NEW ROTTAMAZIONE 5, è legge
Sono esclusi gli avvisi di addebito gli avvisi di accertamento, nonché le multe

Il parlamento ha approvato definitivamente la Legge di Stabilità per il 2026 (CLICCA QUI per info sulla Legge di Bilancio 2026).
Subito si evidenzia che, diversamente dagli emendamenti depositati, non potranno far parte di tale Rottamazione gli Avvisi di Accertamento notificati entro il 31/12/2023 ed anche gli atti con oggetto violazioni del codice della strada (le cosiddette “multe”)
La nuova Legge di Bilancio per il 2026 sarà composta da 1 solo articolo e, per la Rottamazione 5, i commi di riferimento saranno: comma dal 82 al comma 110
Scarica qui il testo della Legge di Bilancio per il 2026 con riferimento ai commi della Rottamazione 5 (82-110):
è molto probabile che il testo sarà approvato dalla Camera dei Deputati senza modifiche). Tra le novità approvate definitivamente vi è la Rottamazione 5 (vedi anche la News del 15 ottobre 2025 sulla Legge di Bilancio)
Analizziamo tale nuova Definizione Agevolata comma per comma
| ART. 1, comma 82
LIMITE TEMPORALE (rileva la data di affidamento del cario a ADER e non la notifica dell’atto) |
Nel dettaglio, il comma consente ai contribuenti di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023:
– TRIBUTI, per cartelle derivanti da omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. SONO ESCLUSI GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI ENTRO IL 31/12/2023 – CONTRIBUTI, per cartelle derivanti da omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. |
| ART. 1 commi 83 e 84
COME SI PAGA |
Il comma 83 disciplina le modalità di pagamento delle somme di cui al comma 82, consentendo il pagamento in un’unica soluzione o in 54 rate bimestrali di pari importo:
– la prima, la seconda e la terza, rispettivamente, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026 – dalla quarta alla cinquantunesima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; – dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio 2035. Il comma 84 regola gli interessi applicabili al pagamento dilazionato |
| ART. 1 commi da 85 a 88
LA PROCEDURA |
I commi da 85 a 88 specificano la procedura per l’adesione alla definizione agevolata.
a. l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili (comma 4); b. il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; c. in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento; d. nella dichiarazione di cui al comma 86 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi; e. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. |
| ART. 1 commi 89 e 90
ALCUNE PRECISAZIONI |
I commi 89 e 90 recano alcune precisazioni riguardanti la determinazione delle somme da versare e gli importi eventualmente già versati. |
| ART. 1 comma 91
EFFETTI DELLA ROTTAMAZIONE 5 |
Il comma 91 elenca gli effetti derivanti dalla presentazione della dichiarazione relativamente ai carichi definibili:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28ter e 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973. g) vi può essere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). |
| ART. 1 comma 92
QUANDO IL RISCOSSORE RISPONDERA’ |
Il comma 92 prevede che, entro il 30 giugno 2026, l’agente della riscossione comunichi ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, quello delle singole rate e la data di scadenza di ciascuna di esse. |
| ART. 1 comma 93
DETTAGLI SUL PAGAMENTO DELLE SOMME |
Il comma 93 dettaglia le modalità con cui il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato. |
| ART. 1 comma 94
EFFETTI SU PRECEDENTI DILAZIONI E PIGNORAMENTI |
Il comma 94 definisce gli effetti della definizione agevolata sulle dilazioni operanti da una data antecedente rispetto alla domanda e sulle procedure esecutive precedentemente avviate.
a) alla data del 31 luglio 2026 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973. Quindi con il pagamento della prima rata della Rottamazione 5 si decade dalla possibilità di riattivare le precedenti dilazioni sospese; se invece non si paga tale rata si può riattivare le precedenti dilazioni. b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. |
| ART. 1 comma 95
SUL NON PAGAMENTO DELLE RATE E SULLA TOLLERANZA DEI 5 GIORNI |
Il comma 95 disciplina il caso di inadempienza nel pagamento delle rate.
Si decade dalla Rottamazione 5 con mancato pagamento: a) dell’unica rata scelta dal debitore; b) di due rate, anche non consecutive; c) dell’ultima rata Si precisa che i 5 giorni di tolleranza, ex art. 1, co. 95, prevede la tolleranza dei 5 giorni solo per pagamento del debito rottamato in unica soluzione o pagamento dell’ultima rata se il debito è dilazionato |
| ART. 1 comma 96
EFFETTI SU PROCEDIMENTI DI SOVRAINDEBITAMENTO |
Il comma 96 riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione a seguito di procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, di ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari e di concordato minore. |
| ART. 1 comma 97
SU VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA |
Il comma 97 limita l’applicazione della definizione agevolata ai soli interessi nel caso delle violazioni del codice della strada. |
| ART. 1 comma 98
SUI CREDITI PREDEDUCIBILI |
Il comma 98 prevede l’applicazione della disciplina dei crediti prededucibili alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata. |
| ART. 1 comma 99
SULLA DECADENZA DALLA ROTTAMAZIONE IV |
Il comma 99 consente di estinguere, secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, anche i debiti relativi a precedenti definizioni agevolate per i quali si è determinata l’inefficacia della relativa definizione. |
| ART. 1 comma 100
SULLA ROTTAMAZIONE IV ANCORA ATTIVA |
Il comma 100 esclude invece dalla facoltà di estinzione i debiti inclusi nella c.d. “rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data. |
| ART. 1 commi 101-110 | I commi 101-110, infine, disciplinano gli effetti della definizione agevolata per i bilanci dell’agente della riscossione e degli enti creditori. |
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