Appello nullo, se manca il Riscossione
Cassazione: appello notificato a una sola parte in causa inscindibile rende nullo l'intero giudizio.

Con l’ordinanza n. 24144/2026, la Cassazione ha affrontato la problematica: cosa succede quando, in un giudizio con più parti, l’appello viene notificato solo ad alcune di esse?
La Corte ribadisce un principio netto: se il giudizio di primo grado coinvolgeva più soggetti legati da un rapporto processuale inscindibile, l’appello deve essere notificato a tutti, pena di nullità dell’intero secondo grado. Non rileva che, anche se citata in giudizio, ADER non si sia costituita in primo grado
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La vicenda processuale
Il caso trae origine da un’intimazione di pagamento di circa 11.000 euro, notificata da Equitalia Sud s.p.a. a una società immobiliare per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005, in relazione a una cartella esattoriale. La società impugna l’intimazione davanti alla (ex) CTP di Isernia, coinvolgendo nel giudizio sia l’Agenzia delle Entrate sia il concessionario della riscossione. Si costituiva solamente ADE. Il primo grado si conclude a favore della contribuente.
L’Agenzia delle Entrate propone appello, ma lo notifica soltanto alla società contribuente, senza coinvolgere nuovamente il concessionario della riscossione, che pure era stato parte del giudizio di primo grado (sebbene non si fosse costituito). La (ex) CTR del Molise accoglie l’appello, ritenendo che la notifica al concessionario non fosse necessaria proprio perché quest’ultimo non aveva partecipato al primo grado.
La società ricorre allora in Cassazione, contestando fra l’altro proprio questo difetto di notifica dell’appello nei confronti del concessionario della riscossione.
Il principio di diritto affermato dalla Cassazione
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e fissa un principio destinato a orientare: Nel processo tributario, l’obbligo di integrare il contraddittorio in appello nei confronti di tutte le parti del giudizio di primo grado sussiste non solo in presenza di un litisconsorzio necessario “sostanziale” (la parte si è costituita e si è difesa) ma anche in caso di litisconsorzio necessario “processuale”, cioè quando più soggetti hanno semplicemente partecipato al primo grado in una causa inscindibile o in cause dipendenti, a prescindere dal fatto che tra loro esista un vero rapporto sostanziale di litisconsorzio necessario e a prescindere dal fatto che una di esse non si sia costituita attivamente in giudizio.
Conseguenze pratiche
Da questo principio discende una conseguenza processuale precisa: se l’appello riguarda una causa inscindibile e non viene notificato a tutte le parti, il giudice di secondo grado deve ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio (art. 331 c.p.c.). In mancanza di tale ordine, l’appello non diventa inammissibile, ma l’intero procedimento di secondo grado e la sentenza che lo conclude sono nulli – nullità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, Cassazione compresa.
Applicando questo principio al caso concreto, la Corte osserva che il concessionario della riscossione avrebbe dovuto essere nuovamente evocato in appello, perché la causa verteva anche sulla legittimità delle notifiche (cartella esattoriale e intimazione di pagamento) da lui compiute: una questione che lo riguardava direttamente, a prescindere dal fatto che non si fosse costituito in primo grado. Di conseguenza, la Cassazione ha cassato la sentenza della (ex) CTR del Molise e rinviato la causa ad altro Giudice Tributario di secondo grado del Molise, per un nuovo esame previa integrazione del contraddittorio.
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*** l’immagine di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay



