Contributo Unificato Tributario

Contributo unificato, anche se più atti si paga solo sui tributi

Per ricorsi cumulativi il contributo va raddoppiato

Con l’Ordinanza n. 26439 del 10 ottobre 2024 la Suprema Corte ha chiarito un importante principio in materia di Contributo Unificato Tributario (per ulteriori info CLICCA QUI). 

Anche se con un successivo atto si contestano le precedenti cartelle, i tributi si devono considerare, per il calcolo del Contributo Unificato, una sola volta. Salvo che non si tratti di ricorsi formalmente dichiarati cumulativi.

Tale principio è importante perché contrasta con la prassi delle segreteria del Giudice Tributario che, per il calcolo del contributo unificato, considerava i tributi contestati moltiplicati per gli atti impugnati.

Pertanto, se si impugnava un atto di intimazione di pagamento e si eccepiva la sua illegittimità per assenza della notifica delle 10 cartelle sottostanti, la segreteria pretendeva un contributo esorbitante, La Segreteria del Giudice volutamente confondeva i motivi di impugnazione con gli atti impugnati, presupposto per il calcolo del valore del Contributo Unificato. 

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SUL PUNTO LA SUPREMA CORTE

“Nel caso di specie, alla stregua di quanto trascritto da entrambe le parti e, in particolare, del ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla CTP, la contribuente, con il ricorso proposto avverso l’iscrizione ipotecaria, ha chiesto l’annullamento dell’impugnato provvedimento, oltre che per vizi suoi propri, per intervenuta decadenza dalla pretesa impositiva a seguito della mancata notificazione delle sottese cartelle.

Le Sezioni Unite di questa Corte (da ultimo, Cass., Sez. U, Sentenza n. 10012 del 15/04/2021; conf. Cass., Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 34346 del 15/11/2021) hanno chiarito che <<In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, 

[1] di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto (ed è il caso di specie), 

[2] o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, 

[1] nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), 

[2] nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa» (v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U, 5791/2008).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte è dunque senz’altro consentito al contribuente impugnare una iscrizione ipotecaria al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell’atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l’atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo.” (Cass. Ord. n. 24639/2024)

E’ quindi importante:

  1. ben capire se si sta formulando un atto cumulativo (impugnazione di 2 o più atti tributari. In tale caso il valore del Contributo Unificato va moltiplicato per tali atti.
  2. ben indicare, nel caso, nella dichiarazione di valore del ricorso  che non si tratta di ricorso cumulativo, ma è stato impugnato solo un atto e quelli presupposti sono contestati solo come motivo di annullamento del primo

***

FACCIAMO UN ESEMPIO

Ad un contribuente viene notificato un atto di intimazione di pagamento per un totale di tributi (al netto di sanzioni ed interessi), pari ad €800.000,00. 

A base di tale intimazione vi sono 10 cartelle per un valore di tributi (salvo sanzioni ed interessi) di €80.000,00 ciascuna.

Con il ricorso si impugnava l’atto di intimazione, ma per far annullare i tributi pari ad €800,000,00. Pertanto, tra i vari motivi, si formula la mancata notifica delle precedenti 10 cartelle.

Il calcolo del Contributo Unificato Tributario. La tabella:

Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 2.582,28 € 30,00
Valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00 € 60,00
Valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 € 120,00
Valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00 € 250,00
Valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00 € 500,00
Valore superiore a € 200.000,00 € 1.500,00

Come lo calcola la Segreteria:

Tributi pari ad €800.000,00 per l’intimazione Contributo Unificato, pari ad €1.500,00
Tributo per ad €80.000,00 per cartella Contributo Unificato per singola cartella  pari ad €500,00 X 10 = 5.000,00
Totale Contributo Unificato per la segreteria €6.500,00 (tale calcolo è corretto solo per ricorsi cumulativi)

Come deve essere calcolato, anche secondo la Cassazione:

Totale tributi contestati €800.00,00 Contributo Unificato, pari ad €1.500,00
Totale Contributo Unificato corretto €1.500,00

 

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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