Il TAR Lazio dà ragione al contribuente: sì alla copia degli atti del fascicolo tributario
Per il TAR, vi è istanza di accesso atti se si può avere copia dei documenti

Nel corso di una verifica fiscale, il contribuente non può limitarsi a “guardare” gli atti dell’Amministrazione, ma deve poterli anche ottenere in copia. Lo ha chiarito il TAR Lazio, che ha accolto il ricorso di una società contro il diniego dell’Agenzia delle Entrate, sottolineando che il diritto di accesso nel procedimento tributario deve essere reale ed efficace per consentire una difesa piena e informata
In sintesi
La società, destinataria di una verifica fiscale per presunte operazioni IVA soggettivamente inesistenti, aveva chiesto di accedere e ottenere copia di alcuni atti del fascicolo, in particolare di un documento relativo a una società estera collegata all’operazione contestata. L’Agenzia delle Entrate aveva negato la copia sostenendo che quel documento non fosse stato usato come prova nello schema d’atto e che quindi non vi fosse un nesso utile con la difesa della contribuente.
Motivazione del TAR
Il TAR fonda l’accoglimento su tre passaggi principali:
- La tutela del contraddittorio tributario è effettiva solo se il contribuente può anche estrarre copia degli atti, non limitarsi a guardarli. Il riferimento all’art. 6-bis L. 212/2000 (“accedere ed estrarre copia”) va letto in continuità con la disciplina generale dell’accesso documentale.
- La giurisdizione è del giudice amministrativo: secondo il TAR, il ricorso ex art. 116 c.p.a. è ammissibile perché l’art. 133 c.p.a. attribuisce al giudice amministrativo le controversie sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, mentre l’art. 7-bis dello Statuto del contribuente riguarda solo i vizi dell’atto impositivo finale, non la tutela autonoma dell’accesso.
- L’amministrazione non può valutare in anticipo la decisività del documento: il diniego fondato sul fatto che il documento non fosse stato usato come prova nello schema d’atto è ritenuto illegittimo, perché l’ufficio non deve sindacare ex ante l’utilità difensiva del documento, salvo casi di assenza radicale di collegamento.
Punto decisivo della decisione
Il TAR dice che non è ammissibile un accesso “monco”, cioè solo visione senza copia. Se l’ordinamento riconosce il diritto di “accedere ed estrarre copia”, negare la copia svuota il diritto di difesa del contribuente.
Esito finale sentenza
Il ricorso viene accolto e il TAR ordina all’Agenzia delle Entrate di trasmettere la copia della documentazione richiesta entro 30 giorni. La sentenza condanna anche l’Agenzia a pagare le spese di lite.
Cosa significa in pratica
In pratica, questa sentenza rafforza il diritto del contribuente a difendersi in modo pieno durante una verifica fiscale: se l’Agenzia delle Entrate consente la sola visione di un documento, ma ne nega la copia, il diniego può essere impugnato. Il TAR Lazio ha infatti chiarito che l’accesso al fascicolo tributario, quando previsto dalla legge, deve consentire anche di estrarre copia degli atti utili alla difesa.
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