Legge di Bilancio 2026: spiegata comma per comma, per meglio comprenderla
Scarica il testo definitivo della Legge di Bilancio 2026

E’ stata approvata definitivamente la Legge di Stabilità per il 2026. Scarica qui il testo definitivo:
Diverse sono le novità:
- Taglio scaglio IRPEF
- Taglio detrazioni super ricchi e taglio detrazioni edili
- Locazioni brevi
- Regime forfettario
- Beni assegnati ai soci
- Disciplina sui dividendi
- Nuova Definizione Agevolata
- Contrasto inadempimenti IVA (super Avviso di addebito)
- Contrasto indebito compensazioni
- Incentivi per nuova Industria 4.0 e 5.0 – iperammortamenti
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Analizziamo, la Legge di Stabilità per il 2026, comma per comma.
| Art. 1, co. 3, Legge 199/2025 Taglio scaglioni Irpef, modifiche aliquote e scaglioni
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La norma continua con quanto previsto con la Legge di Stabilità per il 2024 e poi con quella del 2025.
Con quella per l’anno 2026, per lo scaglione IRPEF per i redditi ad €28,000,00 ad €50.000,00, si passa da 35% al 33%. Il risparmio sarà, in media, di €440,00 a contribuente all’anno. |
| Art. 1, co. 4, Legge 199/2025 Taglio detrazioni per redditi superiori ad €200.000,00
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Tale norma interviene sulle detrazioni.
Sterilizza gli effetti positivi della riduzione delle aliquote Irpef (comma 3 visto sopra) per i redditi superiori a €200.000,00. Per questi contribuenti si tagliano le detrazioni per €440,00, all’anno (al netto delle detrazioni delle spese sanitarie che non vengono toccate). |
| Art. 1, co. 17, Legge 199/2025 Locazioni brevi (modifica all’art. 4 D.L. n. 50/2017) | Non sono state toccate le aliquote della cedolare secca. Sono state ridotte da 4 a 2 il numero di unità immobiliari (unità abitative) che escludono l’attività commerciale.
Quindi chi concede in locazione più di 2 immobili, essendo considerata attività commerciale, deve avere la P.IVA ed iscriversi all’INPS (anche con regime forfettario), in alternativa la P. IVA l’attiva d’ufficio il Fisco. Alcune norme operative:
Non vi sono modifiche nella ritenuta degli intermediari, come i siti che gestiscono i pagamenti e gli incontri per le locazioni. |
| Art. 1, co. 22, Legge 199/2025 Detrazioni edilizie: le proroghe e i bonus | Con la Legge di bilancio del 2025 ha tagliato tutto e ridotto le detrazioni solamente a 2:
Ora, con la Legge di bilancio del 2026 è stata evita tale ultima riduzione. Quindi anche per il 2026 le aliquote rimangono le precedenti 2:
Non sono stati, neppure, cambiati i limiti di spesa e le detrazione già previste dalla Legge di Bilancio per il 2025. Oltre alla circostanza che non è stato prorogato il Bonus barriere architettoniche. Pertanto dal 1/01/2026 non vi è più. Invece, bonus mobili è stato prorogato anche per il 2026. Detrazione del 50% con limite di €5.000,00 Il Super Bonus 110% è finito, tranne per le aree colpite da eventi calamitosi che rimane per tutto il 2026. |
| Art. 1, co. 27, Legge 199/2025 Regime forfettario (proroga accesso agevolato per dipendenti e pensionati) | Tale regime è stato previsto dalla Legge 190/2014, con diverse modifiche negli anni successivi.
La norma della Legge di Bilancio per il 2026 ha come oggetto i dipendenti o i pensionati che vogliono attivarsi anche in proprio. Per tali soggetti il regime forfettario vi ha un limite di accesso nei redditi percepiti l’anno precedente (vale anche per un dipendente che si licenzia, ma in tale caso si devono considerare anche altri compensi come le componenti integrative a conguaglio, che posso far sforare il limite: ad esempio premi di produzione). Si ricorda che il superamento del limite può causare conseguenze negative anche rilevanti, come la decadenza dal regime forfettario e la conseguente dichiarazione IVA omessa. |
| Art. 1. co. da 35 a co. 41, Legge 199/2025. Assegnazione agevolata beni ai soci e estromissione di beni dalle imprese individuali – Plusvalenze e Concordato Preventivo Biennale | Tali istituti sono utili per i passaggi generazionali (per cedere rami d’azienda) oppure nel caso di immobiliari che hanno dei cespiti che non vale la pena di vendere e si decide di assegnarli ai soci (si deve valutare come fare uscire tali cespiti dalla sfera imprenditoriale).
Assegnazione, cessione e espromissione, ricordo, sono tutte operazioni straordinarie. Inoltre, preciso che la norma qui in commento non ha modificato tali operazioni straordinarie. Assegnazione/cessione agevolata (co. 35-40) L’assegnazione/cessione agevolata riguarda solo le società di presone (snc le sas) le società di capitali (S.p.a., S.r.l. e S.a.p.a.) ed anche se esse sono in liquidazione (anzi meglio!). Si possono assegnare/cedere anche beni mobili registrati, basta che non siano stati utilizzati come beni strumentali. Le operazioni devo essere terminate entro il 30/9/2026. L’aliquota ordinaria è dell’8% sulla plusvalenza (essa è un’imposta sostitutiva per le imposte dirette Irpef e Ires, non per l’IVA che va sempre corrisposta). Si corrisponde in due tempi: acconto (60%) entro il 30/09/2026, saldo (40%) entro il 30/11/2026. Estromissione (regolata solo dal co. 41) Riguarda tutti i beni strumentali detenuti dall’imprenditore fino al 30/09/2025 (devo essere inseriti nei libri cespiti). L’operazione deve essere posta in essere entro il 31/05/2026. Qui l’operazione si conclude con un comportamento concludente. L’estromissione ha effetto retroattivo dal 01/01/2026. L’aliquota ordinaria dell’8% sulla plusvalenza (essa è un’imposta sostitutiva per le imposte dirette Irpef e Ires, non per l’IVA che va sempre corrisposta). Si corrisponde in due tempi: acconto (60%) entro il 30/11/2026, saldo (40%) entro il 30/06/2027. Vi sono anche nuove regole di rateazione delle plusvalenze Plusvalenza e Concordato Preventivo Biennale Vi è una nuova regola: pagamento della plusvalenza per intero e senza pagamenti dilazionati. Le plusvalenze sono considerate sul reddito concordato che sarà usato per il calcolo del reddito fiscale. Con una Plusvalenza si avrà come reddito concordato: reddito + l’intera plusvalenza (non si può più dilazionare). |
| Art. 1. co. da 46 a co. 55, Legge 199/2025 Modifica alla disciplina dei dividendi | E’ relativa alla tassazione, mite, dei benefici derivanti dalla plusvalenza derivata dalla vendita o dalla distribuzione di quote di partecipazioni di società controllate o collegate, almeno pari al 5% o con un valore di €500.000,00 delle quote.
Dati i sopra indicati presupposti, si passa dal 25% di Ires sul totale al 25% solo sul 5% della massa imponibile, seguendo le norme PEX. Vi è una clausola di salvaguardia: tale novità parte per i titoli acquistati o indicati al patrimonio dal 01/01/2026. |
| Art. 1, co. da 82 a 101, Legge 199/2025. Definizione Agevolata dei carichi fiscali 2026 (per maggiori info CLICCA QUI) | E’ molto limitata (considerando la precedente Rottamazione IV) in riferimento agli atti che si possono definire.
Si corrispondono tributi/contributi senza sanzioni, interessi e aggio (che si definiscono), in 9 anni, con rate bimestrali Ambito temporale: ruolo assegnato al Riscossore dal 01/01/2000 al 31/12/2023. Non è la data di notifica. La data di affidamento al Riscossore la si individua con una copia del ruolo o, con la cartella, si deve considerare la data indicata in “consegnato il “. Ambito oggettivo: solo cartelle derivanti da controllo automatico art. 36bis del DPR n. 600/1973 o 54bis del DPR n. 633/1972 oppure da controlli formali art. 36ter del DPR n. 600/1973, nonché mancati versamenti INPS dichiarati, ma non versati. NON vi rientrano accertamenti di ADE o di INPS o di ENTI LOCALI (per quest’ultimi vi rientrerebbero solo tramite loro delibera specifica). NON rientrano i soggetti regolari con la Rottamazione IV (si veda, però, la News sul Decreto Milleproroghe). SULLA DILAZIONE: chi aveva una precedente dilazione, se poi formula la Definizione Agevolatala, la dilazione non la può più riattivare (se ci sono cartelle dilazionate e altre, sempre della dilazione, rottamate, la dilazione non può essere fatta decadere, ma bisogna chiedere di modulare la rate delle dilazioni, che ha ancora cartelle non rottamabili). VERSAMENTO: in unica rata oppure più rate fino a 9 anni: pagamenti bimestrali in 54 rate TEMPISTICHE: entro il 30 aprile 2026 va presentata l’istanza. Entro il 30 giugno 2026 l’ADER deve rispondere, con una comunicazione. Dal 31 luglio 2026 inizieranno i pagamenti. EFFETTI DOPO L’INVIO: 1. Si sospendono i termini di prescrizione e decadenza dei ruoli indicati nelle cartelle definite; 2. Si sospendono i pagamenti delle dilazioni in corso (solo per le cartelle oggetto di definizione, se le dilazioni hanno in sé anche altre cartelle, per quest’ultime deve essere richiesta la rimodulazione delle rate perché la dilazione non debba decadere) e poi, dopo l’accettazione della Definizione, la dilazione si estingue e non si possono più dilazionare le cartelle oggetto della Definizione Agevolata; 3. Non si iscrivono nuovi fermi amministrativi o nuovi pignoramenti; 4. Se vi sono pignoramenti presso terzi in corso si sospende e con il pagamento della prima rata si estingue; 5. Il contribuente, solo per i carichi oggetto di Definizione, è considerato adempiente verso la P.A. e, quindi, può richiedere il DURC e il DURF; 6. Può ricevere pagamenti superiori ai €5.000,00 da parte delle P.A.; 7. Giudizi pendenti, sempre con oggetto le stesse cartelle definite, saranno sospesi e poi estinti con il pagamento della prima rata e non si potrà più incardinare, sempre sulle cartelle definite, un nuovo giudizio (ricordo che la Definizione si definisce con il pagamento di tutte le rate). DECADENZA: Ci sono un massino di 54 rate, ma non ci sono più i 5 giorni di ritardo tollerabile. Si decade per il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive (precisamente, con la seconda rata non corrisposta si decade, proprio, dalla Definizione Agevolata). Si decade se non si paga l’ultima rata (nulla succede se non corrispondo la prima rata). SULLA PRECEDENTE ROTTAMAZIONE 4: Non rientrano solo coloro che sono stati regolari con le rate, anche della “riattivazione” della Rottamazione 4, fino al 31/7/2025 (si veda, però, la News sul Decreto Milleproroghe). |
| Art. 1, comma 111, Legge 199/2025. Contrasto inadempimenti IVA: Liquidazione Automatica. Super avviso bonario IVA | E’ stato creato un super avviso bonario IVA. Ha introdotto il comma 54bis.1 del DPR n. 633/1972. E’ simile all’art. 54 bis dello stesso DPR n. 633/1972.
OGGETTO NUOVO “SUPER AVVISO IVA” Questa nuova norma dell’art. 54bis.1 ha come oggetto i contribuenti che non presentano la dichiarazione IVA oppure la presentano, ma con QUADRI a valore ZERO (solitamente per evitare l’omessa dichiarazione e poi regolarizzata). In questo caso ADE prenderà i dati dal sistema di interscambio (fatture e corrispettivi) e farà la dichiarazione IVA d’ufficio dall’inizio anno, senza considerare l’IVA eventualmente a credito nascente dall’anno precedente (considera solo i versamenti effettuati dal contribente nel corso dell’anno), anche se per tali crediti posso operare tramite il canale CIVIS per evidenziare tali inesattezze. SANZIONI. Le sanzioni saranno al 120% per omessa dichiarazione (quindi non del 30% come i normali avvisi bonari) CARATTERISTICHE. Essendo sempre un avviso “bonario” (anche se riguarda tutto l’anno del contribuente) anche per tale atto posso: 1. Pagarlo entro 60 giorni; 2. Chiedere il rateizzo (senza utilizzare la compensazione). Passati i 60 giorni senza pagamento, anche rateizzato, la pretesa diventa definitiva e fa iscritto a ruolo (con le sanzioni al 120%). |
| Art. 1, comma 116, Legge 199/2025. Misure di contrasto alle indebite compensazioni | Tale norma ha come focus la disciplina del D.L. 39/2024, che aveva come oggetto la reintroduzione del divieto di compensare con gli F24 anche per i crediti agevolativi, compresi anche i bonus edilizi, se il contribuente hanno debiti iscritti a ruolo superiori ad €100.000,00.
Il comma 116, abbatte tale limite ad €50.000,00. Tale nuovo limite per il divieto di compensazione con F24 a decorrere dal 01/01/2026. Quindi, da tale data, saranno scartati dal sistema gli F24 per compensazione superiori ad €50.000,00. Il pagamento si avrà come non eseguito. Altra novità è l’uso dell’interscambio per uso diverso da quello della finalità dell’accertamento. E’ stata data la possibilità anche ad ADER di accedere al sistema di interscambio (prima potevano accedere al sistema di interscambio solo ADE e Guardia di finanza), al fine di verificare il fatturato del debitore ed individuare i relativi clienti, per meglio “indirizzare” il pignoramento presso terzi. In tal modo ADER saprà prima se il suo pignoramento avrà effetto positivo (vi sarebbero però problemi di carattere di tutela dei dati personali: privacy) |
| Art. 1, co. da 427 a 436 Legge n. 199/2025 INCENTIVI INDUSTRIA (4.0 SEGUENTI E 5.0) IPER-AMMORTAMENTO
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Tale norma è relativa agli incentivi fiscali per investimento i beni strumentali.
Per meglio capire le novità legislative è necessario inquadrare anche le precedenti manovre sull’argomento Nel corso degli anni vi sono stati diversi interventi legislativi, che possiamo dividere in 4 settori: 1 settore. Legge 232/2016 (Legge Bilancio 2017) introduce il primo Industrio 4.0. Con l’obiettivo di aiutare le imprese aumentava la possibilità di ammortizzare specifici beni strumentali nuovi ed ad alto contenuto tecnologico (iper-ammortamenti). In tal modo si abbatteva la base imponibile e si corrispondevano meno imposte 2. settore. Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020). Ha cambiato prospettiva per aiutare le imprese. Non puntava più su iper-ammortamenti. Introduceva i nuovi bonus/crediti fiscali. Questo per aiutare le società in perdita e con ridotta base imponibile. E’ uno strumento di natura finanziaria tramite la compensazione. 3. settore. Nel biennio 2024-2025 viene introdotto industria 5.0 collegato al PNRR, che si focalizzava sulla riduzione dei costi energetici e sull’impatto ambientale. Era caratterizzato da una complessa burocrazia perché richiedeva certificazioni tecniche e verifiche pre e successive agli investimenti 4. settore. Legge n. 199/2025 art. 1, co. 427-436 (legge di Bilancio 2026), si ritorna all’iper-ammortamento (della Legge di Bilancio del 2017), ma con maggiore carattere selettivo sia negli strumenti che nei tempi dell’iper-ammortamento (1-1-2026 al 30-9-2028). Nuovo Industria 5.0 della Legge n. 199/2025 Tale nuovo Industria 5.0 della Legge n. 199/2025 prevede 3 tipologie: beni materiali; beni immateriali e beni per l’autoproduzione energetica rinnovabile Questo credito d’imposta è cumulabile con tutti gli altri crediti d’imposta. L’importante è che nel cumulo non supero il valore fiscalmente rilevante del bene. Unica eccezione per tale cumulabilità del credito d’imposta è nel credito di Industria 4.0. E’ una incompatibilità. Qui si stratta di una condizione identica: il nuovo credito d’imposta è identico al credito di Industria 4.0 |
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