Dilazione, come riattivarla se decaduta
Dilazione decaduta? Ecco la soluzione. E' possibile riattivarle

L’inizio del 2025 ha portato in sé anche le nuove dilazioni (per maggiori info CLICCA QUI e CLICCA QUI). Esse sono un po’ più vantaggiose delle precedenti, ma, sembrerebbe, mantengono gli stessi problemi degli anni passati, precisamente, dal 16 luglio 2022
Per le dilazioni decadute, richieste dopo il 16 luglio 2022, non sarebbe più possibile riattivarle, anche corrispondendo in unica soluzione le rate scadute (vedi anche la News del 15/07/2022). In buona sostanza, se il contribuente fa decadere la dilazione (per il non pagamento di 8 rate anche non consecutive) richiesta dopo il 16 luglio 2022, come alternativa vi è solo quella di pagare tutte le somme in unica soluzione (vedi anche la News del 17/04/2024). Questa è una situazione esasperante per i contribuenti che hanno tali dilazioni decadute.
LA NORMA IN QUESTIONE
L’art. 15 bis, co. 1, lett. b) n. 2, D.L. n. 50/2022 (convertito dalla Legge n. 91/2022) ha novellato l’art. 19 DPR n. 602/1973 prevedendo la NON possibilità di dilazionare nuovamente le cartelle di rateazioni (chieste dopo il 16/07/2022) decadute.
Precisamente, al comma 3 di tale art. 19 è previsto (dal 16/07/2022):
“3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”
Si ripete, in base a tale norma, il contribuente avrebbe come possibile soluzione solo quella di pagare tutti i debiti in unica soluzione.
L’ ALTERNATIVA PER “RIDILAZIONARE”
E’ possibile individuare una soluzione legislativa a tale grave problema.
La soluzione la possiamo ricavare dalla normativa che ha introdotto la, cosiddetta, Rottamazione IV.
Ebbene, nel caso in cui le STESSE cartelle/avvisi oggetto della dilazione decaduta, sono state fatte oggetto della Rottamazione IV è possibile richiedere una nuova dilazione, pure da 120 rate, sulle STESSE cartelle/avvisi decaduti.
Questo anche se non è stata corrisposta neppure una rata della Rottamazione IV.
Spieghiamo.
L’art. 1, co. 243, let. a), Legge n. 197/2022 prevede che le dilazioni sospese (ex art. 1 co. 240, let. b), Legge n. 197/2022) sono “automaticamente revocate”. Questo dalla semplice presentazione della richiesta della Rottamazione IV. Senza aver pagato neppure una rata.
L’art. 1, co. 243, let. a), Legge n. 197/2022, prevede:
243. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 235:
a) alla data del 31 ottobre 2023 le dilazioni sospese ai sensi del comma 240, lettera b), sono automaticamente revocate;”
In poche parole, la semplice presentazione della Rottamazione IV, con oggetto le STESSE cartelle/avvisi già oggetto di dilazione richiesta dopo il 16/7/2022, azzera tale dilazione e permette di presentarne una nuova
LA PRASSI DEL RISCOSSORE
Tale interpretazione normativa è confermata anche dalla prassi del Riscossore.
Il FAQ di Agenzia delle Entrate Riscossione, del 24 settembre 2024, relativo a illustrare gli effetti della Definizione Agevolata ex Legge 197/2022, al Punto 6, in riferimento proprio agli effetti della Rottamazione IV su precedenti dilazioni precisa e conferma che le precedenti dilazioni sono “automaticamente revocate“.
Si vuole essere chiari.
Nella norma (sopra riportata) ed in tale prassi del Riscossore non vi è scritto è possibile o probabile la revoca, ma le dilazioni sono AUTOMATICAMENTE + REVOCATE. Non vi è dubbio. E’ come non vi fossero mai state tali dilazioni e quindi si possono richiedere.
Scarica qui il FAQ del Riscossore del 24 settembre 2024:
IN CONCLUSIONE
Se le stesse cartelle/avvisi posti a base di una dilazione, richiesta dopo il 16 luglio 2022, decaduta, sono state fatte oggetto anche della Rottamazione IV, accettata e non pagata alcuna rata, è possibile richiedere la nuova dilazione più favorevole del 2025.
Nel caso in cui il Riscossore rigetti tale richiesta, vi sono buoni presupposti per impugnare il rigetto avanti al Giudice Tributario per far valere il proprio diritto di dilazionare il debito
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