Contributo Unificato Tributario

Contributo unificato: la Cassazione solleva il dubbio, la Consulta salva la norma

Per la Suprema Corte l'obbligo di pagamento del CU è irragionevole

Aggiornamento: la Corte costituzionale ha deciso. Con la sentenza n. 137 del 21 luglio 2026 la Consulta ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni sollevate dalla Cassazione (ordinanza n. 32227/2025) e dal Giudice di pace di Benevento. L’obbligo di pagare almeno il contributo unificato minimo per l’iscrizione a ruolo delle cause civili (art. 1, comma 812, L. 207/2024) resta quindi in vigore. La Corte ha però segnalato come critico che a precludere l’accesso alla giustizia sia la cancelleria e non il giudice, e ha invitato il legislatore a restituire al giudice il potere di decidere sulla sorte della causa.

L’obbligo di pagare il Contributo Unificato, pena la l’estinzione della causa, è in costituzionale per la Suprema Corte (per maggiori info sull’argomento CLICCA QUI).

Con l’Ordinanza n. 32227 del 11 dicembre 2025, il Supremo Consesso ha dichiarato in costituzionale l’art. 1, co. 812, let. a), 2), Legge 207/2024, che impone, per le cause civili, l’obbligo di pagare, nella forma minima (€43,00) il contributo unificato. Il mancato pagamento di tale tassa legittima il cancelliere (non il Giudice) di far dichiarare l’estinzione della causa, ancora prima che inizi.

Scarica qui l’Ordinanza n. 32227 del 11 dicembre 2025

Le violazioni sono state inquadrate nell’art. 3 Cost. in termini di principio di uguaglianza (posto che nulla viene previsto per consentire l’accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma suindicata). Nonché violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dal momento che la disposizione censurata preclude l’accesso alla giurisdizione, in nome di un interesse di natura fiscale, senza che l’onere imposto alla parte abbia un qualche collegamento con il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale.

Inoltre, sempre per la Suprema Corte la disposizione appare anche intrinsecamente irragionevole.

La norma, pur per un importo relativamente basso, appare dettata solo dall’obiettivo di fare “cassa”.

La Cassazione, infine, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2024, n. 107.

Pertanto, ha ordinato la trasmissione dell’ ordinanza alla Corte costituzionale e ha disposto che l’Ordinanza venga notificata alle parti in causa, al Procuratore generale presso la Suprema Corte, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

 

 

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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