Clausola penale, senza l’imposta di registro
La Clausola penale è diversa dalla condizione sospensiva

Con la sentenza n. 521/2026, depositata il 10 giugno 2026, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria ha respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado della Spezia.
La controversia riguardava il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, di una clausola penale inserita in un contratto di locazione di un posto auto scoperto.
La Corte ligure ha escluso che la clausola penale possa essere assimilata a una condizione sospensiva e, quindi, che possa essere assoggettata alla disciplina prevista dall’art. 27 del D.P.R. n. 131/1986, recante il Testo unico dell’imposta di registro.
Il caso esaminato
Il contribuente aveva registrato, il 3 giugno 2021, un contratto di locazione avente a oggetto un posto auto scoperto.
L’art. 11 del contratto prevedeva una clausola penale del seguente tenore:
«Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna … viene stabilita la penale di euro 50,00, salvo il risarcimento del maggior danno».
A seguito della registrazione, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di liquidazione chiedendo il pagamento di una maggiore imposta di registro pari a 133 euro, oltre a 39,90 euro per sanzioni e 9,55 euro per interessi.
Secondo l’Ufficio, la clausola penale:
- costituiva una disposizione necessariamente connessa al contratto principale;
- era soggetta alla disciplina dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986;
- produceva effetti subordinati al verificarsi di un evento futuro e incerto, cioè l’inadempimento o il ritardo nella riconsegna;
- doveva pertanto essere assimilata a un atto sottoposto a condizione sospensiva ai sensi dell’art. 27 del Testo unico dell’imposta di registro.
L’Agenzia aveva quindi applicato l’imposta fissa di 200 euro, chiedendo il conguaglio rispetto ai 67 euro già versati in sede di registrazione.
Le tesi delle parti
L’Agenzia delle Entrate sosteneva che la clausola penale fosse una disposizione dipendente dal contratto di locazione e che, per individuare la disposizione più onerosa, occorresse valorizzarla secondo la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva.
A sostegno della propria posizione l’Ufficio richiamava diverse pronunce della Corte di Cassazione (Cass. nn. 30983, 30989, 31027 e 31145 del 2023, nonché nn. 3014, 3031, 3056 e 3466 del 2024).
Il contribuente contestava invece:
- l’equiparazione tra clausola penale e condizione sospensiva;
- l’applicabilità dell’art. 27 del D.P.R. n. 131/1986;
- l’applicazione dell’art. 21, comma 2, in assenza di due disposizioni dotate di autonome cause negoziali;
- il difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione.
In appello il contribuente chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, che aveva annullato la pretesa tributaria.
Il quadro normativo
La decisione si concentra sull’interpretazione coordinata degli artt. 21, comma 2, e 27 del D.P.R. n. 131/1986.
L’art. 21, comma 2, stabilisce che, quando un atto contiene più disposizioni che derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, si applica la tassazione prevista per la disposizione più onerosa.
La norma mira quindi a evitare una tassazione autonoma e cumulativa di disposizioni negoziali che, per la loro struttura, risultano necessariamente collegate.
L’art. 27 disciplina invece gli atti sottoposti a condizione sospensiva. Tali atti sono inizialmente registrati con imposta fissa, mentre l’imposta proporzionale viene liquidata al verificarsi della condizione.
Secondo l’Agenzia, la penale, essendo destinata a operare soltanto in caso di futuro inadempimento, avrebbe caratteristiche analoghe a una condizione sospensiva.
La Corte non ha condiviso questa ricostruzione.
La distinzione tra clausola penale e condizione sospensiva
Il passaggio centrale della sentenza riguarda la differenza civilistica tra i due istituti.
La condizione sospensiva incide sull’efficacia dell’atto. Il negozio è perfezionato, ma i suoi effetti restano sospesi fino al verificarsi dell’evento futuro e incerto dedotto in condizione.
La clausola penale, prevista dall’art. 1382 del codice civile, svolge invece una funzione diversa. Essa determina preventivamente la misura del risarcimento dovuto in caso di inadempimento o ritardo.
La stipulazione della clausola penale non sospende l’efficacia del contratto e non impedisce la nascita dell’obbligazione principale.
Il ruolo delle risoluzioni e delle risposte a interpello
La Corte ha inoltre ridimensionato il valore delle risoluzioni e delle risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate che sostengono l’assimilazione tra clausola penale e condizione sospensiva.
La sentenza richiama, tra gli altri, la risoluzione n. 91/E del 2004, la risposta a interpello n. 246/2022, la risoluzione n. 91/E del 2024 e le risposte nn. 185/2024 e 146/2025.
Secondo il Collegio, questi documenti costituiscono atti di interpretazione amministrativa interna e non fonti del diritto.
Risvolto pratico
La sentenza offre un argomento difensivo significativo per i contribuenti che abbiano ricevuto un avviso di liquidazione fondato sulla presunta applicazione dell’art. 27 del D.P.R. n. 131/1986 a una clausola penale inserita in un contratto di locazione.
L’argomentazione principale potrà consistere nel sostenere che la clausola penale è funzionalmente accessoria al contratto, ma non è una condizione sospensiva. Essa non incide sull’efficacia del contratto e non determina la nascita dell’obbligazione principale: stabilisce soltanto in anticipo la misura del risarcimento in caso di successivo inadempimento.
*** l’immagine di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay
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