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Incompetenza territoriale, non rileva unità ADER

Cambio di residenza, pignoramento nullo: quando l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sbaglia provincia

Anche per ADER, il territorio continua a delimitare: il domicilio fiscale del contribuente resta il criterio decisivo per individuare l’ufficio competente a formare il ruolo e a procedere alla riscossione. Nulla rileva che il Riscossore sia diventato unico al livello nazionale (si veda anche la News del 18/4/2023)

Il punto della decisione

Con la sentenza n. 13274/2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha annullato un pignoramento presso terzi di oltre 8.600 euro, affermando che l’atto non poteva essere emesso dall’articolazione napoletana dell’Agente della riscossione nei confronti di un contribuente residente fiscalmente in provincia dell’Aquila. La pronuncia chiarisce che la centralizzazione del servizio non ha cancellato le circoscrizioni territoriali, né il vincolo tra ruolo, competenza dell’agente e domicilio fiscale del debitore

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La decisione

La CGT di Napoli ha annullato un pignoramento presso terzi emesso da Agenzia delle Entrate-Riscossione – Napoli nei confronti di un contribuente fiscalmente residente in Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila.

La pronuncia presenta due profili di interesse:

  • da un lato, delimita la giurisdizione tributaria rispetto a una pretesa derivante da un finanziamento pubblico agevolato;
  • dall’altro, ribadisce che l’unicità nazionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione non elimina la competenza territoriale dei singoli ambiti di riscossione (con tale articolo ci si concentra su tale punto).

Il caso esaminato

Il contribuente aveva impugnato il pignoramento presso terzi per il recupero di complessivi 8.628,34 euro.

La procedura esecutiva traeva origine da una verifica effettuata ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/1973 dal Comune di Acerra e comprendeva 14 cartelle e intimazioni relative a diverse tipologie di credito (IRPEF, Diritti camerali, tasse automobilistiche e rate non pagate di un finanziamento agevolato ai sensi della legge n. 185/2000).

Il ricorrente aveva dedotto, tra l’altro, l’incompetenza territoriale dell’ufficio di Napoli, l’omessa notifica delle cartelle e delle intimazioni e la prescrizione dei crediti.

Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la regolarità delle notifiche. Aveva inoltre eccepito il difetto di giurisdizione tributaria limitatamente alla cartella relativa al finanziamento agevolato.

La competenza territoriale resta rilevante

Il punto centrale della sentenza riguarda, tuttavia, la competenza territoriale dell’agente della riscossione.

La difesa dell’Agenzia aveva sostenuto che, dopo il superamento del sistema dei concessionari locali e l’attribuzione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione delle funzioni di riscossione nazionale, non sarebbe più possibile contestare la competenza territoriale dell’ufficio che ha formato il ruolo o emesso l’atto esecutivo.

La Corte non ha condiviso questa impostazione.

Secondo i giudici, l’evoluzione normativa ha certamente trasformato l’organizzazione della riscossione, sostituendo il precedente sistema fondato su concessionari locali con un soggetto nazionale unico. Tuttavia, tale trasformazione non ha eliminato la nozione di circoscrizione territoriale, che continua a essere essenziale per l’organizzazione degli uffici e per l’individuazione dell’agente competente.

La sentenza richiama, in particolare, l’articolo 91 del Testo unico in materia di versamenti e riscossione, contenuto nel decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, corrispondente al previgente articolo 12 del d.P.R. n. 602/1973.

La disposizione prevede che l’ufficio competente formi ruoli distinti per ciascun ambito territoriale e che in ciascun ruolo siano iscritte le somme dovute dai contribuenti aventi domicilio fiscale nei comuni ricompresi in tale ambito (per maggiori info sulla residenza fiscale del contribuente italiano, CLICCA QUI).

Analoga impostazione è contenuta nell’articolo 100 del medesimo Testo unico, corrispondente al previgente articolo 24 del d.P.R. n. 602/1973, relativo alla consegna dei ruoli all’agente della riscossione.

Il principio di diritto

La pronuncia può essere sintetizzata nel seguente principio:

L’attribuzione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione delle funzioni di riscossione nazionale non esclude la competenza territoriale dei singoli ambiti operativi. Le cartelle di pagamento e gli atti esecutivi devono essere formati e notificati dall’agente della riscossione competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

La sentenza conferma quindi che l’unicità soggettiva dell’Agenzia non equivale a una competenza territoriale indistinta (si vedano anche CTR-2 Abruzzo n. 192/2023; Cass. n. 4400/2023 e Cass. n. 23889/2024).

Ricadute operative

La decisione offre alcuni spunti di rilievo per la difesa dei contribuenti destinatari di atti della riscossione:

  1. occorre verificare il domicilio fiscale del contribuente alla data rilevante per la formazione del ruolo e per l’emissione degli atti;
  2. la competenza dell’ufficio non può essere desunta soltanto dal luogo in cui si trova l’ente creditore o dal territorio nel quale è stata effettuata la verifica ex articolo 48-bis;
  3. l’assenza di competenza territoriale dell’agente può determinare l’invalidità della cartella e degli atti esecutivi conseguenti;
  4. la natura del credito deve essere esaminata autonomamente ai fini della giurisdizione.

 

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*** l’immagine di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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