L’autorizzazione generica e predisposta del PM non supera il segreto professionale
Non può superare il “blocco” del segreto professionale una generica e già predisposta autorizzazione del P.M.

Non può essere superato il “blocco” del segreto professionale imposto dal professionista, in fase di indagini tributarie, una precedente e generica autorizzazione del P.M.
Il segreto professionale “blocca” l’accertamento della Guardia di Finanza sui compensi in nero percepiti dall’Avvocato.
Per la Cassazione (Cass. n. 17228 del 26/06/2025), i militari devono ottenere l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, per esaminare i documenti custoditi nell’ufficio del professionista che li ha “segretati” (eccependo il segreto professionale), non prima (autorizzazione già in possesso dei accertatori) e specifica sui documenti da esaminare (non generica).
L’autorizzazione a superare l’opposizione del segreto professionale sulle pratiche presenti nell’ufficio e gestite dal professionista, dev’essere motivata indicando quali fascicoli o carta devono essere analizzate e spiegando il motivo per cui sono indispensabili
IL SEGRETO PROFESSIONALE
Il segreto professionale si riferisce a un obbligo normativo e deontologico che vincola e impone ai professionisti (Avvocati, Commercialisti, Medici, eccetera) a mantenere la riservatezza sulle informazioni relative alle pratiche gestite. Ciò deriva dal rapporto di fiducia tra professionista e cliente.
In particolare, l’articolo 52 del Dpr 633 del 1972 prevede che nei casi in cui è opposto il segreto professionale, i verificatori possono procedere solo in seguito al rilascio dell’autorizzazione della Procura.
LA SUPREMA CORTE
Durante un accertamento tributario (non penale) della Guardia di Finanza presso lo studio di un Avvocato, quest’ultimo poneva il “blocco” del segreto professionale su alcune specifiche pratiche da lui gestite.
I militari immediatamente dopo presentavano al professionista un’autorizzazione del Procuratore della Repubblica già predisposta e generica. Pertanto procedevano alla confisca della documentazione segretata.
In base a tale documentazione veniva emesso l’avviso di accertamento poi impugnato. La Corte di primo grado rigettava il ricorso, ma la Corte d’appello riformava la prima pronuncia dando ragione all’Avvocato annullando l’accertamento, perché posta a base di documentazione prelevata in violazione dell’art. 52 DPR 633/1972. Tali documenti non potevano essere confiscati dalla Guardia di Finanza, perché l’autorizzazione del Procuratore era precedente e generica.
Avverso tale decisione della Corte Tributaria di Secondo Grado ricorre in Cassazione l’Agenzia delle Entrate.
Sul punto la Cassazione ha precisato:
“3.10 Sull’argomento viene in rilievo la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 11082/2010, con la quale è stato affermato che l’autorizzazione in oggetto è un atto interno al procedimento fiscale, producente effetti soltanto in tale àmbito, e che la valutazione circa la sua legittimità o meno è devoluta al sindacato del giudice tributario, la cui giurisdizione non riguarda esclusivamente gli atti finali del procedimento amministrativo di imposizione tributaria, ma si estende a tutti quelli che siano stati emanati nelle varie fasi dello stesso.” (…) “3.12 Orbene, proprio la predicata necessità di una «comparativa valutazione delle contrapposte ragioni offerte dalle parti» lascia chiaramente intendere come il provvedimento di cui all’art. 52, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 possa essere legittimamente adottato solo dopo che il segreto professionale è stato eccepito, e non anche in via preventiva, quando ancora non è dato sapere se, ed eventualmente in relazione a quali documenti, esso sarà opposto.” (Cass. n. 17228/2025)
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