Residenza fiscale è quella anagrafica oppure dove sono le relazioni affettive?
Quando un contribuente, con ricchezze all’estero, deve soggettare alle imposte Italiane?

La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 6722 del 20 marzo 2026, ha affrontato il problema della residenza fiscale ai fini dell’imposizione dei tributi. Con tale pronuncia il Supremo Consesso ha precisato:
- La residenza fiscale (domicilio fiscale) ha accertato in modo autonomo per ogni anno d’imposta, “in ragione del mutamento del tempo di detto elemento”;
- Prima della modifica del 01 gennaio 2024 dell’art. 2 Tuir, la residenza fiscale coincide con il centro degli interesso vitali della persona e non dove sono individuati i legami effettivi e familiari del contribuente.
E’ importante ben comprendere quando un soggetto deve soggettare all’imposizione italiana oppure di un altro Paese. Specialmente oggi che le ricchezze sono diffuse e le persone hanno interessi nel modo.
Per meglio comprendere tale passaggio è importante introdurre la modifica dell’art. 2 del TUIR eseguita dal D.Lgs. 209/2023.
Orbene, la residenza fiscale, pervista dall’art. 2 TUIR, è lo status giuridico che determina in quale Stato una persona è tenuta a pagare le tasse sui propri redditi.
In buona sostanza, se un italiano con redditi esteri deve pagare le imposte in Italia oppure se uno straniero con redditi in Italia deve pagare le imposte nel nostro Paese
In massima sintesi:
- prima della modifica del 2024, la residenza fiscale era individuata tramite il criterio civilistico del domicilio: sede principale di affari (art. 43 co. 1 c.c.). Questo però generava problemi perché spesso la sede generale degli affari poteva essere in un Paese diverso a quello dove uno aveva la residenza effettiva della sua famiglia. Si creavano grosse in certezze tra l’imposizione fiscale italiana e quella di altri Stati, anche perché l’Unione Europea (fin dalla Direttiva 83/182 CEE) usava per individuare la residenza fiscale il principio dei legami familiari (ricordo che si tratta di contribuenti persone fisiche).
- Dopo la modifica del 2024, la residenza fiscale è cambiata. È stata utilizzata anche per l’Italia il principio europeo dei legami familiari per individuare quale stato può imporre i suoi tributi su un Ora la nuova formulazione sposta il focus sulle relazioni affettive. Non vi è più problema tra centro degli affari e luogo dove vive la famiglia
La sentenza qui in commento valuta un anno d’imposta precedente alla modifica del D. Lgs. n. 209/2023. Ma analizza entrambi i due criteri di valutazione della residenza fiscale.
La Cassazione ribadisce che il domicilio (residenza fiscale) coincide con il centro degli interessi vitali della persona (domicilio civilistico), senza attribuire carattere prioritario ai legai affettivi e familiari:
“La CTR, nell’intendere la residenza fiscale come luogo di preminente concentrazione degli interessi economici, si è attenuta a quanto di recente ribadito da questa Corte, secondo cui, in materia di soggetti passivi dell’imposta, ai fini dell’accertamento della residenza delle persone fisiche nel territorio dello Stato, relativamente alle fattispecie verificatesi prima dell’01/01/2024, il domicilio – del quale l’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 (t.u.i.r.), vigente ratione temporis, prima della modifica introdotta dall’art. 1 del d.lgs. n. 209/2023, non forniva una definizione, rinviando al codice civile – coincide con il centro degli affari e degli interessi vitali della persona, dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi è esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi, non rivestendo ruolo prioritario, invece, le relazioni affettive e familiari, le quali rilevano solo unitamente ad altri criteri attestanti univocamente il luogo col quale il soggetto ha il più stretto collegamento” (Cass. n. 6722/2026)



