Sanzioni: diritto europeo trattamento più favorevole
Nuove sanzioni fiscali anche per le vecchie violazioni: la decisione della Corte lombarda

La sentenza n. 1616/2026 della Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia affronta un tema di grande rilievo: se le sanzioni tributarie più favorevoli introdotte dal D.Lgs. 87/2024 (riduzione al 25% per l’infedele dichiarazione) si applichino anche a fatti anteriori al 1° settembre 2024 (vedi anche la New del 31/12/2024).
La CGT Lombardia individua la possibilità di applicare retroattivamente le sanzioni tributarie più favorevoli introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024. La Corte conferma la riduzione della sanzione, ma respinge la richiesta della società di annullarla integralmente per asserita buona fede.
La vicenda processuale
L’Agenzia delle Entrate aveva contestato ad una Società S.r.l., per l’anno d’imposta 2020, una sanzione di 63.518,40 euro per infedele dichiarazione IVA.
La contestazione traeva origine dall’utilizzo in compensazione di un credito d’imposta successivamente ritenuto inesistente. La società aveva presentato una dichiarazione integrativa per eliminare il credito, ma non aveva provveduto al pagamento delle maggiori imposte e delle sanzioni emerse in sede di liquidazione automatizzata.
In primo grado, la Corte di Giustizia Tributaria di Milano aveva accolto parzialmente il ricorso, limitatamente alla misura della sanzione, rideterminandola nel 25% dell’importo non versato sulla base del nuovo regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. n. 87/2024.
L’Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione, sostenendo che l’art. 5 del decreto legislativo escludeva espressamente l’applicazione delle nuove sanzioni alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024.
La società, a sua volta, aveva proposto appello incidentale, chiedendo in via principale l’annullamento della sanzione e, in subordine, il riconoscimento della buona fede o, comunque, l’applicazione della sanzione ridotta del 25%.
La decisione della Corte: il divieto di retroattività va disapplicato
La Corte lombarda ha rigettato sia l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate sia l’appello incidentale della società.
Il cuore della motivazione riguarda l’art. 5 del D.Lgs. 87/2024: nella parte in cui limita l’applicazione delle sanzioni più favorevoli alle sole violazioni successive al 1° settembre 2024, la norma viene considerata in contrasto con l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza) e con l’art. 7 della CEDU, che riconoscono il principio della retroattività della legge più favorevole anche alle sanzioni amministrative che, come quelle tributarie, hanno natura sostanzialmente punitiva. La Corte richiama in questo senso la sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa Baji Trans (C-544/23), che impone al giudice nazionale di applicare la disciplina sanzionatoria più favorevole anche ai giudizi ancora pendenti, disapplicando le norme interne che vi si oppongano, oltre alla sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2019, che aveva già esteso il principio del favor rei alle sanzioni amministrative a carattere punitivo.
Sulla base di questi principi, il Collegio conclude che l’art. 5 del D.Lgs. 87/2024 va disapplicato nella parte in cui esclude la retroattività del nuovo regime sanzionatorio, con l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di rideterminare le sanzioni già irrogate secondo le regole più favorevoli, anche per violazioni commesse prima del 1° settembre 2024.
Vengono quindi applica (esclusa la buona fede come causa di esclusione della sanzione) che la misura più favorevole del 25% delle sanzioni.
Risvolto pratico
Questa sentenza (secondo grado, Corte di Giustizia Tributaria della Lombardia) va letta come un precedente favorevole, per l’applicazione di sanzioni più favorevoli per violazioni commesse anche prime del 1° settembre 2024.
Per chi ha ricevuto un atto tributario di pretese del fisco, deve considerare:
- Sanzioni per violazioni anteriori al 1° settembre 2024: chi ha ricevuto (o riceve oggi) un atto di contestazione o un avviso di accertamento o una cartella di pagamento con sanzioni calcolate secondo le vecchie regole, per fatti avvenuti prima di quella data, può valutare — anche in un giudizio già avviato o in un accertamento non ancora definitivo — di chiedere l’applicazione delle sanzioni più favorevoli introdotte dal D.Lgs. 87/2024, richiamando proprio questo orientamento.
- Se la sanzione è già stata pagata per intero: è opportuno controllare se sia possibile chiedere il rimborso della differenza tra la sanzione piena versata e quella ridotta prevista dalla riforma.
*** l’immagine di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay
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