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Cartella da ruolo straordinario: cosa contestare

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Hai impugnato una cartella di pagamento sostenendo che non c’era alcun pericolo per la riscossione? Attenzione: potrebbe non bastare (Ricordati  che puoi VERIFICARE AUTOMATICAMENTE e GRATUITAMENTE la PRESCRIZIONE)

Con lOrdinanza n. 13768 del 12 maggio 2026, la Cassazione ha chiarito che chi contesta una cartella emessa da iscrizione a ruolo straordinaria deve mettere in discussione sia la pretesa erariale sia il fondato pericolo per la riscossione. Il rischio è di non vedersi annullare la cartella.

Molti contribuenti, ricevuta una cartella da iscrizione a ruolo straordinaria, si concentrano solo su un punto: dimostrare che non c’era alcun fondato pericolo per la riscossione. Un errore che può costare caro.

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FATTISPECIE

L’Agenzia delle Entrate, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 sulla dichiarazione Unico 2009 (anno d’imposta 2008), aveva iscritto a ruolo straordinario ex art. 15-bis d.P.R. 602/1973 le somme dovute, ritenendo sussistente un fondato pericolo per la riscossione, ed emesso la relativa cartella di pagamento.

Il contribuente aveva impugnato la cartella contestando solo l’insussistenza del periculum. La CTR Lombardia, accogliendo l’appello del contribuente, aveva annullato integralmente la cartella.

L’Agenzia ricorre in Cassazione sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto “convertire” il ruolo straordinario in ordinario e riconoscere comunque la pretesa nei limiti consentiti da quest’ultimo.

PRINCIPIO DELLA CORTE

La Cassazione distingue anzitutto gli effetti pratici tra le due forme di iscrizione:

  • con il ruolo ordinario le sanzioni possono essere richieste solo in quote frazionate per grado di giudizio (art. 68 d.lgs. 546/1992, richiamato dall’art. 19 d.lgs. 472/1997);
  • con il ruolo straordinario, giustificato dal fondato pericolo per la riscossione, le sanzioni possono essere pretese per intero. Da qui l’interesse dell’Amministrazione a ricorrere allo straordinario anche in caso di controllo automatizzato.

La Corte ribadisce poi che la cartella di pagamento che costituisce il primo e unico atto impositivo (non preceduta da altro atto notificato, ad esempio un avviso di accertamento) deve essere motivata come un vero atto impositivo e, se emessa da ruolo straordinario, deve dare conto — sia pure sinteticamente — anche della sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, in coerenza con l’art. 7 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).

LE CONSEGUENZE PRATICHE

Primo: la cartella (ordinaria o straordinaria) deve sempre essere motivata rispetto alla pretesa erariale e, se straordinaria, anche rispetto al periculum.

Secondo — il punto decisivo del caso: il contribuente che impugna una cartella da ruolo straordinario ha l’onere di contestare entrambi i presupposti (pretesa erariale e periculum). Se, come nel caso di specie, si limita a contestare solo il periculum, il giudice tributario — data la natura di “impugnazione-merito” del processo tributario — non può annullare integralmente la cartella, ma deve pronunciarsi sulla pretesa erariale escludendo solo gli effetti propri dell’iscrizione straordinaria (le sanzioni per intero) e conservando quelli dell’iscrizione ordinaria, che è necessariamente ricompresa in quella straordinaria (le sanzioni, però, vanno ridotte nei limiti dell’art. 68 d.lgs. 546/1992, senza che questo costituisca una vera “conversione” del ruolo né un vizio di ultrapetizione).

PRINCIPIO DI DIRITTO

In materia di iscrizione a ruolo ordinaria o straordinaria ex art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, costituendo il primo ed unico atto con il quale l’ente impositore esercita la pretesa tributaria, dev’essere motivata con riferimento alla pretesa erariale e, nel secondo caso, anche con riferimento alla sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione, sicché il contribuente che impugna quest’ultima ha l’onere di contestare entrambi i predetti presupposti giacché, se si limita a contestare il solo profilo relativo alla sussistenza del fondato pericolo per la riscossione, il giudice tributario, stante la natura di impugnazione-merito del processo tributario, non può annullare in toto la cartella di pagamento, ma deve provvedere in ordine alla pretesa erariale escludendo i soli effetti dell’iscrizione a ruolo straordinaria e conservando quegli derivanti dall’iscrizione a ruolo ordinaria, riducendo quindi le sanzioni nei limiti di quanto previsto dall’art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992.” (Cass. n. 13768/2026).

ESITO

Il ricorso di Agenzia delle Entrate è stato accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

RILEVANZA PRATICA

la pronuncia è utile perché chiarisce un onere di allegazione specifico a carico del contribuente — contestare sia la pretesa erariale che il periculum, non solo quest’ultimo — pena la sola riduzione (non l’annullamento) della cartella da ruolo straordinario.

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*** l’immagine di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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