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Cartella fuori termine: proroga non salva Agenzia

Cartella: non proroga notifica per anno 2019

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con la sentenza n. 1883/2026, riforma la decisione di primo grado e accoglie il ricorso di un contribuente (nostro assistito), ritenendo tardiva la notifica di una cartella relativa all’addizionale comunale IRPEF 2019. Al centro della decisione vi è l’interpretazione dell’articolo 1, comma 158, della legge n. 197/2022

In più occasioni, in questo sito, abbiamo pubblicato sentenze (anche di processi dei nostri assistiti), che annullavano completamente cartelle per decadenza del termine per la notifica, ex art. 25 del DPR. n. 602/1973 (per maggiori info CLICCA QUI).

Le cartelle venivano annullate, perché vi era “un vuoto legislativo” sulla normativa speciale del periodo della pandemia COVID, che non prorogava l’ordinario termine per la notifica della cartella.

Tali nullità interessavano le cartelle con oggetto pretese fino all’anno d’imposta 2015, ma, specialmente, anche pretese dell’anno d’imposta 2019 e oltre (per maggiori info CLICCA QUI)

Di tale “vuoto legislativo” se ne accorse anche il Legislatore, in particolare per le cartelle con oggetto pretese dell’anno d’imposta 2019.

In buona sostanza, con la Legge di Stabilità n. 197/2022, art. 1 co. 158:

In deroga a quanto previsto all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall’articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno

Tale norma (la proroga) è inserita ed è funzionale all’applicazione della definizione agevolata degli avvisi bonari (per maggiori info CLICCA QUI) prevista dai commi precedenti (commi 153-159). E’ per dare la possibilità sia la contribuente, che all’Amministrazione Finanziaria di aderire a tale definizione agevolata degli avvisi bonari, che veniva concesso più tempo: 1 anno.

Non vi è un’applicazione automatica per tutte le cartelle con pretese relative all’anno d’imposta 2019.

La vicenda processuale

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento dell’importo complessivo di 6.080,14 euro, relativa al periodo d’imposta 2019. La cartella è stata notificata il 25 marzo 2024.

Il contribuente aveva contestato l’atto sotto diversi profili:

  • inesistenza o irregolarità della notificazione;
  • decadenza dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 25 del d.P.R. n. 602/1973;
  • mancata indicazione del responsabile del procedimento;
  • insufficiente motivazione sugli interessi applicati;
  • insussistenza della pretesa tributaria, in quanto la dichiarazione fiscale non avrebbe evidenziato un importo dovuto.

L’Agenzia aveva invece sostenuto che la notifica fosse tempestiva in virtù della proroga di un anno prevista dall’articolo 1, comma 158, della legge n. 197/2022. Secondo tale impostazione, il termine sarebbe scaduto soltanto il 31 dicembre 2024.

La decisione di primo grado

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como, con un approccio molto superficiale, aveva respinto il ricorso.

In particolare, il giudice aveva ritenuto che:

  • eventuali irregolarità della notificazione fossero state sanate dal raggiungimento dello scopo, dato che il contribuente aveva comunque proposto ricorso;
  • il termine di decadenza fosse stato prorogato al 31 dicembre 2024 dalla legge n. 197/2022;

La questione relativa all’illegittimità o alla disapplicazione dell’articolo 1, comma 158, della legge n. 197/2022 era stata inoltre ritenuta tardivamente introdotta nel corso della discussione (qui la Corte di Como ha dato l’idea di non voler affrontare la questione)

Il nodo della proroga

In appello, la controversia si è concentrata soprattutto sull’ambito applicativo della proroga prevista dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022).

La tesi del contribuente muoveva da una lettura coordinata dei commi da 153 a 159 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022. Tali disposizioni sono inserite nel complessivo impianto della definizione agevolata degli avvisi bonari (per maggiori info CLICCA QUI).

Secondo questa interpretazione, la proroga del termine non avrebbe avuto portata generalizzata, ma sarebbe stata collegata alle posizioni interessate dalla definizione agevolata degli avvisi bonari, e quindi ai debiti per i quali il contribuente avesse presentato una specifica richiesta oppure fosse ancora in corso un termine di pagamento rilevante ai fini della procedura.

L’Agenzia delle entrate sosteneva, al contrario, che la proroga fosse applicabile anche indipendentemente dall’adesione del contribuente alla definizione agevolata.

La Corte lombarda ha accolto la prima impostazione.

La motivazione della Corte

La sentenza individua due elementi decisivi.

Il primo riguarda la situazione del debito alla data di entrata in vigore della legge n. 197/2022. La comunicazione dell’ente creditore era pervenuta al contribuente nel luglio 2022, mentre la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2023. Secondo la Corte, a quella data il termine di pagamento era già scaduto.

Il secondo elemento è rappresentato dal mancato accesso alla definizione agevolata degli avvisi bonari (per maggiori info CLICCA QUI). La pronuncia sottolinea espressamente che il contribuente non aveva presentato alcuna richiesta di tale definizione.

Da tali premesse la Corte trae la conclusione che il comma 158 non fosse applicabile alla fattispecie. Il termine di decadenza per la notificazione della cartella, relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno 2019, era pertanto scaduto il 31 dicembre 2023.

La notifica eseguita il 25 marzo 2024 risultava quindi tardiva.

La Corte afferma, in termini essenziali, che:

“senza la proroga – che non riguarda il contribuente – l’Ente aveva notificato tardivamente”

Il passaggio è particolarmente significativo perché collega l’efficacia della proroga non soltanto al dato temporale, ma anche alla funzione e alla struttura della disciplina nella quale la proroga è collocata.

Il principio che emerge

La decisione può essere sintetizzata nel seguente principio:

La proroga annuale del termine di decadenza prevista dall’articolo 1, comma 158, della legge n. 197/2022 non è automaticamente applicabile a ogni cartella relativa a debiti tributari riconducibili alle annualità interessate dalla norma, quando il termine di pagamento era già scaduto al 1° gennaio 2023 e il contribuente non ha aderito alla definizione agevolata degli avvisi bonari.

Perché la decisione è rilevante

La sentenza presenta interesse per almeno tre ragioni.

Anzitutto, riafferma che le norme di proroga dei termini decadenziali devono essere interpretate in modo rigoroso. Una proroga non può essere estesa oltre il perimetro individuato dalla disposizione, soprattutto quando incide sul termine entro il quale l’amministrazione deve notificare l’atto della riscossione.

In secondo luogo, valorizza il collegamento sistematico tra il comma 158 e le disposizioni sulla definizione agevolata degli avvisi bonari. La collocazione della norma all’interno di una disciplina eccezionale viene utilizzata come elemento interpretativo per escluderne l’applicazione generalizzata.

Infine, la decisione conferma l’importanza di ricostruire la sequenza temporale della pretesa tributaria. In controversie di questo tipo, la data della cartella non è sufficiente: occorre confrontarla con il termine decadenziale ordinario e con gli eventuali eventi che l’amministrazione invoca per giustificare uno slittamento. 

 *** l’immagine di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

 

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