rottamazione cartelle

Rottamazione IV. Norma interpretativa per estinzione giudizi

Convertito il Decreto per estinzione dei processi

Con Legge n. 108 del 30/07/2025 (in vigore dal 02/08/2025) è stato convertito il Decreto n. 84/2025, (CLICCA QUI) che interpretava in modo autentico l’attuazione dell’estinzione dei precessi tributari in riferimento alla Rottamazione IV.

In buona sostanza, si era creata una gran confusione su quando si poteva definire estinto un processo gli stessi atti impugnati erano stati fatti tutti oggetto della Rottamazione IV. Non era chiaro dal testo legislativo (art. 1, co. 235-236, Legge n. 197/2022) le modalità per far accertare tale estinzione ed il momento preciso in cui avveniva tale estinzione.

Con la conversione in Legge del Decreto n. 84/2025 (in vigore dal 02/08/2025) per far dichiarare estinto un processo si devono seguire tali passaggi:

  1. Pagamento della prima oppure dell’unica rata della Rottamazione IV;
  2. Deposito in giudizio della dichiarazione con la quale si è chiesta la Rottamazione IV, ove vi è indicato l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
  3. Produzione in giudizio della comunicazione con a quale ADER ha accettato la richiesta di Rottamazione ed ha indicato le relative cartelle;
  4. Versamento in giudizio della documentazione attestante il pagamento della prima o unica
  5. Il Giudice dichiarerà d’ufficio l’estinzione del processo che comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato

Le norme in questione

DECRETO LEGGE N. 84 DEL 17/06/2025 convertito in LEGGE N. 108 DEL 30/07/2025 (In vigore dal 02/08/2025)

Art. 12 bis Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata

  1. Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
  2. L’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 1, co. 235, 236 e della Legge n. 197/2022

235.    Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232

236.    Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti

241.    Entro il 30 settembre 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 235 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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