Dichiarazione integrativa: può essere modificata anche in giudizio
Per la Cassazione la dichiarazione dei redditi è modificabile anche dopo un accertamento e durante il processo.

La Cassazione ha confermato il proprio orientamento (si veda la News del 12/10/2018 e News del 05/11/2021) relativo alla possibilità di modificare la dichiarazione dei redditi anche in giudizio.
Quindi oltre il termine dell’art. 43 DPR n. 600/1973 ed anche quando vi è in atto già un accertamento dell’Agenzia delle Entrate (Cass. n. 13902/2023). Questo perché la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza.
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Termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi
La dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF o Modello 730) è un obbligo annuale in capo ai contribuenti, maggiormente se soggetti a partita IVA. Tale dichiarazione può essere inviata dal CAF, professionista abilitato o dal sostituto d’imposta.
Considerando quella relativa all’anno d’imposta 2024 i termini sono i seguenti:
| PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE | INVIO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE |
| Entro il 31/5/2025 | Entro il 16/06/2025 |
| Dal 01/06/2025 al 20/06/2025 | Entro il 30/06/2025 |
| Dal 21/06/2025 al 15/07/2025 | Entro il 23/07/2025 |
| Dal 16/07/2025 al 31/08/2025 | Entro il 15/09/2025 |
| Dal 01/09/2025 al 30/09/2025 | Entro il 31/09/2025 |
Si considera tardiva o omessa la dichiarazione:
DICHIARAZIONE TARDIVA presentata nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria (sostituisce quella ordinaria). Sanzione fissa del 120%. Se non dovute imposte sanzione da €250 ad €1000.
DICHIARAZIONE OMESSA presentata oltre i 90 giorni della scadenza ordinaria. Sanzioni per omesso versamento è del 75%.
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Termini per la presentazione della dichiarazione INTERGRATIVA dei redditi
La dichiarazione integrativa deve essere emessa oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria (altrimenti è solo tardiva), ma entro il termine dell’art. 43 DPR n. 600/1973.
Inoltre, riferendoci solo al testo legislativo, la dichiarazione integrativa va inviata entro, in ogni caso, ad un accesso, ispezione, verifica o dall’invio di un accertamento amministrativo o di una cartella di pagamento. E’ su questo punto che si inserisce il principio della Cassazione sulla dichiarazione di scienza, ribadito dalla Ordinanza n. 13902/2023, qui in commento.
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Il principio della Suprema Corte sul termine di modifica della dichiarazione dei redditi
In buona sostanza la dichiarazione dei redditi non è una forma di confessione dei redditi ivi indicati, ma semplicemente la constatazione del contribuente della conoscenza di un fatto: aver compilato la dichiarazione in corrispondenza dei propri ricavi/compensi (non rientrano in tale dichiarazione di scienza la richiesta di un credito o di un bonus fiscale: qui vi è la volontà del contribuente di agevolarsi del credito o di aderire a tale bonus.
Sul punto la Suprema Corte quindi punta l’accento sulla natura di dichiarazione di scienza della dichiarazione dei redditi e della connessa possibilità di modificarla:
– sia dopo il termine dell’art. 43 DPR n. 600/1973;
– sia dopo la notifica di un atto del Fisco (nel caso avviso di accertamento);
– sia in pendenza e durante un processo tributario.
Sul punto a Cassazione: “Orbene, la giurisprudenza pone in evidenza che la dichiarazione dei redditi, nei limiti in cui costituisca dichiarazione di scienza, non è un elemento intangibile ma, di fronte alle richieste dell’Erario, è suscettibile di emenda e ritrattazione, così da influire sulla pretesa fiscale. L’emendabilità degli errori di fatto o di diritto, anche omissivi e pure non meramente materiali o di calcolo, commessi dal contribuente nelle dichiarazioni fiscali (come gli errori di calcolo o liquidazione degli importi dei componenti positivi e negativi del reddito, l’inesatta qualificazione giuridica dei componenti di reddito, l’errata collocazione delle singole poste nelle voci del modello di dichiarazione ecc.), laddove da essi possano derivare oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli imposti dalla legge, rappresenta l’espressione di un principio generale del sistema tributario, ispirato all’art. 53 Cost. (Cass. 3 giugno 2015, n. 11396); (…) ma, altresì, in sede contenziosa, per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, fatti salvi i limiti temporali derivanti dall’esaurimento della fattispecie per trascorrere del tempo, o dal sopravvenire di decadenze (…) Tale possibilità per il contribuente è stata pacificamente riconosciuta anche nei casi di diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato, quando l’opposizione miri a limitare o contrastare la pretesa fiscale che si sia tradotta nell’emissione di una cartella esattoriale o di altro atto impositivo, ma non per introdurre una nuova e contrapposta richiesta di rimborso ovvero per far valere un credito da parte del contribuente (Cass. 20 settembre 2017, n. 21730; Cass. 13 settembre 2017, n. 21242). Infatti, dinanzi alla posizione del contribuente quale titolare di diritti soggettivi perfetti derivanti dalla legge nazionale e dal diritto dell’UE, è il processo tributario il contesto privilegiato nel quale l’esigenza della giusta imposizione trova la sua armonica realizzazione a prescindere da moduli procedimentali diretti a garantire ed agevolare l’azione amministrativa. In particolare, si è affermato che nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria recuperi, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 54-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare, mediante la produzione di idonea documentazione, l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, e, in tale modo, viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, atteso che, da un lato, il suo diritto nasce dalla legge e non dalla dichiarazione e, da un altro, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria del Fisco, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria” (Cass. n. 13902/2023)
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