Fine della proroga degli 85 giorni per la notifica degli atti
Bisogna fare attenzione alla notifica dello schema di atto per gli avvisi di accertamento

Si ricorda che al 31 dicembre 2025 scatta lo stop alla proroga degli 85 giorni dal periodo COVID da Fisco (per maggior info CLICCA QUI). Quindi tutti gli atti in scadenza andranno notificati entro la scadenza naturale:
- “il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione“, art. 43 del D.P.R. 600/1973 prevede testualmente che
- “entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione” (per controlli ex art. 36bis DPR 600/1973), “entro il 31 dicembre: del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione“, art. 25 DPR n. 602/1973.
Si devo però considerare anche i contribuenti con punteggi ISA alti, che beneficiano della riduzione di 1 anno per termine di notifica degli avvisi di accertamento:
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Anno d’imposta |
Scadenza ordinaria |
Sconto per ISA alti |
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2019 |
31/12/2025 |
– |
| 2020 |
31/12/2026 |
31/12/2025 |
LA NOTIFICA DELLO SCHEMA DI ATTO PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Tuttavia, in caso di notifica dello schema di atto (per maggior info vedi NEWS del 7/10/2024; NEWS del 2/11/2023; NEWS del 24/10/2023), gli ordinari termini decadenziali per la notifica dell’avviso di accertamento sono prorogati se:
- la scadenza dei 60 giorni per la presentazione delle osservazioni è successiva al 31 dicembre (dell’anno ultimo per la notifica dell’avviso di accertamento),
- fra la scadenza del termine per l’espletamento del contraddittorio (i 60 giorni per le osservazioni dopo la notifica dello schema di atto) e il termine di decadenza ordinario (i 31 dicembre dell’anno ultimo per la notifica dell’avviso di accertamento previsto dall’art. 43 DPR n. 600/197) decorrono meno 120 giorni
Allora, la decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento (ex art. 43 DPR n, 600/1973) sarà posticipata al 120° giorno successivo alla data alla scadenza del termine di esercizio del contraddittorio ( i 60 giorni dalla notifica dello schema di atto).
ANCORA SULLE NOVITA’ DEL DECRETO APPROVATO
Precisamente il Consiglio dei Ministri, in data 5 giugno 2025, ha approvato, in via definitiva, la “bozza” del Decreto Legislativo che modifica (corregge) il D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 (relativo al Concordato Preventivo Biennale).
In materia fiscale, le novità sono rilevanti, tra le quali è previsto uno STOP alla proroga degli 85 giorni:
| Modificato l’art. 25, co. 5bis, D.Lgs. 546/1992 (attestazione dei documenti analogici depositati in processo) | I difensori delle parti processuali, in caso di deposito telematico di PDF, di documenti cartacei (analogici), devono attestare la loro conformità.
Ora per i difensori della parte pubblica (come il Riscossore), non serve che siano in possesso degli originali di tali documenti per i quali eseguono tale attestazione |
| Conciliazione delle liti avanti alla Cassazione | Potranno essere conciliate le liti dinanzi alla Suprema Corte sia per i ricorso notificati al 5 gennaio 2024, ma anche per quelli pendenti alla data del 4 gennaio 2024 |
| Modificato l’art. 6, co. 1, D.Lgs. 218/1997 (istanza di adesione una sola volta) | Nel caso in cui viene chiesta o proposta una istanza di adesione in fase di verifica (ad esempio verso un PVC), tale istanza di adesione ex D.Lgs.218/1997 non potrà essere più richiesta verso l’avviso di accertamento |
| IMPORTANTE Modifica all’art. 67, co. 1, D.L. n. 18/2020 (viene posto un limite all’applicazione della proroga degli 85 giorni per il termine di prescrizione e decadenza degli atti del fisco) | Anche a causa della pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 960/2025, CLICCA QUI) vi è stato un abuso di applicazione del termine di sospensione di 85 giorni previsto dall’art. 67 D.L. n. 18/2020.
Tale proroga viene applicata anche ad atti che devono essere notificati in periodi completamente estranei ai tempi dell’emergenza Covid. Viene previsto che tale proroga degli 85 giorni non va applicata per gli atti notificati dal 31/12/2025. Il testo della norma: “A decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle entrate”. La norma espressamente è riferita solo agli atti emessi da ADE. Sembra quindi che tale novella non interessi il Riscossore e neppure gli Enti locali (che però possono già avvantaggiarsi di 542 giorni, ex art. 68, co. 2, D.L. n. 18/2020, CLICCA QUI) |
*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay
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