34/2020, la cartella notificata oltre il termine, già prorogato, non potrà essere “ri-prorogata” in applicazione dell’art. 67 (nonché anche dell’art. 12 del DLgs. 159/2015) o dell’art. 68 D.L. 18/2020
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