Corte Europea: Stop al controllo indiscriminato dell’Italia ai conti correnti dei contribuenti
E’ illegittima tale totale “discrezionalità illimitata” del Fisco

L’Italia deve riformare le leggi che regolano l’accesso e l’esame dei dati bancari dei contribuenti acquisiti dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza.
E’ illegittima tale totale “discrezionalità illimitata” del Fisco ai fini delle verifiche fiscali (per ulteriori info vedi la News del 12/10/2019 e la News del 19/11/2019). Questa, in sintesi, è la decisione della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU del 8 gennaio 2026):
“Ferrieri and Bonassisa v. Italy (application no. 40607/19 and 34583/20 (The applicants, Mr M. Ferrieri and Mrs O. Bonassisa, live in Cerignola (Italy) and were born in 1965 and 1977 respectively. Ms Bonassisa is an accountant.) The case concerns measures implemented by the Tax Authority (Agenzia delle Entrate) for tax audit purposes, including access to and the examination of the applicants’ banking data, bank account information, transaction histories, and details of other financial operations either related to the applicants or traceable to them. Relying on Articles 8 (right to respect for private life), taken alone and in conjunction with Article 13 (right to an effective remedy) and Article 6 § 1 (right to a fair trial) of the European Convention on Human Rights, Mr Ferrieri and Ms Bonassisa complain that the national legislation gave the authorities excessive scope to decide on access to taxpayers’ banking data. They also complain of the lack of sufficient procedural safeguards to protect them against any abuse or arbitrariness, in particular the lack of judicial or independent review of the contested measures. Violation of Article 8 Just satisfaction: The Court held that the finding of a violation constituted in itself sufficient just satisfaction for any non-pecuniary damage sustained by the applicants.” (Ricorsi n. 4067/2019 e 34583/2020, depositata l’8 gennaio 2026)
IL FATTO
Due contribuenti venivano informati dalle loro banche che l’Agenzia delle Entrate (ex art. 51, co. 2, n. 7 DPR n, 633/1972 ed art. 32, co. 1, n. 7, DPR N. 600/1973) aveva richiesto informazioni sui loro rapporti bancari: intestazione conti, cronologa movimenti e operazioni transazioni intercorse.
Gli istituti di credito sono stati costretti a dare tali informazioni all’Agenzia delle Entrate anche se vi era il parere contrario dei correntisti.
Tali attività svolte per acquisire i dati e le informative bancarie (e le loro autorizzazioni) sono state impugnate, in ultima (prima si devono espedire tutte le impugnazioni previste dallo Stato italiano), avanti alla CEDU
LA DECISIONE
La Corte ha esaminato le misure di acquisizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, di tali informazioni e documenti bancari e li ha considerati illegittimi perché soggetti ad una “discrezionalità illimitata” del Fisco. Le disposizioni italiane sono insufficienti a garantire i diritti dei contribuenti su elementi così importanti della vita privata dei cittadini come le transazioni e i movimenti bancari.
Il Fisco ha un poter, in questa fase, troppo ampio per essere legittimo. Si ricorda che la stessa Cassazione (si vada Cass. n. 14026/2012) ha confermato che le autorizzazioni necessarie perché l’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza possano richiedere tali dati alle banche hanno solo carattere interno e non sono subito impugnabili o contestabili dal contribuente, neppure in riferimento alla loro motivazione.
Il Contribuente, per far valere illegittimità, anche palesi, nella procedura di richiesta ed acquisizione di documenti e informazioni bancarie, dovrà attendere l’emissione dell’Avviso di accertamento (è la cosiddetta impugnazione postuma). Atto che potrebbe arrivare anche dopo 5 anni, rendendo tardiva o inutile tale contestazione sull’acquisizione dei dati e informazioni bancarie.
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