Accertamento Bollo auto. Il termine è sempre di 3 anni, non di 5 anni
Per la Cassazione si applica sempre il termine dei 3 anni dell’art. 5 del D.L. n. 953/1982

Postiamo una pronuncia della Cassazione del 2024, ma utile per fare un po’ di chiarezza sull’impugnazione della tassa automobilistica dovuta alle Regioni. Sia considerando il tempo per la notifica dell’avviso di accertamento, sia il successivo periodo per la notifica della cartella di pagamento.
Con la sentenza n. 14312 del 22/05/2024, il Supremo Consesso precisa ha chiarezza sulle norme:
- l’ 1, co, 161, Legge n. 296/2006: che prevede un termine “(…) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo”
- l’ 5, comma 51, del Decreto Legge n. 953, del 1982 (convertito con Legge n. 53/1983) che prevede il credito “si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
Per la Cassazione si applica sempre il termine dei 3 anni dell’art. 5 del D.L. n. 953/1982
La pronuncia affronta diversi aspetti.
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(1) Innanzitutto, l’5 D.L. n. 953/1982 anche se espressamente vi è indicata la prescrizione non si riferisce solo ad essa, ma vale anche per la decadenza, applicabile all’avviso di accertamento della Regione:
“Da quanto precede discende che, per dare compiuta attuazione alla ratio legis sottesa alla norma in esame, va escluso che rivesta valenza decisiva la circostanza che essa qualifichi il termine triennale – soltanto – come di prescrizione, per l’evidente ragione che l’unico termine richiamabile in relazione all’azione di accertamento del tributo è, appunto, quello di decadenza, donde la necessità di un’interpretazione sistematica che vada oltre il mero dato letterale” (Cost. n. 14312/2024). |
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(2) La tassa automobilistica NON è un tributo proprio della regione. E’ di “matrice” statale (Corte Cost. 209/2018), anche perché le Regioni (a statuto ordinario) non possono integrare tale disciplina statale:
“la tassa in esame non può ritenersi un tributo proprio della Regione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, (…) non potendo le Regioni integrare la disciplina statale quanto ai presupposti sostanziali del tributo in questione -cfr., da ultimo, Corte cost. n. 209/2018” (Cost. n. 14312/2024). |
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(3) Il termine di 3 anni, ex art. 5, co. 51, D.L. n. 953/1982, successive modifiche, si applica sia per la decadenza entro la quale deve essere notificato l’avviso di accertamento, sia per il termine prescrizionale della successiva cartella di pagamento:
“Del resto, la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell’azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale.” |
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(4) Tale termine di 3 anni, decorre (dies a quo) dalla data della notifica dell’avviso di accertamento e non dalla notifica dell’avviso di accertamento sommati i 60 giorni per la sua impugnazione:
“Ad avviso di questa Corte, in tema di tasse automobilistiche, il relativo procedimento di riscossione (formazione e notificazione della cartella di pagamento) non è regolato dall’articolo 163, primo comma, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), secondo cui il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, in quanto detta disciplina concerne i tributi locali e non la tassa auto. L’art. 5 cit. non indica – così come l’art. 163 cit. – il termine del 31 dicembre quale data ultima in cui notificare la cartella, prevedendo.” |
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