INPS e ContributiPrescizione

Utili di SRL accantonati a riserva: si può fare istanza di rimborso all’INPS

Cassazione, si apre la possibilità di recuperare i contributi versati sugli utili non distribuiti

Gli utili di una SRL accantonati a riserva e non distribuiti non concorrono alla base imponibile dei contributi previdenziali dei soci-lavoratori.

È il principio affermato dalla Cass. n. 25377 del 16 settembre 2026 (ne abbiamo analizzato i contenuti in Socio lavoratore di S.r.l.: contributi solo sugli utili percepiti) e dalla Cass. n. 25383 del 17 settembre 2026. Un orientamento che si può ormai definire consolidato, visto che è stato ribadito anche dalle Cass. n. 25465, n. 25466 e n. 25467, tutte del 21 settembre 2026.

La Suprema Corte esclude la contribuzione a percentuale sugli utili accantonati e dà rilievo alla loro effettiva percezione da parte del socio (salvo il caso delle SRL in regime di trasparenza, artt. 115 e 116 TUIR).

L’INPS applicava l’art. 3-bis DL 384/1992 in modo estensivo, includendo nella base di calcolo dei contributi anche gli utili della SRL mai distribuiti (Circ. INPS n. 102/2003 e n. 84/2021).

Ora è necessario guardare al passato: occorre verificare se, negli anni precedenti, il socio-lavoratore abbia versato contributi calcolati anche su utili non distribuiti e accantonati a riserva.

Rimborso dei contributi indebitamente pagati

Chi rientra nella fattispecie decisa dalla Cassazione (socio-lavoratore di SRL che ha versato contributi calcolati anche su utili accantonati a riserva e non distribuiti) può valutare di presentare istanza di rimborso all’INPS per i versamenti pregressi.

Trattandosi di pagamento indebito, il diritto al rimborso si prescrive nel termine ordinario di 10 anni (art. 2033 c.c. e Circ. INPS n. 75/2021). È quindi possibile chiedere la restituzione dei contributi versati nei 10 anni precedenti la data dell’istanza.

Due sono le strade percorribili.

Prima strada: istanza di rimborso all’INPS

È la strada principale. L’istanza si presenta telematicamente sul sito INPS, tramite il Cassetto previdenziale. La domanda interrompe la prescrizione decennale, che ricomincia a decorrere da capo.

Se l’INPS non risponde entro 120 giorni dall’invio, si può presentare ricorso al Comitato amministratore della Gestione (organo collegiale interno all’INPS); trascorsi ulteriori 90 giorni senza decisione, si può agire in giudizio (artt. 46 e 47 L. 88/1989).

Seconda strada: dichiarazione integrativa

In alternativa, si può presentare una dichiarazione Redditi PF integrativa, indicando nel quadro RR l’eccedenza (campo 31) e l’importo chiesto a rimborso (campo 32).

Attenzione però al termine di decadenza: l’integrativa a favore va presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione originaria (art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998, in collegamento con l’art. 43 D.P.R. 600/1973). Nel 2026, quindi, si può ancora rettificare l’anno d’imposta 2020 (modello Redditi PF 2021).

In pratica, l’integrativa consente di recuperare solo le annualità ancora “aperte”; per quelle più risalenti, entro i 10 anni, resta la via dell’istanza all’INPS.

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